Forfettario e controllo di una s.r.l.: ipotesi di cause ostative

L'AE ha fornito un chiarimento in tema di configurabilità di causa ostativa al regime forfettario nel caso esaminato, la cessione dei diritti d'autore alla s.r.l. partecipata dal contribuente può portare all'esclusione dal regime risposta dell’Agenzia delle Entrate del 23 novembre 2020, n. 554 .

L'AE è tornata a fornire chiarimenti in materia di regime forfettario. Nell'ipotesi di attività esercitate dalla società a responsabilità limitata appartenenti di fatto alla medesima sezione ATECO di quella in cui sono classificabili le attività esercitate dalla persona fisica in regime forfettario, la riconducibilità diretta o indiretta delle due attività economiche esercitate si riterrà sussistente ogniqualvolta la persona fisica effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi tassabili con imposta sostitutiva alla s.r.l. direttamente o indirettamente controllata la quale, a sua volta, deduce dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito . Nella fattispecie esaminata, il valore economico della cessione dei diritti d'autore da parte del socio viene ritenuto tra i rapporti intrattenuti con la società partecipata idonei a configurare un controllo c.d. di fatto” non può perciò essere esclusa la configurabilità della causa ostativa. L'art. 1 ccomma 54/89 della l. n. 190/2014, ricordiamo, ha introdotto un regime fiscale agevolato, rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti. La l. n. 148/2019 ha modificato, con portata estensiva, l'ambito di applicazione del regime forfettario. È previsto che non possono applicare il regime forfettario gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni. Affinché operi tale causa ostativa è necessaria la compresenza 1 del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata 2 dell' esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni. Bisogna in ogni caso avere riguardo alle attività effettivamente svolte in concreto dal contribuente e dalla società a responsabilità limitata controllata, indipendentemente dai codici ATECO dichiarati, per valutarne la correlazione. Ai fini della verifica della causa ostativa , assume rilevanza l'anno di applicazione del regime e non l'anno precedente, dal momento che solo nell'anno di applicazione del regime può essere verificata la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla s.r.l. a quelle esercitate dal contribuente in regime forfettario. Fonte mementopiu.it

RispAE554