Nuova geografia giudiziaria: la questione passa alla Consulta

Nel corso di quest’anno abbiamo assistito ad almeno due riforme organizzative della struttura amministrativa italiana di una certa importanza potremmo dire quasi storica ed espressione di una diversa concezione dell’organizzazione.

Ed infatti, in ordine inverso di tempo, sulla spinta della spending review , da un lato è stata deciso di ridisegnare la mappa delle province italiane disponendo l’accorpamento di quelle che non raggiungevano un certo numero di abitanti e una certa estensione territoriale. Dall’altro lato è stata decisa la riorganizzazione degli uffici giudiziari sul territorio italiano eliminando tutte le sedi distaccate di Tribunale e modificando le circoscrizioni di alcuni tribunali e procure della repubblica d.lgs. 155/2012 . Soltanto per effetto di una norma, poi, le due riforme storiche non si sono sovrapposte dal momento che la riforma della geografia giudiziaria è stata fatta considerando la situazione delle province così come esistente prima della riorganizzazione delle stesse pur già in cantiere. Sia l’una che l’altra riforma, però, hanno determinato immediate proteste da parte di chi non avrebbe voluto perdere la sua identità o la presenza di un ufficio giudiziario sul proprio territorio e ciò nonostante il fatto che la riforma delle circoscrizioni giudiziarie sia sempre apparsa come inevitabile. Ed infatti, come abbiamo avuto modo di ricordare, già Piero Calamandrei affermava nel lontano 1921 che l’amministrazione della giustizia italiana non potrà essere degnamente riordinata, finché non si affronterà con coraggio il problema delle circoscrizioni giudiziari . Causa in corso e soppressione del Tribunale . E’ proprio in questo contesto che si colloca l’ordinanza del 16 novembre 2012 con la quale il Tribunale di Pinerolo - destinato inesorabilmente alla chiusura in base al decreto legislativo approvato dal Governo - ha sollevato la questione di legittimità costituzionale rimettendo così la questione alla Corte Costituzionale. L’occasione è stata quella di una causa rispetto alla quale avrebbe dovuto essere fissata l’udienza di precisazione delle conclusioni poiché il giudice aveva individuato come data di rinvio il 18 aprile 2014 sic ! e a quella data il Tribunale di Pinerolo non ci sarebbe più stata, è sorto il problema di cosa fare. Inevitabile quindi l’applicazione dell’art. 9, d.lgs. 155/2012 che prevede le disposizioni transitorie e secondo il quale le udienze fissate dinanzi ad uno degli uffici destinati alla soppressione per una data compresa tra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di efficacia di cui all'art. 11, comma 2, sono tenute presso i medesimi uffici mentre le udienze fissate per una data successiva sono tenute dinanzi all'ufficio competente a norma dell'art. 2 . Senonché, il Tribunale di Pinerolo dovendo rinviare la causa per le precisazioni delle conclusioni oramai davanti al Tribunale di Torino la cui circoscrizione ricomprenderà quella di Pinerolo decide di sollevare la questione di costituzionalità per la violazione di alcuni parametri costituzionali che possono essere ricondotti a tre gruppi a norme sul procedimento legislativo b norme sull’organizzazione della giustizia e c ragioni di efficienza. Rapporti tra decreto legge, legge di conversione e delega . Orbene, il primo gruppo di censure investe problematiche squisitamente costituzionali relative al rapporto tra le fonti del diritto. Secondo il Tribunale di Pinerolo, infatti, non è possibile che la delega al Governo sulla riorganizzazione giudiziaria potesse essere contenuta nella legge di conversione di un decreto legge. Ed infatti, secondo l’ordinanza, una legge delega dovrebbe essere contenuta in una legge formale ed adottata in una sede diversa da quella sempre di legge in senso formale si tratta, ma la legge di conversione del decreto legge ha un suo iter particolare anche per garantire il rispetto dei tempi di conversione. Illegittimità della delega cui dovrebbe conseguire quella del decreto delegato che sarebbe, comunque, - sempre secondo il Tribunale - a sua volta illegittimo per non aver rispettato i principi e criteri direttivi in particolare quando ha individuato il Tribunale di Pinerolo come ufficio giudiziario da chiudere nonostante i carichi giudiziari, le sopravvenienze e il bacino di utenza estensione del territorio e numero di abitanti . Riorganizzazione degli uffici e principi costituzionali . Oltre alle censure relative all’aspetto più prettamente costituzionalistico l’ordinanza del Tribunale di Pinerolo rileva anche la possibile violazione di due norme costituzionali specifiche della organizzazione della giustizia in Italia. In particolare tre sono le norme la prima è rappresentata dall’art. 25 Cost. che garantisce che nessuno può essere distolto dal suo giudice naturale e mentre le altre dagli artt. 97 e 24 Cost. che garantiscono, rispettivamente, il buon andamento della pubblica amministrazione e l’accesso al giudice . Orbene, probabilmente, però, nessuna delle censure appena richiamate neppure ampiamente argomentate come quelle del precedente gruppo sarà verosimilmente accolta dalla Corte Costituzionale. Non certamente la prima perché la giurisprudenza costituzionale è orientata a ritenere che una modifica della competenza del giudice anche in corso di causa come è in questo caso se è frutto di una scelta della legge che ridistribuisce la competenza per tutte le controversie non compromette la garanzia costituzionale del giudice naturale precostituito per legge. Né del resto, una riorganizzazione come quella prospettata dal d.lgs. appare contraddire il principio di buon andamento della pubblica amministrazione né - salve assolute specificità che nel caso di specie non sono state neppure allegate - quello di accesso al giudice e rispetto al quale - come aveva osservato il Ministro della Giustizia - occorre fare una valutazione anche alla luce dell’attuale sistema di comunicazioni . Qualche considerazione sulla efficienza della riorganizzazione . Da ultimo meritano un cenno due passaggi dell’ordinanza dove viene contestata l’idoneità della riforma a raggiungere gli scopi prefissati dal legislatore delegante di razionalizzazione perseguendo risparmi di spesa ed incremento di efficienza . Da un lato, infatti, il Tribunale ritiene che ci sarebbe una violazione dell’art. 3 Cost. in quanto la nuova geografia sarebbe irrazionale dal momento che non assicura il raggiungimento degli obiettivi posti dal legislatore delegante . Dall’altro lato, poi, il Tribunale censura che non vi sarebbero evidenze circa l’obiettivo del risparmio economico che sarebbe realizzato con la soppressione del Tribunale di Pinerolo, mentre è certo che vi saranno costi di trasferimento e che un bene pubblico quale il palazzo di giustizia di recente ristrutturato per questo specifico impiego, con la spesa di circa ottocentomila euro resterà inutilizzato . L’argomentazione fatta propria dal Tribunale, però, non convince. Non convince perché - nonostante nell’immediato periodo ci siano spese superiori quelle del trasloco per intenderci - il risparmio di spesa, a mio avviso, va visto in prospettiva è nel tempo, infatti, che la riorganizzazione avrà effetti positivi anche in termini di spesa e, soprattutto, in termini di maggiore offerta di servizio al cittadino che rappresenta l’alto obiettivo della legge derivante dal maggior numero di personale magistrati e amministrativi addetti presso un ufficio giudiziario. Quanto, infine, alle sorti del Palazzo di giustizia sulla cui titolarità del diritto di proprietà nulla si dice Ministero o Comune o altri?, magari è in locazione? non è assolutamente detto che sarà destinato all’abbandono cessata la sua attuale destinazione l’ente proprietario potrà rectius dovrà trovargli altra idonea funzione oppure procedere - se possibile e conveniente - alla vendita.

Tribunale di Pinerolo, ordinanza 16 novembre 2012 Giudice Rosanna Musa Fatto e diritto Omissis testimonianze. All'udienza del 22 ottobre 2012, fissata per la precisazione delle conclusioni, la necessità di definire prima le cause iscritte a ruolo anteriormente all'anno 2010 nel rispetto del Programma Strasburgo per i Tribunali Ordinari del Distretto - prescrizioni e consigli per la trattazione delle cause civili , redatto dal Presidente della Corte d'Appello di Torino il 16 maggio 2011 ha imposto il rinvio, per gli stessi incombenti, all'udienza del 18 aprile 2014, davanti al Tribunale di Torino. Le parti, a questo punto, hanno eccepito l'incostituzionalità della legge 14 settembre 2011 n. 148 recante la conversione del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138 per violazione degli artt. 70, 76 e 77 della Costituzione, perché inserisce la delega al Governo all'interno d'i un decreto-legge finanziario convertito eccepiscono l'incostituzionalità dell'art. 1 tabella A del decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012 in relazione agli artt. 70, 76 e 77 della Costituzione, perché, quanto alla soppressione del Tribunale di Pinerolo, viola i parametri indicati nella legge delega all'art. 1 comma I lettera B nella parte in cui sottolinea la necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane, e lettera E, in quanto non rispetta il riequilibrio di competenze territoriali demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevanti differenze di dimensioni lo stesso art. 1 tabella A viola l'art. 3 della Costituzione, ponendo di fatto ostacoli anziché rimuoverli, impedendo il pieno sviluppo della persona umana nel raggiungimento della giurisdizione l'art. 1 tabella A viola inoltre l'art. 25 della Costituzione, distogliendo, di fatto, nei procedimenti in corso, il giudizio del giudice naturale precostituito per legge”. La causa è stata assunta a riserva. I termini ed i motivi delle questioni di legittimità costituzionale sollevate 1 - L'art 1, secondo comma, della legge n. 148 del 14 settembre 2011 in Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011 , con la quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011 - una norma intrusa? 1. A - La norma oggetto della questione Il primo comma dell'art. 1 della legge n. 148/2011 prevede Il decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge . Il secondo comma prevede Il Governo, anche ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'art. 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari ed fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza , sulla base di alcuni principi e criteri direttivi ai quali si accennerà nel paragrafo 2. B. 1. B - Le precedenti decisioni della Corte Costituzionale sui rapporti tra decreto-legge e legge di conversione La Corte Costituzionale ha ricostruito i rapporti tra decreto-legge e legge di conversione in alcune decisioni, poste, tra loro, in linea di continuità da ultimo, nelle sentenze n. 171 del 2007, n. 128 del 2008, n. 355 del 2010 e n. 22 del 2012. Nella sentenza n. 171 del 2007 è stato, in sintesi, affermato che - la sussistenza dei requisiti della straordinaria necessità ed urgenza può essere oggetto di scrutinio solo quando il difetto di tali presupposti sia evidente su un piano diverso da quello proprio del Parlamento in sede di conversione, perché l'attribuzione al Governo della funzione legislativa ha carattere derogatorio ed è compito della Corte preservare l'assetto delle fonti primarie, accertando se il riparto delle competenze tra Parlamento e Governo sia stato o meno alterato - la legge di conversione non sana dunque i vizi del decreto, di modo che il diletto dei casi straordinari dì necessità ed urgenza si traduce, dopo l’intervento parlamentare, in un vizio procedimentale della relativa legge. Gli stessi principi sono stati affermati nella sentenza n. 128 del 2008. Con la sentenza n. 355 del 2010, la Corte è tornata su questa materia, riservandosi lo scrutinio sulla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza anche riguardo agli emendamenti aggiunti in sede di conversione dal Parlamento, purché questi siano omogenei rispetto al contenuto del decreto-legge. A proposito degli emendamenti eterogenei cioè, radicalmente estranei rispetto ai decreto-legge ed ai presupposti di necessità e di urgenza che lo hanno ispirato , tale sindacato è dunque escluso, ma non viene altresì affermato che l'introduzione ex novo, in sede di conversione, di disposizioni eccentriche sia, di per sé, ammissibile. La Corte, pertanto, non si è preclusa la possibilità di intervenire in futuro, valutando la costituzionalità degli emendamenti eterogenei, e ciò ha fatto con la sentenza n. 22 del 2012, ritenendo l’incostituzionalità di talune disposizioni aggiunte al testo del decreto-legge solo durante la fase parlamentare della conversione. Il percorso logico consta di quattro passaggi argomentativi - è dimostrata l'eterogeneità delle norme impugnate, inserite in sede di conversione, rispetto al contenuto originario del decreto-legge - è rinvenuto nell'art. 77, secondo comma, della Costituzione, il fondamento del requisito dell'omogeneità del decreto-legge - da tale requisito è dedotta la necessaria omogeneità della legge di conversione, anch'essa imposta dall'art. 77, secondo comma - dal riconoscimento della necessaria omogeneità della legge di conversione rispetto al decreto-legge viene tratta la conseguenza dell'incostituzionalità delle norme introdotte in sede di conversione che siano del tutto eterogenee rispetto a quelle originariamente contenute nel decreto. Tale introduzione, intatti, implica la violazione delle norme procedimentali solo ove sussistano i presupposti enunciati nel secondo comma dell'art. 77 della Costituzione è consentito derogare al procedimento legislativo ordinano previsto dall'art. 72. 1. C - La pertinenza delle decisioni sub 1. B rispetto alla norma sub 1. A I casi esaminati dalla Corte Costituzionale nelle sentenze alle quali sì è fatto cenno sembrano assimilabili, sotto ogni aspetto, a quello in esame, che, inoltre, potrebbe violare le norme procedimentali della Costituzione per ulteriori specifiche ragioni. La disciplina contenuta nel secondo comma dell'art. 1 della legge n. 148/2011 e volta a riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, attraverso un'intera riforma di sistema, è stata introdotta per la prima volta in sede di conversione, senza che il decreto-legge convertito ne facesse alcun cenno e senza che sia stata ripetuta la dichiarazione di straordinaria necessità ed urgenza contenuta, invece, nel preambolo del decreto-legge n. 138 del 2011 . Le finalità che vengono poste appartengono, addirittura, ad un decreto-legge diverso, già convertito in legge. Parrebbe dunque violata la norma procedimentale della Costituzione art. 77, secondo comma che limita l'adozione del decreto-legge ai soli casi di straordinaria necessità ed urgenza. Solo in tale situazione, infatti e nella differente ipotesi del decreto legislativo, dove però la delega parlamentare interviene prima dell'inizio del procedimento di formazione normativa , è consentito derogare al procedimento legislativo ordinario previsto dall'art. 72 della Costituzione. Inoltre, la norma intrusa non ha direttamente disciplinato la materia, perché la riorganizzazione territoriale degli uffici giudiziari è stata ulteriormente delegata al Governo. L'art. 72, quarto comma, della Costituzione, prevede che la procedura di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è, in modo inderogabile, sempre adottata, tra gli altri, per i disegni di legge di delegazione legislativa ciò significa che la delega al Governo non può che essere contenuta in un atto normativo primario del Parlamento e che il conferimento della delega e la sua approvazione parlamentare devono avvenire secondo i dettami di cui all'art. 72, primo comma, della Costituzione, non secondo la procedura prevista dall'art. 77, secondo comma, per i soli decreti-legge. L’art. 72, primo comma, prevede che ogni disegno di legge è esaminato da una commissione e poi dalla camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale . La delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari è stata approvata in prima lettura al Senato della Repubblica il 7 settembre 2011, durante l’iter del procedimento di conversione in legge dei decreto-legge n. 138 del 2011. Il procedimento legislativo di conversione si è poi concluso con la successiva deliberazione della Camera dei Deputati. Entrambi i passaggi parlamentari sono stati caratterizzati dal fatto che il Governo ha posto la questione di fiducia. Dal resoconto della seduta d'aula del Senato, emerge che l'emendamento governativo sulla riorganizzazione territoriale delle circoscrizioni giudiziarie è stato presentato in aula ed è stato trasmesso per il parere alla commissione bilancio, per la valutazione degli aspetti di copertura finanziaria e dunque mancato del tutto l'esame da parte della commissione referente. La sequenza procedimentale delineata nella Costituzione decreto, legge seguito da legge di conversione è stata sostituita con una sequenza diversa decreto legge, seguito da legge di conversione, seguita, a sua volta, da decreto legislativo, delegato, inoltre, in una materia del tutto estranea al decreto convertito, ma riferita ad altro e diverso decreto già convertito con altra legge . Potrebbero dunque essere stati violati sia l’iter ordinario di formazione legislativa artt. 70 e 72, primo e quarto comma, della Costituzione sial’iter previsto per la decretazione d'urgenza art. 77, secondo comma, della Costituzione . 2 - L'art. 1 del decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012 in Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2012 - eccesso rispetto ai principi ed ai criteri direttivi fissati nella legge delegante? 2. A - La norma oggetto della questione L'art. 1 del decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012 prevede Sono soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica di cui alla tabella A allegata al presente decreto nell'elenco della tabella A è compreso il tribunale di Pinerolo. 2. B - I rapporti dell'art 1 del decreto legislativo n. 155/2012 con la legge sub 1 - violazione dell'art. 76 della Costituzione I dubbi di legittimità costituzionale espressi in relazione alla legge delega inducono a prospettare la illegittimità consequenziale del decreto legislativo. Inoltre, tale decreto sembra porsi in contrasto con i criteri ed i principi direttivi di cui all'art. 1, secondo comma, lettere b , d ed e della legge n. 148/2011, violando così l'art 16 della Costituzione. In particolare, la lettera b prevede che la ridefinizione delle circoscrizioni giudiziarie avvenga secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale dei bacini d'utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane secondo la lettera d , si deve procedere alla soppressione ovvero alla riduzione delle sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi la lettera e stabilisce che, nel perseguire le finalità di cui ai punti che precedono, si assuma come prioritaria linea di intervento il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni . 2.B. a - Le grandi aree metropolitane La relazione ministeriale che accompagna il decreto volto ad attuare la delega prevista dalla legge 14 settembre 2011 n. 148 per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie si propone di individuare le linee guida dell'intervento , sulla base delle indicazioni del gruppo di studio ministeriale. Vi si legge, al punto 1. 4 La necessità prioritaria in tutte le grandi aree metropolitane è senza dubbio quella di procedere ad un decongestionamento dei carichi. Tale obiettivo, in ottemperanza a quanto specificamente indicato dalla legge delega art. 1, comma secondo, lettera b razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane è stato perseguito attraverso tre fondamentali scelte operative a impedire accorpamenti di tribunali sub-provinciali alle cinque grandi aree metropolitane Roma, Napoli, Milano, Torino e Palermo b favorire, ove possibile e ragionevole, l'accorpamento dì territori delle sezioni distaccate metropolitane ai tribunali limitrofi Il medesimo criterio era stato seguito con il decreto legislativo n. 491 del 3 dicembre 1999, emanato in esecuzione dell'art. 1 della legge n. 155 del 5 maggio 1999 nel rivedere il circondario dei Tribunati compresi nel distretto della Corte d'Appello di Torino, il territorio de Tribunale di Pinerolo era stato ampliato, fino a ricomprendere Comuni di Bruino, Candido, Orbassano, Piossasco e Sangano L'operazione deflativa aveva dunque preso avvio con h sottrazione, dal circondario del Tribunale di Torino, di alcuni Comuni posti a sud della metropoli. La recente relazione ministeriale conferma l'opportunità di questa soluzione, sia nel senso del mantenimento dei Tribunali sub-metropolitani sempre, senza eccezioni sia nel senso dell'incremento del loro bacino d'utenza con l'accorpamento delle sezioni distaccate di pertinenza delle grandi città laddove possibile e ragionevole . Facendo dunque applicazione dei criteri e dei principi della legge delega, così come esplicitati e resi concreti nella stessa relazione ministeriale, il decreto legislativo n. 155 dei 2012 ha mantenuto od allargato tutti i Tribunali sub-provinciali contigui alle grandi zone metropolitane, ma, violando i medesimi criteri e principi definiti, dallo stesso legislatore delegato, fondamentali , ha soppresso, unico fra tutti, il Tribunale di Pinerolo. E' stato invece disposto l'allargamento del circondario del Tribunale sub-provinciale di Ivrea, con l'accorpamento delle sezioni distaccate di Chivasso e di Cirié, Questa particolare scelta non appare ispirata dai criteri oggettivi ed omogenei della lettera b , né giustificata da peculiarità dei territori interessati, e la grande area metropolitana di Torino non ne esce 'razionalizzata nel suo servizio giustizia , nemmeno per una via in ipotesi diversa da quella che lo stesso legislatore delegato si è tracciato. Infatti, la soppressione del Tribunale di Pìnerolo quarto del Piemonte per popolazione, dopo quelli di Torino, di Novara e di Alessandria ed il suo accorpamento al Tribunale di Torino, che assimilerà anche le attuali sezioni distaccate di Susa e di Moncalieri, comporta che l'ufficio giudiziario del capoluogo resti sostanzialmente inalterato e non venga decongestionato, con conseguente pregiudizio anche per i futuri nuovi utenti attuali utenti del Tribunale di Pinerolo . 2.B.b - Gli altri criteri oggettivi ed omogenei E’ opportuno qualche cenno agli altri criteri oggettivi ed omogenei diversi dal già esaminato aspetto dell'area metropolitana nel suo complesso dettati dalla lettera b dell'art. 1, secondo comma il confronto si impone con riferimento all'altro Tribunale sub-provinciale quello di Ivrea , che il legislatore delegato ha ritenuto conforme alla legge delega mantenere. I dati numerici che seguono provengono dalle relazioni del Presidente della Corte di Appello di Torino per gli anni giudiziari 2011 e 2012, dal censimento del 2011 e dalle schede analitiche allegate alla relazione che accompagna il decreto legislativo. 2. B. b. 1 - L' estensione del territorio, il numero degli abitanti e la specificità territoriale dei bacini di utenza La superficie totale dei Comuni compresi nel circondario del Tribunale di Pinerolo è di kmq. 1.520,45 la superficie totale dei Comuni compresi nel circondario del Tribunale di Ivrea è di kmq. 1.619,16 il circondario di Pinerolo ha una popolazione residente di 216.415 abitanti e quello di Ivrea di 189.406. E' stato mantenuto e potenziato il secondo, posto a nord-est di Torino, ma è stato eliminato il corrispondente polo sud-ovest, con l'ulteriore conseguenza che Comuni vicinissimi ai capoluogo sono stati trasferiti alla competenza territoriale di Ivrea, mentre Comuni assai distanti e siti in vallate montane per loro natura sprovviste di agevoli collegamenti stradali sono stati aggiunti al circondario di Torino, capoluogo che ha assunto una posizione fortemente eccentrica rispetto al proprio territorio. 2. B. b. 2 - I carichi di lavoro e le sopravvenienze Sono sopravvenute nel Tribunale di Pinerolo 6.076 cause civili nel periodo 2009/2010 e 5.879 cause civili nel periodo 2010/2011 nel Tribunale di Ivrea, 5.655 cause civili nel periodo 2009/2010 e 5.493 cause civili nel periodo 2010/2011 le cause penali nuove sono state, per il Tribunale di Pinerolo, 2.689 nel 2009/2010 e 2.529 nel 2010/2011 per il Tribunale di Ivrea, 2.907 nel 2009/2010 e 2.748 nel 2010/2011. Si tratta di ordini di grandezza quasi sovrapponibili. 2. B. c - Il riequilibrio delle competenze tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni Tale linea di intervento è definita dalla legge delega prioritaria . Nel caso in esame, si deve avere riguardo al nuovo assetto giudiziario della Provincia di Torino, che conta oltre la metà della popolazione del Piemonte 2.209.594 abitanti su totali 4.494.376 . L’obiettivo posto dalla legge è evidentemente quello di creare, nell'ambito della stessa Provincia, uffici di dimensioni analoghe, eliminando i forti squilibri. A riforma attuata, nella Provincia di Torino resteranno due soli Tribunali il capoluogo, con la popolazione di 1.674.292 abitanti invece degli attuali 1.803.773 Ivrea, con la popolazione di 535.202 abitanti. Mantenere il polo sud-ovest Pinerolo , con l'ampliamento del territorio in coerenza con quanto perseguito a partire dal 1999 e cioè con l'accorpamento di sezioni distaccate del Tribunale limitrofo di Torino, come previsto dall'art. 1, secondo comma, lettera d della legge delega - che, in tal modo, non pare essere stato attuato - avrebbe, da un lato, decongestionato l'area metropolitana che, invece, perde soltanto il sette per cento circa della sua popolazione e, dall'altro, creato due Tribunali - quello di Pinerolo, oltre a quello di Ivrea - di dimensioni ideali rispetto ai criteri di efficienza posti dalla già richiamata relazione che accompagna il decreto legislativo Per produttività si è fatta la seguente considerazione statistica che tate dato è comune alla classe dei tribunali provinciali che hanno organico compreso tra ventuno e trenta magistrati classe alla quale appartiene la sopra considerata misura di ventotto unità, che esprime tendenzialmente il miglior valore di produttività, pari a 662. Si tratta di un valore superiore alla media complessiva di 638,4, ma anche superiore ai valori praticamente identici di ciascuna dette classi di uffici immediatamente precedenti e immediatamente successiva quindi inferiore soltanto a quella ulteriore classe - non statisticamente rappresentativa né perciò significativa quale campione - dei tribunali con pianta organica compresa tra sessantuno e cento unità di magistrati, che è la soglia numerica passata la quale la produttività segna un vertiginoso crollo L'obiettivo dei legislatore delegato avrebbe quindi dovuto essere quello di creare Tribunali dalle dimensioni individuate come più efficienti e produttive. 2. C - I rapporti dell'art 1 del decreto legislativo n. 155/2012 con altre norme della Costituzione 2. C. a - Con l'art. 3 della Costituzione Tutte le violazioni dei criteri posti dalla legge delega potrebbero risolversi, in concreto, anche nella violazione dell'art. 3 della Costituzione, poiché il diverso trattamento riservato agli utenti del Tribunale di Pinerolo rispetto a quelli di Tribunali analoghi appare arbitrario in quanto non trova fondamento in alcuna disposizione di legge ed irrazionale in quanto non assicura il raggiungimento degli obiettivi posti dal legislatore delegante . Gli utenti pinerolesi perdono, unici rispetto a tutti gli altri residenti in Tribunali sub-metropolitani e senza che la differenza di trattamento, in controtendenza rispetto ad ogni altra scelta riorganizzativa, sia motivata, la giustizia di prossimità. 2. C. b - Con l'art 25, primo comma, della Costituzione Il contrasto del decreto legislativo in esame con la legge delega comporterebbe, altresì, la violazione dell'art. 25, primo comma, della Costituzione, risolvendosi l'eliminazione del Tribunale di Pinerolo, in quanto realizzata sulla base di norme illegittime, in un'indebita sottrazione degli utenti della giustizia al loro giudice naturale. 2. C. C - Con l'art. 97, primo comma, e con l'art. 24 della Costituzione I pubblici uffici devono essere organizzati in modo che sia assicurato il buon andamento dell'amministrazione. D'altra parte, obiettivo dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 148/2011, è quello di realizzare risparmi di spesa ed incremento di efficienza Se come si è accennato nei paragrafi precedenti sono stati violati i criteri individuati dalla stessa legge per migliorare il funzionamento della giustizia, allora è stato violato anche il principio costituzionale di buon andamento e viene gravemente compromesso il diritto ad una tutela giudiziaria effettiva, inoltre, non vi sono evidenze circa l'obiettivo del risparmio economico che sarebbe realizzato con la soppressione del Tribunale di Pinerolo, mentre è certo che vi saranno costi di trasferimento e che un bene pubblico quale il palazzo di giustizia di recente ristrutturato per questo specifico impiego, con la spesa di circa ottocentomila euro resterà inutilizzato. La non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale I dubbi circa il contrasto con la Costituzione delle norme fin qui esaminate sono dunque consistenti e la segnalazione dei vizi incostituzionali, all'esito della delibazione che precede, non appare pretestuosa. Le questioni sollevate non sono pertanto manifestamente infondate. La rilevanza Le questioni sollevate non sono solo teoriche, essendovi un'evidente relazione tra le norme denunciate e l'esito della controversia il dubbio di costituzionalità investe infatti l'individuazione del giudice il tribunale di Torino ovvero quello di Pinerolo che dovrà pronunciarsi sulle domande proposte dall'attrice. Infatti, come emerge dalla sintesi del processo, l'udienza di precisazione delle conclusioni la cui data non può che rispettare il calendario di definizione delle cause, secondo la sequenza cronologica di iscrizione a molo, in osservanza del già richiamato Programma Strasburgo si svolgerà in un tempo in cui Tribunale di Pinerolo se le norme per le quali viene introdotto questo giudizio incidentale fossero legittime sarà stato soppresso come statuisce l'art. 11, secondo comma, del decreto legislativo n. 155/2012, Le disposizioni di citi agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, e 7 acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e cioè dodici mesi dal 13 settembre 2012. Ne consegue che sulle domande proposte da „ nei confronti di non si può decidere indipendentemente dalla risoluzione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, che si pongono in rapporto di pregiudizialità con la fase conclusiva della causa. P.Q.M. 1 revoca l'ordinanza del 22 ottobre 2012, con la quale è stata fissata l'udienza dì precisazione delle conclusioni definitive 2 dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 148 del 14 settembre 2011 in Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011 , con la quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 138 dei 13 agosto 2011, per contrasto con gli artt. 70, 72, primo e quarto comma, e 77, secondo comma, della Costituzione 3 dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art 1 del decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012 in Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2012 , limitatamente all'inclusione del Tribunale di Pinerolo nell'elenco della tabella A , per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, primo comma, 76 e 97, primo comma, della Costituzione 4 sospende il processo e dispone la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale 5 dispone che, a cura del Cancelliere, questa ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.