Cessione di beni anti-Covid 19: chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito la corretta definizione di bene anti Covid-19, al fine di beneficiare del regime IVA agevolato previsto dal Decreto Rilancio Circ. AE 15 ottobre 2020 n. 26/E .

Il Decreto Rilancio ha introdotto un regime IVA di favore che prevede l'esenzione dall'imposta fino al 31 dicembre 2020 e l'aliquota ridotta al 5% a partire dal 2021 per le cessioni di beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza Covid-19 art. 124 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020 . Si riepilogano i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate Circ. AE 15 ottobre 2020 n. 26/E . Termoscanner I termoscanner rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione dell'agevolazione. Ai fini dell'importazione in esenzione da IVA sino al 31 ottobre 2020 salvo ulteriori proroghe , i termometri devono essere contraddistinti dai seguenti codici doganali, individuati dall'ADM ex 9025 1120, ex 9025 1180, ex 9025 1900. Si tratta cioè di termometri e pirometri, non combinati con altri strumenti. Detergenti disinfettanti per mani Con la dizione detergenti disinfettanti per mani si fa riferimento ai soli prodotti per le mani con potere disinfettante, e in particolare ai biocidi o presidi medico-chirurgici, a prescindere dalle dimensioni della confezione. I semplici detergenti infatti non possono ritenersi compresi nell'elenco e così pure i comuni igienizzanti per le mani. Sono agevolati solo i biocidi e i presidi medico chirurgici autorizzati per l'igiene umana PT1 e quelli utilizzabili sia per l'igiene umana sia per disinfettare le superfici PT1/PT2 , il cui o i cui principi attivi devono rispettare le percentuali indicate dall'ISS nel Rapporto 19/2020 Rev. Mascherine Solo le mascherine chirurgiche e quelle Ffp2 e Ffp3 rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione della norma agevolativa, a prescindere dall'uso ospedaliero delle stesse. Ogni altra mascherina reperibile in commercio, diversa da quelle sopra elencate quali ad esempio le mascherine in tessuto prodotte per uso igienico non sanitario e prodotta senza il rispetto dei requisiti tecnici previsti dalle norme comunitarie i.e. UNI EN 14683 2019 e UNI EN 149 2009 , non può beneficiare del trattamento IVA agevolato. Le mascherine riutilizzabili perché dotate di filtro intercambiabile, venduto anche separatamente rientrano nell'ambito di applicazione dell'IVA agevolata, in quanto la norma e le indicazioni ministeriali si limitano a definire le norme tecniche di produzione e i relativi requisiti filtranti che le mascherine chirurgiche e quelle Ffp2 e Ffp3 devono rispettare per essere sicure e dunque agevolabili ai fini in esame. In merito alla cessione dei singoli filtri, l'AE osserva che questa componente è l'elemento principale della mascherina in quanto ne definisce le caratteristiche filtranti e di sicurezza a poco o nulla rilevando il relativo supporto, che assurge così a elemento accessorio. È ragionevole quindi ritenere che la cessione del singolo filtro possa usufruire del trattamento IVA agevolato a condizione che abbia le caratteristiche tecniche prima ricordate in questo caso, verosimilmente DPI Ffp2 e Ffp3 e rispetto UNI EN 149 2009 . Dispenser a muro per disinfettanti Nel richiamare la nozione di dispenser a muro per disinfettanti , la norma ha inteso agevolare i distributori di disinfettanti che presentino elementi di ancoraggio e fissità ad esempio, al terreno o a muro . Pertanto rientrano in questa categoria anche le piantane dotate di sistemi di fissaggio. Sono di contro escluse tutte le strutture facilmente asportabili, come ad esempio le colonnine di cartone su cui sono posizionati i normali flaconi dotati di dispenser. Ai fini del trattamento IVA applicabile, l'agevolazione riguarda il dispenser avente le caratteristiche di fissità sopra evidenziate e oggettivamente considerato, anche se non utilizzabile in termini generali unicamente per disinfettanti. Soluzione idroalcolica in litri Nella nozione di soluzione idroalcolica in litri rientrano i disinfettanti a base alcolica, certificati/autorizzati come PMC o biocidi, normalmente utilizzati per la pulizia di rilevanti superfici oppure in ambito sanitario. Considerato che secondo l'ISS Rapporto Covid-19 Rev 15 maggio 2020 n. 25 , per la disinfezione delle superfici, sono efficaci i PMC e i biocidi a base di etanolo almeno ≥ al 70%, sono esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione dell'IVA agevolata i PMC e i biocidi con etanolo inferiore alla predetta percentuale. Al riguardo, stante la definizione data dalla norma in litri , nonché la finalità di prevenzione della stessa, possono beneficiare dell'esenzione fino al 31 dicembre e, successivamente, dell'aliquota ridotta le confezioni il cui contenuto fa riferimento al litro come unità di misura es. confezioni da mezzo litro oppure 750 ml . Sono pertanto comprese nell'agevolazione in commento non solo le confezioni maggiori o uguali a un litro, ma anche quelle di minore dimensione. Ciò ovviamente nel presupposto che la loro cessione avvenga per finalità sanitarie. Le cessioni per finalità cosmetiche o alimentari non possono beneficiare del regime di favore, la finalità della cessione è in genere desumibile dall'acquirente e dal suo settore di attività. Perossido al 3% in litri Sono agevolati i PMC e i biocidi a base di perossido di idrogeno al 3% i.e. cosiddetta acqua ossigenata ” . La formulazione della norma infatti non consente di ammettere altre tipologie di disinfettanti. Il perossido al 3% in litri peraltro figura anche nell'elenco allegato alla Decis. UE 3 aprile 2020 2020/491/UE. In merito alla dimensione della confezione, sono agevolabili anche confezioni inferiori al litro. Strumentazione per diagnostica per Covid-19 Rientrano tra la strumentazione per diagnostica per Covid-19 anche i Saturimetri pulsossimetri e ossimetri in quanto sono dispositivi medici che permettono di diagnosticare una sofferenza a carico dell'apparato respiratorio di cui è responsabile Covid-19. Per quanto riguarda i test sierologici , posto che gli strumenti diagnostici per eseguire i test sierologici rientrano nell'elenco allegato alla Decis. UE 3 aprile 2020 2020/491/UE e dunque anche in quello della norma agevolativa in commento più sintetica sul punto , gli stessi potranno godere del regime agevolato in commento a condizione che siano classificabili nei codici doganali richiamati dalla Circ. ADM 30 maggio 2020 n. 12. Prodotti utilizzabili sia con riferimento a casi di Covid-19 che con riferimento ad altri casi A partire dal 1° gennaio 2021, i beni ivi espressamente indicati nell'elenco non possono ricevere un trattamento differente se acquisiti per qualunque finalità sanitaria, stante l'impossibilità di determinare con criteri oggettivi la specifica destinazione di contrasto al Covid-19 e alle pandemie in generale. Abbigliamento protettivo per finalità sanitarie Sono agevolati i beni che possiedono le caratteristiche tecniche idonee a garantire in primis la protezione degli operatori sanitari dalla diffusione del virus. Tuttavia, successivamente all'entrata in vigore della norma agevolativa, i protocolli di sicurezza adottati nei diversi settori economici hanno reso obbligatorio l'uso di questo tipo di abbigliamento ai fini della sicurezza dei lavoratori e degli utenti. Ne sono un esempio, i protocolli di sicurezza adottati nel settore dell'industria alimentare, della grande distribuzione e della scuola, la cui finalità è ovviamente sanitaria poiché finalizzati a contrastare il diffondersi delle pandemie, proteggendo nello stesso tempo lavoratori e utenti. Pertanto anche gli operatori obbligati al rispetto di questi protocolli di sicurezza possono acquistare tale tipologia di abbigliamento usufruendo della disciplina agevolativa in commento. Credito d'imposta sanificazione e DPI L'ambito oggettivo di applicazione della norma che riconosce un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto di DPI art. 125 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020 , si sovrappone in parte a quella della disposizione in commento, nel senso che vi figurano le spese per l'acquisto di prodotti e beni compresi nell'elenco. Ne consegue ad esempio che se un'impresa acquista delle mascherine chirurgiche, delle mascherine Ffp2 e Ffp3 oppure delle mascherine chirurgiche autorizzate in deroga” dall'Istituto Superiore di Sanità o dall'INAIL, effettua l'operazione in esenzione da IVA sino al 31 dicembre 2020 e si vede riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60% della spesa sostenuta. L'elenco è tassativo, pertanto il regime IVA agevolato non può essere applicato a beni diversi da quelli espressamente individuati. Fonte mementopiù.it

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