Accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari: termini rinviati al 28 febbraio

Con il decreto legge numero 7/2021, approvato venerdì dal Consiglio dei Ministri e pubblicato poi sulla Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2021, numero 24, sono stati prorogati i termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di esecuzione delle pene in conseguenza all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Governo ha approvato un ulteriore differimento dei termini relativi ad accertamenti, riscossione, adempimenti e versamenti tributari dal 31 gennaio al 28 febbraio 2021. Il decreto legge numero 7/2021, pubblicato sulla G.U. del 30 gennaio 2021, numero 24 modifica infatti il comma 1 dell’articolo 157 d.l. numero 34/2020, conv. in l. numero 77/2020 prevedendo che «gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, numero 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, numero 27, scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022». Il comma 3 è sostituito dal seguente «3. I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a e b , del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 602, sono prorogati di quattordici mesi relativamente a alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633 b alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917». L’articolo 68 d.l. numero 18/2021, conv. in l. numero 27/2020 viene modificato con la sostituzione del comma 1 con il seguente «Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, numero 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, numero 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto gia' versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, numero 159». Il termine finale di cui all'articolo 152, comma 1, primo periodo, d.l. numero 34/2020, conv. con modificazioni, dalla l. numero 77/2020 è prorogato al 28 febbraio 2021.

Decreto_Legge_7_2021