Contributo fondo perduto: ancora possibile sanare le istanze

L'Agenzia delle Entrate ammette due ipotesi alla revisione in autotutela errori individuati dai contribuenti dopo l'accreditamento del contributo e scarti delle istanze notificati oltre i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza dei termini di presentazione Agenzia delle Entrate, risoluzione 12 ottobre 2020 n. 65/E .

È ancora possibile sanare, tramite revisione in autotutela, le istanze di accesso al contributo a fondo perduto previsto dal DL Rilancio, nelle seguenti due ipotesi - istanze per le quali è stato regolarmente eseguito il mandato di pagamento ma che, a seguito di errori commessi dagli utenti e individuati solo dopo l'accreditamento della somma, hanno portato questi ultimi a ricevere un ammontare di contributo inferiore a quello spettante - istanze trasmesse a ridosso della scadenza dei 60 giorni , per le quali il sistema dell'AE ha inviato una seconda ricevuta di scarto oltre i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza e l'utente non è stato in grado di trasmettere l'istanza sostitutiva con la correzione dell'errore es. per IBAN riportato in istanza non intestato al soggetto richiedente , in quanto il sistema l'ha respinta per decorrenza termini. A precisarlo è la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 12 ottobre 2020 n. 65/E, offrendo una soluzione alle segnalazioni pervenute dagli operatori e dalle associazioni di categoria a seguito della chiusura dei termini di presentazione delle istanze avvenuta lo scorso 13 agosto 2020 o per gli eredi che continuano l'attività per conto del soggetto deceduto, il 24 agosto 2020 . Presentazione istanze di revisione in autotutela Il modello dell'istanza va trasmesso via PEC alla Direzione provinciale territorialmente competente in relazione al domicilio fiscale del soggetto richiedente in qualità di titolare di partita IVA , firmata digitalmente dal soggetto richiedente o dall'intermediario indicato nel riquadro dell'impegno alla trasmissione presente nell'istanza in quest'ultimo caso, sarà allegata all'istanza la copia del documento d'identità del soggetto richiedente. Nel caso in cui il soggetto non disponga di firma digitale, potrà trasmettere via PEC l'istanza sottoscritta con firma autografa accompagnata da copia di documento d'identità. Insieme al modello dell'istanza, occorrerà inviare una nota con la quale il soggetto richiedente il contributo specifica in modo puntuale e chiaro i motivi dell'errore o l'impossibilità di trasmettere nei termini l'istanza sostitutiva di istanza per la quale il sistema ha consegnato una seconda ricevuta di scarto es. istanza inviata il 13 agosto per la quale è stata ottenuta una prima ricevuta di presa in carico e, oltre il 20 agosto, una seconda ricevuta di scarto per IBAN non intestato al soggetto richiedente . Istruttoria e esiti delle istanze Le Direzioni provinciali dell'AE – prese in carico le istanze di autotutela – le esamineranno puntualmente, valutando le motivazioni presentate dagli utenti e verificando la coerenza dei dati contabili, dichiarati nelle istanze presentate, con gli elementi informativi presenti in Anagrafe Tributaria e l'eventuale documentazione prodotta dal contribuente. Dall'esame dell'istanza potrà emergere - l'irregolarità dell'istanza, in tal caso l'Ufficio potrà procedere con l'effettuazione di ulteriori attività istruttorie volte ad accertare l'eventuale tentativo di truffa, con le conseguenti sanzioni amministrative e penali in capo al soggetto richiedente e all'eventuale intermediario che ha presentato l'istanza per suo conto. Ove dal predetto esame sia confermato l'esito comunicato in relazione alla istanza iniziale trasmessa nel periodo 15 giugno – 13 agosto, ad esempio risultando corretto l'importo del contributo già erogato, l'Ufficio notificherà motivato diniego di annullamento/revisione, recante avvertenze per l'impugnazione davanti alla competente Commissione tributaria, esclusivamente per vizi propri, in conformità ai principi in materia di impugnabilità del diniego di autotutela - la correttezza dell'istanza, in tal caso l'AE provvederà ad effettuare il mandato di pagamento della quota parte del contributo a fondo perduto ancora spettante. Fonte mementopiu.it

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