Benefit ai dipendenti: trattamento fiscale

Godono dell'esenzione le utilità a carattere premiale erogate a più categorie di lavoratori per il raggiungimento di un obiettivo aziendale Agenzia delle Entrate, risoluzione 25 settembre 2020 n. 55/E .

Godono del regime di esenzione le utilità a carattere premiale, erogate ai dipendenti nell'ambito di un Piano di welfare aziendale, per gratificare i lavoratori del raggiungimento di un obiettivo aziendale, a condizione che i benefit siano messi a disposizione alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti Agenzia delle Entrate, risoluzione, 25 settembre 2020 n. 55/E . Il caso concreto. Con riferimento alla fattispecie presa in esame, l'amministrazione finanziaria ha escluso la concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente della maggior parte dei benefit riconosciuti dal Piano di welfare per due ordini di motivi il carattere premiale dell'erogazione delle utilità, riconosciuto dalle Entrate dal momento che il credito welfare, che consente l'accesso alla fruizione di beni e servizi, è riconosciuto qualora l'azienda raggiunga, nel 2019, un obiettivo minimo di fatturato fissato in € 60.200.000,00 il Piano welfare è rivolto ai lavoratori appartenenti a due individuate aree aziendali con almeno 2 anni di anzianità di servizio in azienda alla data del 31 dicembre 2018 e con un orario di lavoro giornaliero di almeno 6 ore due categorie di lavoratori . In relazione ai singoli benefit previsti nel Piano welfare, è stata esclusa la concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei seguenti benefit il rimborso delle spese sostenute dal lavoratore per l'acquisto di abbonamenti di trasporto pubblico, anche se relativi ai familiari fiscalmente a carico - le utilità aventi finalità ricreative, Cinema”, Musei”, Palestre”, Parchi divertimento”, Abbonamenti a riviste”, nonché le Soluzioni di viaggio e cofanetti” . In particolare, il valore di tali benefit non risulterà imponibile nella sola ipotesi in cui al dipendente venga riconosciuta la possibilità di aderire o non all'offerta proposta dal datore di lavoro, senza pertanto poter pattuire altri aspetti relativi alla fruizione dell'opera e/o del servizio, fatto salvo il momento di utilizzo del benefit che potrà essere concordato con il datore di lavoro o con la struttura erogante la prestazione - i servizi Benessere” e Cura alla persona”, i Corsi di formazione” es. corsi di lingua, di cucina, di giardinaggio sempreché i benefit siano riconducibili ad una finalità ricreativa e/o di svago, ovvero finalità educative e di istruzione - i servizi sanitari per dipendenti e i loro familiari. Non è possibile ricomprendere tra i medesimi il servizio di consulenza veterinaria telefonica per animali domestici - il rimborso delle spese di istruzione relative ai propri familiari - il rimborso delle spese assistenziali per i familiari anziani o non autosufficienti dei dipendenti - la contribuzione aggiuntiva ai fondi di previdenza complementare, anche in favore dei familiari fiscalmente a carico - i voucher del valore massimo di € 258,23 nell'ambito delle categorie merceologiche Food”, Benzina”, Shopping”, Tecnologia ed elettronica di consumo”, Abbigliamento” e Altro”. Qualora il valore dei fringe benefit, complessivamente erogati nel periodo d'imposta - sia sotto forma di voucher che nelle modalità ordinarie - superi il citato limite di € 258,23, l'intero importo concorre a formare il reddito del dipendente - il contributo per il pagamento degli interessi su finanziamenti mutuo e prestiti se le modalità di accreditamento della somma realizzino un collegamento immediato e univoco tra l'erogazione aziendale e il pagamento degli interessi di mutuo. Resta fermo che nell'ipotesi in cui il Piano welfare fosse alimentato anche da somme costituenti retribuzione fissa o variabile degli aderenti – fatta salva l'ipotesi disciplinata dalla Legge di Stabilità 2016 art. 1 ccomma 182-189 l. n. 208/2015 - ovvero la parte di credito welfare non utilizzato si convertisse in denaro, rimarrebbe impregiudicata la rilevanza reddituale dei valori” corrispondenti ai servizi offerti agli stessi in base alle ordinarie regole dettate per la determinazione del reddito di lavoro dipendente. In ordine alla deducibilità, ai fini IRES , dei costi sostenuti dalla Società per l'attuazione di un Piano welfare art. 95 TUIR , le Entrate non riconoscono nessuna criticità laddove le utilità ricomprese nel Piano, e offerte ai dipendenti, vengano riconosciute in ragione di contratto, accordo o regolamento aziendale che configuri l'adempimento di un obbligo negoziale. Affinché un regolamento configuri l'adempimento di un obbligo negoziale, lo stesso deve essere, quindi, non revocabile né modificabile autonomamente da parte del datore di lavoro. Solo in tale ultima ipotesi, infatti, l'atto nella sostanza sarebbe qualificabile come volontario con la limitazione della percentuale di deducibilità del 5 per mille art. 100 TUIR . Nella fattispecie in esame, i regolamenti precisano che In quanto atto negoziale, ancorché unilaterale, le erogazioni ivi previste costituiscono una obbligazione nei confronti dei lavoratori”. In ragione di tale statuizione e nel presupposto che la società non possa esimersi dall'erogazione dei benefit previsti nel Piano welfare, le Entrate ritengono applicabile l'art. 95 TUIR ai fini della deducibilità dei costi sostenuti dalla Società. Fonte mementopiu.it

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