Obblighi di compilazione e presentazione del repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali

Laddove il legale rappresentante di un ente pubblico stipuli contratti di locazione, è obbligato alla tenuta del repertorio con iscrizione degli atti stipulati e alla sua presentazione Risp. AE 2 novembre 2020 n. 511 .

L'AE ha fornito un chiarimento in tema di obbligo per i capi delle PA, i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della PA, i cancellieri e i segretari per le sentenze di iscrivere in un apposito repertorio tutti gli atti del loro ufficio soggetti a registrazione in termine fisso e di presentarli all'Agenzia delle Entrate ex art. 68 TUR. L'art. 67 d.P.R. n. 131/86, in materia di Repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali prevede che I soggetti indicati nell'art. 10, lettera b e c TUR, i capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti devono iscrivere in un apposito repertorio tutti gli atti del loro ufficio soggetti a registrazione in termine fisso . L'art. 68 TUR, in materia di Controllo del repertorio stabilisce che I soggetti di cui all'art. 67 d.P.R. n. 131/86 devono, entro il mese successivo a ciascun quadrimestre solare nei giorni indicati dall'ufficio del registro competente per territorio, presentare il repertorio all'ufficio stesso, che ne rilascia ricevuta . Tali disposizioni prevedono, dunque, taluni obblighi di compilazione e presentazione del repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali. I presupposti soggettivo ed oggettivo sussistono nel caso in esame in cui l'istante, in quanto legale rappresentante di un ente pubblico, è un capo dell'amministrazione pubblica che stipula contratti di locazione . Pertanto, l'istante è obbligato sia alla tenuta del repertorio con iscrizione degli atti stipulati che alla presentazione dello stesso al competente ufficio AE ai sensi dell'art. 68 TUR. Fonte mementopiù.it

Risposta_n._511_del_2020