Bonus locazioni in ipotesi di attività mai iniziata

L'AE ha fornito chiarimenti in tema di fruizione del bonus locazioni per un soggetto che ha aperto la Partita IVA nel 2020 e ha stipulato un contratto di locazione ad uso commerciale, senza però iniziare l'attività a causa della pandemia Risp. AE 2 novembre 2020 n. 509 .

I soggetti che non hanno mai iniziato l'attività a causa della pandemia non possono fruire del credito d'imposta per i canoni di locazioni in quanto non risulta integrato l'ulteriore requisito riguardante la destinazione all'uso commerciale dell'immobile locato. La fruizione del credito è rinviata al momento successivo a quello in cui si realizzerà lo svolgimento effettivo dell'attività dichiarata, anche se posteriore a giugno 2020. Il caso di specie Nel caso di specie l'istante, titolare di una ditta individuale, ha aperto la Partita IVA nel 2020, iscrivendosi al registro delle imprese, e ha stipulato un contratto di locazione ad uso commerciale, tuttavia non ha mai iniziato l'attività a causa della pandemia e, di conseguenza non ha emesso alcuna fattura nei mesi di marzo, aprile e maggio. All'AE chiede se può fruire del credito d'imposta previsto dal Decreto Rilancio a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa per l'anno 2020, nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione di immobili di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola e di interesse turistico, con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 art. 28 DL 34/2020 conv. L. 77/2020 . Le indicazioni dell'AE L'istante, sebbene rientri rientra tra i soggetti che, ai sensi delle disposizioni agevolative, hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 e che, di conseguenza, in linea di principio, possono fruire del credito d'imposta anche in assenza dei requisiti legati alla riduzione del fatturato, tuttavia, non ha integrato l'ulteriore requisito riguardante la destinazione all'uso commerciale dell'immobile locato. Pertanto, la fruizione del credito - nel rispetto della ratio legis della disposizione agevolativa - è rinviata al momento successivo a quello in cui si realizzerà lo svolgimento effettivo dell'attività dichiarata, momento in cui sarà dimostrabile la specifica destinazione dell'immobile, anche se posteriore a giugno 2020. Tuttavia, in ogni caso, l'istante maturerà il diritto al credito in relazione alle quote riferibili ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno fermo restando il rispetto tutti gli altri requisiti previsti dalla disposizione in commento . Il credito d'imposta previsto dal decreto Rilancio per il mese di marzo non è cumulabile con quello previsto, sempre in relazioni al canone di marzo, dal Decreto Cura Italia art. 65 DL 18/2020 . Fonte mementopiù.it

Risposta_n._509_del_2020