Con provvedimento dello scorso 27 gennaio, l’Agenzia delle Entrate ha reso chiarimenti in tema di modalità e termini delle comunicazioni all’anagrafe tributaria delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi, registri ed elenchi tenuti dagli ordini professionali, enti ed uffici preposti ai sensi dell’articolo 7, comma 2, d.P.R. numero 605/1973.
Con il provvedimento numero 26004/2021 del 27 gennaio, l’Agenzia ha chiarito che gli ordini professionali, nonché gli enti ed uffici preposti ai sensi dell’articolo 7, comma 2, d.P.R. numero 605/1973 sono tenuti a comunicare i dati e le notizie concernenti le iscrizioni, variazioni e cancellazioni in albi, registri ed elenchi istituiti per l’esercizio di attività professionali e lavoro autonomo. Tali comunicazioni devono essere effettuate «utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Al fine della trasmissione telematica possono essere utilizzati i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate». Difatti «considerato quanto stabilito dal d.lgs. 7 marzo 2005, numero 82 codice dell’amministrazione digitale all’articolo 15, commi 1 e 2, si prevede di estendere l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione con lo scopo di razionalizzare e semplificare le attività gestionali connesse all’adempimento dell’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 1 del D.M. 17 settembre 1999. Conseguentemente, il presente Provvedimento detta disposizioni tese a garantire la consistenza e coerenza della banca dati, comportando la trasmissione all’Agenzia delle entrate, per ciascun anno, delle informazioni relative all’intera platea dei soggetti iscritti. La previsione, inoltre, della possibilità di adempiere all’obbligo di comunicazione da parte dei singoli Ordini professionali territoriali per il tramite del Consiglio Nazionale, con l’invio delle informazioni confluite nell’Albo unico nazionale realizza vantaggi in termini di raccolta e di riferibilità della comunicazione ad un unico soggetto per tutti gli aspetti collegati alla gestione dei dati una volta in possesso dell’Agenzia».
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