Emergenza COVID-19 e proroga dei termini per detrazione interessi passivi su mutuo

In caso di acquisto di un immobile che il contribuente vuole accorpare all'abitazione principale, qualora l'operazione di accorpamento non sia riuscita a causa del COVID-19, è possibile fruire della detrazione degli interessi passivi su mutuo a condizione che l'immobile sia adibito a dimora abituale entro un anno dal rogito risposta dell’Agenzia delle Entrate del 19 ottobre 2020, n. 485 .

In merito alla detrazione degli interessi passivi su mutuo per l'acquisto di un immobile che il contribuente vuole accorpare all'abitazione principale, qualora l'operazione di accorpamento non sia riuscita a causa dei ritardi legati alla gestione del COVID-19, è possibile fruire della detrazione a condizione che l'immobile sia adibito a dimora abituale entro un anno dal rogito, fruendo di una proroga del termine per un tempo corrispondente alla causa di forza maggiore. L'art. 15 comma 1 lett. b TUIR prevede la detrazione degli interessi passivi e relativi oneri accessori in dipendenza di mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso , per un importo non superiore a 4.000 € annui. La medesima norma stabilisce, inoltre, che nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto . Nel caso di specie, l'Istante, avendo acquistato l'immobile nel luglio 2019, avrebbe dovuto adibirlo a dimora abituale entro il mese di luglio 2020 oppure entro due anni dalla data di acquisto, qualora lo stesso sia oggetto di lavori di ristrutturazione, che non sembrano in essere in quanto l'interpellante non fa riferimento a lavori di ristrutturazione ma solo di accorpamento dell'immobile acquistato con l'immobile già posseduto. Tale accorpamento è risultato impossibile, a causa dei ritardi dei lavori causati dall'emergenza epidemiologica di COVID-19. Nella fattispecie in esame, dunque, si configura una causa di forza maggiore rappresentata dall'emergenza epidemiologica che non esclude, in linea di principio, la spettanza della detrazione. Tale causa di forza maggiore è idonea a impedire la decadenza dall'agevolazione se accaduta in pendenza del termine entro cui stabilire la dimora abituale nell'immobile. Fonte mementopiu.it

Risposta_n._485_2020