L’avvocato che si avvale di un collaboratore saltuario non è soggetto all’IRAP

Ribadendo i requisiti ai fini della soggezione all’IRAP, la Cassazione ha escluso che la presenza di un mero collaborato saltuario possa fungere da elemento probatorio della c.d. autonoma organizzazione.

Così la Suprema Corte con l’ordinanza n. 9221/21, depositata il 6 aprile, tornando sul tema del requisito dell’autonoma organizzazione ai fini della soggezione all’IRAP. Nella vicenda in esame, l’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Calabria che, in riforma della pronuncia di prime cure, annullava l’avviso di accertamento emesso a carico di un avvocato per omesso versamento dell’IRAP . Secondo i giudici d’appello non potevano configurarsi i presupposti per ritenere dimostrata l’ autonoma organizzazione dell’attività ai fini del tributo, né dal valore dei beni strumentali, né dal reddito percepito, né tantomeno dall’attività occasionalmente svolta da un collaboratore saltuario dell’avvocato. Il ricorso risulta infondato. La pronuncia impugnata ha infatti correttamente applicato i consolidati principi in tema di IRAP e ha escluso motivatamente i presupposti che giustificano l’applicazione del tributo. In particolare, il requisito della c.d. autonoma organizzazione ” richiesto dall’art. 2 d.lgs. n. 446/1997 non ricorre laddove il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive Sez.Unite sentenza n. 9451/16, v. la news . La giurisprudenza ha inoltre aggiunto che il requisito in parola sussiste laddove il contribuente a sia il responsabile dell’organizzazione, sotto qualsiasi forma, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altri b impieghi beni strumentali eccedenti , secondo l’ id quod plerumque accidit il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui in misure eccedenti alle mansioni meramente esecutive c si avvalga delle prestazioni di un terzo non occasionali , circostanza desumibile dal compenso ad esso corrisposto purchè correlato allo svolgimento della prestazione. Posto che nel caso di specie, la motivazione della CTR appare congrua e logica nell’escludere tali circostanze, la Corte non può che rigettare il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 24 febbraio – 6 aprile 2021, n. 9221 Presidente Mocci – Relatore Conti Fatti e ragioni della decisione L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro A.H. , impugnando la sentenza della CTR Calabria indicata in epigrafe che, in riforma della sentenza della CTP, ha accolto l’appello proposto dal contribuente e conseguentemente annullato l’avviso di accertamento emesso per l’omesso versamento dell’IRAP per l’anno 2010. La CTR ha osservato che non potevano dirsi sussistenti i presupposti per ritenere dimostrata l’autonoma organizzazione ai fini del tributo IRP, ciò non desumendosi dal valore dei beni strumentali, tutti funzionalità all’attività, nemmeno rilevando il reddito percepito e l’attività occasionalmente svolta dal collaboratore e l’apporto fornito da un collaboratore saltuario. La parte intimata ha resistito con controricorso. La ricorrente deduce con il primo motivo la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente. Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1. Il primo motivo non è fondato. Ed invero, la CTR, oltre a citare alcune massime di questa Corte in materia di IRAP, si è concretamente occupata della verifica dei presupposti giustificativi dell’IRAP nei confronti del professionista, motivatamente escludendoli e considerando tanto il valore del reddito ritratto, quanto quello degli ammortamenti e beni strumentali, considerando che l’arco temporale al quale questi ultimi si riferiscono non potevano essere valorizzati rispetto al requisito dell’autonoma organizzazione, risultando i beni tutti necessari per lo svolgimento dell’attività professionale, inoltre tenendo conto dell’apporto saltuario di un collaboratore assunto per la riorganizzazione dello studio. La sentenza, pertanto, risponde al c.d. minimo costituzionale come individuato dalle Sezioni Unite di questa Corte - Cass., S.U., n. 8053/2014 -. Il secondo motivo di ricorso è infondato. La CTR, invero, si è pienamente conformata ai principi espressi da questa Corte con riguardo ai requisiti dai quali poter desumere l’esistenza di un’autonoma organizzazione. In particolare, le Sezioni unite di questa Corte hanno ritenuto che in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’ autonoma organizzazione , richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive in applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso contro la decisione di merito che aveva escluso l’autonomia organizzativa di uno studio legale dotato soltanto di un segretario e di beni strumentali minimi - cfr. Cass., S.U., n. 9451/2016-. Si è ancora aggiunto che in tema di IRAP, il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente a sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse b impieghi beni strumentali eccedenti, secondo rid quod plerumque accidit , il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive - v., di recente, Cass. n. 24516/2020 -. Si è poi aggiunto, con riguardo alla non occasionalità della prestazioni svolte da terzo a beneficio del contribuente professionista, che in tema di IRAP, l’impiego non occasionale di lavoro altrui, quale elemento significativo dell’esistenza di un’autonoma organizzazione - che costituisce, a sua volta, presupposto dell’imposta -, può essere desunto dai compensi corrisposti a terzi, purché correlati allo svolgimento di prestazioni non occasionali, afferenti all’esercizio dell’attività del soggetto passivo - cfr. Cass. n. 27423/2018 -. Orbene, nel caso di specie la CTR, con motivazione correlata ad un accertamento fattuale non aggredibile in Cassazione, ha rilevato l’occasionalità dell’attività svolta dal collaboratore esterno, remunerato in modo non consistente - Euro 5000,00- per l’attività collaborazione relativa alla riorganizzazione dell’archivio legale. Tanto è sufficiente per escludere che la CTR sia incorsa in violazione di legge rispetto all’individuazione dei requisiti giustificativi dell’IRAP che ha invece motivatamente ed adeguatamente escluso sulla base di un iter argomentativo esente da vizi. Sulla base di tali considerazioni il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore del controricorrente in Euro 3.000,00 oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi.