La Corte Costituzionale dichiara illegittima l’indeducibilità dell’IMU dalle imposte erariali sui redditi

Esaminate le questioni di legittimità riguardanti l’indeducibilità dell’IMU, per il 2012, dalle imposte erariali sui redditi, la Corte Costituzionale le ha dichiarate fondate, ritenendo illegittimo l’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23/2011 nella sua formulazione originaria, che prevedeva per le imprese l’integrale indeducibilità dell’IMU dalle imposte erariali sui redditi.

Riunitasi il 19 novembre 2020, la Corte costituzionale ha esaminato le questioni di legittimità riguardanti l’indeducibilità dell’IMU , per il 2012 , dalle imposte erariali sui redditi sollevate dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che aveva censurato l’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 23/2011 nella sua formulazione originaria che prevedeva, per le imprese, l’integrale indeducibilità dell’IMU dalle imposte erariali sui redditi. In particolate, secondo la CTP , l’indeducibilità dall’IRES dell’IMU relativa agli immobili strumentali si poneva in contrasto con gli artt. 3, 53 e 41 Cost. , sotto il profilo dell’effettività dell’imposizione, del divieto della doppia imposizione, dei principi di ragionevolezza, coerenza ed eguaglianza, della libertà di iniziativa economica privata. In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa della Corte Costituzionale fa sapere che le questioni sono state dichiarate fondate con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., sotto il profilo della violazione dei principi di coerenza e ragionevolezza . Infatti, secondo la Consulta, il legislatore, una volta individuato il presupposto dell’IRES nel reddito complessivo netto , non può rendere indeducibile un tributo come l’IMU sugli immobili strumentali, che costituisce un costo fiscale inerente alla produzione del reddito. Pertanto, la norma impugnata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima . La Consulta si è poi posta il seguente problema se estendere l’incostituzionalità in via conseguenziale alle disposizioni legislative successive, che hanno gradualmente riconosciuto una deducibilità parziale dell’IMU sugli immobili strumentali dalle imposte sui redditi . Sul punto, ha però ritenuto che non ne sussistano i presupposti, considerato che questo percorso graduale, intrapreso dal legislatore in considerazione delle esigenze di equilibrio del bilancio, è virtuosamente sfociato nella previsione della totale deducibilità a partire dal 2022.