Superbonus su edificio residenziale e commerciale: quando spetta l'agevolazione

Il caso di specie riguarda un condominio composto da abitazioni e negozi l'AE delinea il perimetro di applicazione del Superbonus risposta AE 9 dicembre 2020 n. 572 .

In tema di Superbonus , in caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, le relative spese possono essere considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza. Qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio sia superiore al 50% , è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali ad esempio strumentale o merce che sostengano le spese per le parti comuni. Se tale percentuale risulta inferiore , è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio non residenziale nel suo complesso . Il Superbonus per interventi realizzati sulle parti comuni spetta solo ai possessori di unità immobiliari residenziali che potranno, peraltro, fruire del Superbonus anche per interventi cd trainati realizzati sui propri immobili, sempreché questi ultimi non rientrino tra le categorie catastali escluse A/1, A/8 e A/9 . Il caso di specie La fattispecie riguarda un condominio composto da 10 negozi al pian terreno e 10 appartamenti al 1° piano. La superficie totale degli appartamenti è uguale alla superficie totale dei negozi. Tramite interpello è chiesto di accedere alla detrazione per le seguenti tipologie di interventi relativamente a soli appartamenti residenziali - isolamento delle superfici opache verticali e orizzontali che confinano con gli appartamenti stessi intervento trainante - sostituzione degli infissi intervento trainato - sostituzione delle schermature solari nel lato sud intervento trainato . Le indicazioni dell'AE Nel caso in esame, l'assemblea condominiale approverà con benefici ed oneri a carico dei soli appartamenti siti al primo piano dell'edificio condominiale gli interventi di isolamento termico e, pertanto, qualora gli stessi assicurino un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'intero edificio, gli stessi potranno beneficiare del Superbonus relativamente alle sole spese a carico dei condomini delle unità site al primo piano, sia con riferimento agli interventi trainanti che trainati. Ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili ed effettivamente rimborsata al condominio. Fonte mementopiu.it

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