Escluso l'IRAP per il medico che si avvale di alcuni collaboratori occasionali

Vittoria definitiva per un medico. Riconosciuto il suo diritto a percepire il rimborso dell’imposta da lui versata per quattro anni. Ciò che conta non è il carattere occasionale o meno della collaborazione ma la natura esecutiva della prestazione e la circostanza che la configurazione di uno studio medico non presenti connotati che superino il livello minimo di organizzazione indispensabile allo svolgimento dell’attività.

Segretaria come collaboratrice fondamentale dello studio e sostituzioni garantite da altri medici questi elementi, messi sul tavolo dall’Agenzia delle Entrate, non bastano per negare il rimborso dell’IRAP Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza n. 16704/21, depositata il 14 giugno . All’origine della vicenda c’è l’ istanza di rimborso IRAP – versata negli anni dal 2004 al 2007 –da parte di un contribuente esercente la professione medica . Dall’ Agenzia delle Entrate la risposta è un inequivocabile ‘ silenzio rifiuto ’, ritenuto però illegittimo dai giudici tributari, sia di primo che di secondo grado, che riconoscono il diritto del medico a non pagare l’IRAP. Col ricorso in Cassazione, però, l’Agenzia delle Entrate contesta la decisione della Commissione tributaria regionale, ponendo in evidenza il fatto che il professionista si è avvalso in modo continuativo di una collaboratrice , con funzioni di segretaria e della sostituzione di altri medici , e sostenendo che questi dettagli siano sufficienti per legittimare l’applicazione dell’IRAP. Per i Giudici di terzo grado, però, la visione proposta dall’Agenzia delle Entrate è assolutamente priva di fondamento. Innanzitutto, in tema di imposta regionale sulle attività produttive , al fine di valutare la sussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, non è sufficiente accertare che il contribuente si è avvalso in modo continuativo delle prestazioni di un collaboratore, ma è necessario verificare l’esame del concreto apporto da questi fornito all’attività svolta, essendo il predetto requisito escluso quando il contribuente si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive . E in questa vicenda lo stesso Ufficio ha indicato nell’apporto della collaboratrice quello di segretaria, cioè di mansioni esecutive, non rilevanti ai fini di accrescere il potenziale reddituale del professionista, ma rientrante in uno standard minimo essenziale all’esercizio della professione, limitato a curare l’accesso dei pazienti e lo smaltimento delle telefonate, nell’orario in cui il sanitario è impegnato nelle visite ed è necessario non ne sia distolto , osservano i magistrati. Allo stesso tempo, non è rilevante che il contribuente si sia avvalso della sostituzione di altri medici, rientrando anche tale aspetto nel necessario assetto per la funzionalità dello studio, senza soluzione di continuità, anche in occasioni di ferie o di assenza per motivi di salute del titolare , spiegano i magistrati, richiamando il principio secondo cui in tema di IRAP non assumono rilevanza ai fini della configurabilità dell’autonoma organizzazione del medico di medicina generale la disponibilità di beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività né la corresponsione di compensi a colleghi medici in caso di sostituzione obbligatoria per malattia o per ferie . Tirando le somme, ai fini della sussistenza del presupposto del tributo , non è il carattere occasionale o meno della collaborazione ma la natura esecutiva della prestazione e la circostanza che la configurazione di uno studio medico non presenti connotati che superino il livello minimo di organizzazione indispensabile allo svolgimento dell’attività , concludono dalla Cassazione, rendendo definitivo il diritto del medico al rimborso dell’ IRAP .

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza 4 novembre 2020 – 14 giugno 2021, n. 16704 Presidente Cruciti – Relatore Pandolfi Rilevato che L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della CTR della Toscana n. 16/29/13 depositata il 25/1/2013. La vicenda trae origine dall’istanza di rimborso IRAP, versata negli anni dal 2004 al 2007, da parte del contribuente P.M.G. , esercente la professione medica. Formatosi il silenzio rifiuto, lo aveva impugnato sortendo effetto favorevole in entrambi i gradi di merito. L’Agenzia ha posta alla base del suo ricorso tre motivi. Non ha resistito il contribuente restando intimato. Considerato che Il ricorso appare infondato per le ragioni che seguono. Con il primo motivo, l’Ufficio lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. A base della doglianza l’Amministrazione pone la circostanza che il professionista si avvalesse in modo continuativo di una collaboratrice, con funzioni di segretaria, dal 2005. Tale circostanza avrebbe dovuto indurre la CTR a ravvisare, nel caso in esame, sussistenza del requisito d’imposta. È per contro giurisprudenza costante di questa Corte che tema di imposta regionale sulle attività produttive, al fine di valutare la sussistenza del presupposto impositivo dell’ autonoma organizzazione , non è sufficiente accertare che il contribuente si è avvalso in modo continuativo delle prestazioni di un collaboratore, ma è necessario verificare l’esame del concreto apporto da questi fornito all’attività svolta, essendo il predetto requisito escluso quando il contribuente si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutivè Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 30085 del 19/11/2019 Nel caso di specie, lo stesso Ufficio ha indicato nell’apporto della collaboratrice, quello di segretaria, cioè di mansioni esecutive, non rilevanti ai fini di accrescere il potenziale reddituale del professionista, ma rientranti in uno standard minimo essenziale all’esercizio della professione, limitato a curare l’accesso dei pazienti e lo smaltimento delle telefonate, nell’orario in cui il sanitario è impegnato nelle visite ed è necessario non ne sia distolto. Nè è rilevante che il contribuente si sia avvalso della sostituzione di altri medici, rientrando anche tale aspetto nel necessario assetto per la funzionalità dello studio, senza soluzione di continuità, anche in occasioni di ferie o di assenza per motivi di salute del titolare. Ed infatti questa Corte ha affermato che In tema di IRAP, non assumono rilevanza ai fini della configurabilità dell’autonoma organizzazione del medico di medicina generale la disponibilità di beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività circostanza, peraltro, che lo stesso Ufficio non ha neanche contestato Inè la corresponsione di compensi a colleghi medici in caso di sostituzione obbligatoria per malattia o per ferie. Sez. 5 -, Ordinanza n. 24702 del 03/10/2019 . Dai principi richiamati discende che ciò che rileva, ai fini della sussistenza dei presupposto del tributo, non è il carattere occasionale o meno della collaborazione, ma la natura esecutiva della prestazione e la circostanza che la configurazione di uno studio medico non presenti connotati che superino il livello minimo di organizzazione indispensabile allo svolgimento dell’attività. Il Giudice regionale ha fatto buon governo di tali principi. Con il secondo e terzo motivo, Ufficio ricorrente ha lamentato, in relazione al c.p.c., comma 1, n. 5, che la CTR non avesse motivato sulle ragioni per cui aveva ritenuto che le collaborazioni di cui il P. si era avvalso non fossero sistematiche, ma fossero occasionali. Detti motivi, alla stregua di quanto enunciato in merito la primo motivo, possono ritenersi assorbiti. Il ricorso va, dunque, respinto. Nulla è da definire sulle spese non essendosi costituito il contribuente. P.Q.M. Rigetta il ricorso.