Per la copia su supporto informatico della cartella di pagamento non serve la firma digitale

In caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale.

Pronunciandosi sul ricorso proposto dall’ Ufficio avverso la sentenza con cui la CTR ha ritenuto inesistenti le notificazioni a mezzo PEC , la Cassazione, con ordinanza n. 27181/20, ha chiarito che, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso, in caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento , in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale . Ciò in quanto, prosegue la Corte, la cartella di pagamento non deve essere necessariamente sottoscritta da parte del funzionario competente, posto che l’esistenza dell’atto non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile , quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo. A sostegno di tale assunto vi è l’ art. 25 d.P.R. n. 602/1973 , il quale sancisce che la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l’ apposito modello approvato con d.m. , che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, ma solo la sua intestazione e l’indicazione della causale, tramite apposito numero di codice .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 7 ottobre – 27 novembre 2020, n. 27181 Presidente Greco – Relatore D’Aquino Rilevato che La società contribuente SOCIETA' LOGISTICA OPERATIVA TR. SRL - SLOT ha impugnato una serie di estratti di ruolo, nonchè un precedente avviso di accertamento e una intimazione di pagamento, deducendo la mancata notificazione delle cartelle di pagamento, nonchè contestando la pretesa impositiva. La CTP di Napoli ha parzialmente accolto il ricorso in relazione a una delle cartelle di pagamento e la CTR della Campania, con sentenza in data 17 ottobre 2018, ha accolto l'appello della contribuente e rigettato l'appello dell'Ufficio. Ha ritenuto il giudice di appello che non vi è prova della notificazione delle cartelle di pagamento, a mente delle specifiche tecniche richieste dalla legge, con particolare riferimento alla mancanza della sottoscrizione digitale PDF/A o con estensione.p7m nel documento allegato alle mail trasmesse a mezzo PEC, costituito dalla cartella oggetto di notificazione ha, pertanto, ritenuto la notificazione delle cartelle inesistente e non sanata dalla indicazione, nell'oggetto delle PEC, dei numeri delle cartelle. Con riferimento a una delle cartelle omissis , la Corte di merito ha accolto l'istanza di disconoscimento della documentazione allegata in copia, ritenendo che il funzionario competente non possa autenticare la copia. Ha proposto ricorso per cassazione l'Ufficio affidato a due motivi l'intimato non si è costituito in giudizio. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c Considerato che 1 - Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 26 nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto inesistenti le notificazioni a mezzo PEC. Deduce il ricorrente che la notifica delle cartelle a mezzo PEC è consentita dall'art. 26 cit., modalità che conferisce certezza quanto a provenienza dall'ente impositore, data di ricezione stante la ricevuta di avvenuta consegna e relativo contenuto della stessa, non diversamente dalla notifica a mezzo posta ordinaria. Deduce, inoltre, come non sia richiesta la sottoscrizione della cartella stessa, non essendo previsto alcun onere di firma della cartella, per essere la cartella redatta su modulo amministrativo, sicchè non risulterebbe necessaria l'utilizzazione del formato .p7m a pena di nullità. Deduce, ancora, che il formato .p7m è richiesto solo per il processo civile telematico. Osserva, infine, il ricorrente come la notificazione della cartella possa essere eseguita in via diretta dall'Agente della Riscossione. 1.1 - Il primo motivo è fondato. E' principio condiviso che, in caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso Cass., Sez. V, 27 novembre 2019, n. 30948 . Ciò in quanto la cartella di pagamento non deve essere necessariamente sottoscritta da parte del funzionario competente, posto che l'esistenza dell'atto non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo tanto più che, a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con D.M., che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice Cass., Sez. V, 4 dicembre 2019, n. 31605 Cass., Sez. V, 29 agosto 2018, n. 21290 Cass., Sez. V, 30 dicembre 2015, n. 26053 Cass., Sez. V, 5 dicembre 2014, n. 25773 Cass., Sez. V, 27 luglio 2012, n. 13461 . 1.2 - La sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che le cartella di pagamento dovesse essere sottoscritta digitalmente con estensione pdf/A o .p7m , deducendo da tale circostanza la nullità della notificazione, non ha fatto buon governo di tali principi. 2 - Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2719 c.c., per avere il giudice ritenuto ammissibile il disconoscimento di una delle cartelle di pagamento n. omissis . Deduce, sotto un primo profilo, che il disconoscimento di parte contribuente sia avvenuto in forma del tutto generica, con conseguente equipollenza all'originale della copia della cartella di cui vi sarebbe stato il disconoscimento. Sotto un secondo profilo, il ricorrente censura la decisione, evidenziando che in caso di disconoscimento il giudice può, in ogni caso, apprezzare l'efficacia rappresentativa del documento disconosciuto facendo ricorso ad altri mezzi di prova. 2.1 - Il secondo motivo è infondato quanto alla dedotta genericità con cui sarebbe intervenuto il disconoscimento. La sentenza ha, difatti, accertato che la difesa della SLOT SRL ha disconosciuto al conformità della relata di notifica depositata in copia dalla concessionaria per la riscossione . Nè il ricorrente ha offerto elementi, in violazione del principio di specificità, per ritenere in quale sede processuale e in che termini tale attività difensiva sarebbe stata posta in essere in modo inadeguato. 2.2 - Fondato è, invece, il motivo quanto agli effetti dell'intervenuto disconoscimento della copia rispetto all'originale. Questa Corte ha già affermato il principio secondo cui, ove il destinatario della cartella di pagamento ne contesti la notifica, l'agente della riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa, senza che abbia l'onere di depositarne nè l'originale, anche in caso di disconoscimento, in quanto lo stesso non produce gli effetti di cui all'art. 215 c.p.c., comma 2, e potendo quindi il giudice avvalersi di altri mezzi di prova, comprese le presunzioni nè la parte è onerata della produzione della copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l'omissione con la nullità della stessa o della sua notifica Cass., Sez. VI, 11 ottobre 2018, n. 25292 . 2.3 - Questo principio è conforme alla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti - una volta effettuato - di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215 c.p.c., comma 1, n. 2. Se, difatti, in caso di disconoscimento della scrittura privata, in mancanza di verificazione, è preclusa l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni Cass., Sez. V, 8 giugno 2018, n. 14950 Cass., Sez. III, 20 agosto 2015, n. 16998 Cass., Sez. III, 19 dicembre 2019, n. 33769 Cass., Sez. VI, 27 marzo 2014, n. 7267 Cass., Sez. III, 21 novembre 2011, n. 24456 Cass., Sez. III, 21 aprile 2010, n. 9439 Cass., Sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2419 Cass., Sez. I, 15 giugno 2004, n. 11269 . 2.4 - Ne consegue che, in tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice, che escluda, in concreto, l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso Cass., Sez. VI, 11 ottobre 2017, n. 23902 Cass., Sez. V, 4 ottobre 2018, n. 24323 . 2.5 - La sentenza impugnata, nella parte in cui si è limitata a prendere atto del disconoscimento della relata di notifica all'originale senza accertare in ogni caso la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, non ha fatto buon governo di tali principi. 3 - Il ricorso va accolto nei termini di cui in motivazione, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.