Saldo e stralcio: oggetto del condono è il singolo carico affidato all’Agente della riscossione

Il saldo e stralcio ex art. 4 d.l. n. 119/2018 si applica ogni volta che il singolo carico è sotto i mille euro, anche se la cartella è di importo superiore. Occorre applicare d'ufficio, senza la necessità di una istanza di parte, le norme sulla pace fiscale. La norma non richiede la presentazione di alcuna domanda da parte degli interessati, perché l'annullamento è automatico.

Tale assunto è stato precisato dalla Corte di Cassazione con la ordinanza n. 22018/20, del 13 ottobre. Un contribuente ha proposto ricorso contro l'ipoteca iscritta dall'Agente della Riscossione nonché avverso le sottostanti cartelle di pagamento . Il giudice di prima istanza, nel contraddittorio delle parti, ha accolto il ricorso introduttivo. L'Agente della riscossione ha proposto appello ma il giudice del gravame lo ha respinto. L'Agente della riscossione ha dunque proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. In pendenza di giudizio di legittimità, è stato emanato il d.l. n. 119/2018, conv., con modif., dalla l. n. 136/2018 cd. decreto fiscale 2019 , che prevede lo stralcio ex lege dei debiti tributari che non superano l'importo di mille euro, affidati agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2010. Gli Ermellini, con la pronuncia in commento, hanno dichiarato d'ufficio la fine della causa e l'applicabilità delle norme sul condono sulla base delle seguenti articolate argomentazioni. Tre sono i fattori richiesti per individuare i debiti oggetto di stralcio la sorte capitale, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della riscossione Aer dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Il limite di valore si riferisce ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni. Non si tiene conto, invece, degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione. Tale limite e riferito al singolo carico affidato, sicché nell'ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a mille euro, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo stesso. Per carico si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella. In più, ovviamente l'importo del debito residuo di mille euro per singolo carico va calcolato alla data di entrata in vigore del decreto 24 ottobre 2018 . In definitiva, lo stralcio automatico da parte del fisco riguarda, con effetto al 31 dicembre 2018, le cartelle esattoriali in cui il carico risulta affïdato dall'ente impositore all'agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010 i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione alla data del 24 ottobre 2018 sono di importo residuo massimo di mille euro comprensivo di sanzioni ed interessi . Gli Ermellini hanno dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento alle pretese correlate alle cartelle che riguardavano i debiti del contribuente annullati ex lege . L’art. 4 d.l. n. 119/2018 ha previsto lo stralcio dei debiti tributari di importo residuo al 24.10.2018 non superiore a mille euro, affidati all’agente della riscossione nel periodo tra il 2000 e il 2010. L’annullamento, che è stato automatico e non ha quindi richiesto istanze da parte dei contribuenti, non ha riguardato i crediti riguardanti il recupero di risorse proprie tradizionali dell’Ue, l’IVA all’importazione, il recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Ue ovvero da condanne della Corte dei Conti, e, infine, le multe, ammende e sanzioni pecuniarie inflitte in sentenze penali di condanna. Al fine di poter individuare i debiti oggetto di stralcio, il valore dei mille euro doveva essere individuato facendo riferimento alla somma della sorte capitale, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni non assumevano invece rilievo gli interessi di mora e l’aggio della riscossione. L’importo del debito residuo di 1.000 euro, per singolo carico, va poi calcolato alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero al 24.10.2018. Occorre attribuire rilievo, sempre nell’ambito della stessa disciplina, all’importo del singolo carico, e non a quello dell’intera cartella Corte di Cassazione, ordinanza n. 15471/19 e ordinanza n. 11817/20 . Giova osservare che secondo diverso orientamento della stessa Corte di Cassazione occorre attribuire rilievo al totale del debito. L’ordinanza n. 17966/20 ha precisato che Mette conto anzitutto rimarcare che non si può dubitare che la norma in esame, quando allude ai debiti residui , si riferisce ad una posizione debitoria risultante da una cartella di pagamento, cioè allude ad una pretesa dell’esattore espressa in essa lo fa manifesto il riferimento alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3 . Il riferimento alle cartelle al plurale implica che l’emergenza dei debiti residui certamente è una condizione che può riguardare distinte cartelle. Si allude cioè a posizioni debitorie che eventualmente risultino da più cartelle e, sotto tale profilo, certamente il riferimento al valore di euro 1.000 va inteso nel senso che il c.d. annullamento entro questo limite si correla al valore complessivo dei carichi di ciascuna cartella . Con l’adesione alla rottamazione ter ex art. 4 d.l. n. 119/2018, conv. in l. n. 136/2018, sono nulle cartelle e fermo amministrativo sotto i mille euro affidati all’ agente della riscossione dal 2000 al 2010.Tale assunto è stato precisato dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 28072 del 31 ottobre 2019. L'articolo 4 del decreto n. 119/2018 prevede, infatti, che i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015 .

Corte di Cassazione, sez. V Civile, sentenza 7 febbraio – 13 ottobre 2020, n. 22018 Presidente Oronzo – Relatore Cavallari Svolgimento del processo C.G. ha proposto ricorso contro l'ipoteca iscritta dall'Agente della Riscossione nonché avverso le sottostanti cartelle di pagamento. La CTP di Napoli, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 30389/14/2014, ha accolto il ricorso. L'Agente della riscossione ha proposto appello. La CTR di Napoli, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 666/47/2016, ha respinto il gravame. L'Agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. C.G. ha resistito con controricorso. 1. Preliminarmente si osserva che, in pendenza di giudizio, è stato emanato il d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., dalla L. n. 136 del 2018 cd. decreto fiscale 2019 , che prevede lo stralcio ex lege dei debiti tributari che non superano l'importo di € 1.000,00, affidati agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2010. La norma non richiede la presentazione di alcuna domanda da parte degli interessati, perché l'annullamento è automatico. In particolare, il comma 1 dell'art. 4 d.l. cit. ha stabilito che i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, no e euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili . L'art. 16-quater d.l. n. 34 del 2019, conv. Con modif. in I. n. 58 del 2019, ha poi aggiunto che Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili entro la data del 31 dicembre 2019, tenendo conto degli eventuali effetti negativi già nel corso della gestione e vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla data della comunicazione . Per quanto riguarda l'ambito operativo, il successivo comma 4 del medesimo articolo ha espressamente escluso l'annullamento ex lege dei crediti riguardanti il recupero di risorse proprie tradizionali dell'UE, l’IVA all'importazione, il recupero di aiuti di Stato considerati illegittimi dall'UE ovvero da condanne della Corte dei conti ed anche le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie inflitte in sentenze penali di condanna. Tre sono i fattori richiesti per individuare i debiti oggetto di stralcio 1 la sorte capitale 2 gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo 3 le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Il limite di valore si riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni. Non si tiene con e, invece, degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione. Tale limite è riferito al singolo carico affidato , sicché nell'ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a € 1000,00, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro. Per carico si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella. Ovviamente l'importo del debito residuo di € 1000,00 per singolo carico va calcolato alla data di entrata in vigore del decreto 24 ottobre 2018 . 2. Pertanto, lo stralcio automatico da parte del Fisco riguarda, con effetto al 31 dicembre 2018, le cartelle esattoriali in cui a il carico risulta affidato dall'ente impositore all'agente della riscossione tra il 10 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010 b i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione alla data del 24 ottobre 2018 sono di importo residuo massimo di € 1000,00 comprensivo di sanzioni ed interessi . 3. Alcune delle pretese tributarie oggetto del presente giudizio rientrano, come si evince dalla lettura del controricorso, per natura giuridica, ammontare ed arco temporale di riferimento nell'ambito operativo della disposizione sopra riportata. Deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alle pretese correlate alle cartelle che riguardano i debiti del contribuente annullati ex lege. Si tratta in particolare delle seguenti cartelle - n. [], dall'importo di € 376,93 - n. [], dall'importo di € 294,73 - n. [], dall'importo di € 37,72. Il giudizio prosegue, invece, con riferimento ai tributi oggetto delle residue cartelle oggetto del contendere. 4. Deve essere respinta, quindi, l'eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dalla controridorrente. Infatti, la procura agli atti è da considerare speciale in ragione dell'espressa menzione nella stessa della sentenza oggetto di impugnazione nella presente sede e del fatto che il conferimento è avvenuto con riguardo a giudizio dinanzi a Corte di cassazione Più in generale, in relazione anche alla mancata indicazione della data della sottoscrizione, si rileva che il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione è per sua natura speciale, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso ed alla sentenza contro la quale l'impugnazione si rivolge. Infatti, la specialità del mandato è con certezza deducibile quando dal relativo testo sia dato evincere una positiva volontà del conferente di adire il giudice di legittimità Cass., Sez. 3, n. 8060 del 31 marzo 2007 . 5. Con il primo motivo la società ricorrente lamenta la violazione degli articoli 112 c.p.c. e 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 perché la CTR di Napoli non avrebbe considerato che alcune delle cartelle in esame concernevano ruoli esattoriali di natura non tributaria. La doglianza è infondata. Infatti, dalla lettura della sentenza della CTR di Napoli si evince che il giudizio ha avuto ad oggetto l'avviso di iscrizione ipotecaria TARSU/TIA 2003 e che, quindi, le cartelle esattoriali relative ai contributi previdenziali menzionate da parte ricorrente non sono state impugnate davanti al giudice tributario. 6. Per ragione logiche il terzo ed il quarto motivo devono essere scrutinati prima del secondo. Tali motivi, che possono essere esaminati congiuntamente stante la stretta connessione, concernono la violazione dell'articolo 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto la CTR di Napoli avrebbe errato nell'affermare che non potevano essere prodotti in appello per la prima volta l'estratto del ruolo e la relata di notifica delle cartelle di pagamento. Le doglianze sono fondate. Nel processo tributario, le parti possono presentare in appello nuovi documenti, anche ove gli stessi comportino un ampliamento della materia del contendere e siano preesistenti al giudizio di primo grado, purché ciò avvenga, ai fini del rispetto del principio del contraddittorio nei confronti delle altre parti, entro il termine di decadenza di cui all'articolo 32 del d.lgs. n. 546 del 1992 Cass., Sez. 5, n. 17164 del 28 giugno 2018 . Pertanto, il semplice deposito in appello di documenti di per sé non può escluderne la valenza probatoria, ove non ricorra la circostanza summenzionata, la quale deve essere oggetto di specifica verifica. Questa interpretazione si spiega con la natura peculiare del processo tributario, il quale mira a conciliare l'esigenza della celerità dell'accertamento con quella della sua completezza. D'altronde, viene in rilievo nella presente materia un giudizio di carattere essenzialmente documentale, con la conseguenza che il deposito di ulteriori scritti all'inizio dell'appello non allunga significativamente l'istruttoria. La CTR Napoli ha, quindi, errato nel discostarsi da quella che, anche all'epoca della sua decisione, era l'interpretazione dominante della Suprema Corte. 7. Il secondo motivo, con il quale è dedotta la violazione dell'articolo 112 c.p.c. perché la CTR di Napoli non avrebbe dichiarato il ricorso inammissibile per indeterminatezza ed indeterminabilità del dies a quo dal quale fare decorrere il termine previsto dall'articolo 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, non deve essere scrutinato, dovendosi ritenere il suo esame non necessario alla luce dell'accoglimento del terzo e del quarto motivo. 8. Pertanto, dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle pretese tributarie oggetto delle cartelle di pagamento n. [], dall'importo di € 376,93, n. [], dall'importo di € 294,73, e n. [], dall'importo di € 37,72. Con riferimento alle ulteriori cartelle oggetto della controversia, accoglie il III ed il IV motivo del ricorso, respinto il I ed assorbito il II e, di conseguenza, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR Campania, in diversa composizione, affinché decida la causa nel merito pure in ordine alle spese di lite di legittimità. P.Q.M. - dichiara cessata la materia del contendere quanto alle pretese tributarie correlate alle cartelle di pagamento di cui in motivazione - accoglie il ricorso in relazione alle altre cartelle oggetto di causa in ordine al III ed al IV motivo, respinto il I ed assorbito il II