COVID-19, indennità erogata dall’Ente di previdenza e Assistenza e irrilevanza fiscale

Le erogazioni assistenziali, effettuate da Enti privati di previdenza e assistenza in favore dei propri iscritti nell'ambito di misure straordinarie, non sono riconducibili ad alcuna categoria di reddito Agenzia delle Entrate, risposta 23 settembre 2020 n. 395 .

L'indennità erogata da un Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza una tantum ai propri iscritti contagiati da Covid-19 non rileva sotto il profilo fiscale, non essendo riconducibile ad alcuna categoria di reddito. L'art. 6 TUIR individua le categorie di reddito che concorrono alla formazione del reddito complessivo, e stabilisce che i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti . Il trattamento fiscale delle erogazioni effettuate dagli enti o dalle casse in favore dei propri iscritti deve essere determinato autonomamente in base ai principi generali regolanti l'imposizione sui redditi e, quindi, dette prestazioni saranno imponibili solo se inquadrabili in una delle categorie di reddito previste nell'art. 6 TUIR. Laddove la perdita della retribuzione, per il periodo di inabilità lavorativa, venga compensata da un'indennità sostitutiva o integrativa erogata da un Ente previdenziale o assistenziale, l'indennità si configura fiscalmente come un reddito appartenente alla stessa categoria di quello sostituito o perduto. In merito alla rilevanza fiscale delle erogazioni assistenziali effettuate da enti privati di previdenza e assistenza in favore dei propri iscritti in attività o in pensione , per danni a immobili adibiti a prima abitazione o studio professionale causati da calamità naturali è stato precisato, tali erogazioni non sono riconducibili ad alcuna categoria di reddito in quanto concessi, occasionalmente, per finalità assistenziali dell'ente di appartenenza cfr. Circ. AE 13 maggio 2011 n. 20/E . Nel caso di specie, il Regolamento attuativo dell'Ente indica le varie tipologie di prestazioni assistenziali erogabili agli iscritti, tra le quali le Provvidenze straordinarie ”, ai sensi del quale agli iscritti, che colpiti da infortunio o malattia o da eventi di particolare gravità versino in precarie condizioni economiche, , possono essere concesse indennità una tantum o provvidenze a carattere continuativo . È inoltre previsto che Lo stato di bisogno dell'iscritto deve essere comprovato e la misura della prestazione deve essere determinata caso per caso in relazione allo stato di bisogno del richiedente . Il consiglio di amministrazione dell'Ente, vista la situazione di eccezionale emergenza generata dall'epidemia da COVID-19 e ritenuto indispensabile adottare provvedimenti a supporto degli iscritti, ha deliberato l'adozione di misure straordinarie tra le quali una indennità assistenziale straordinaria COVID -19 . L'Agenzia delle Entrate evidenzia che, sulla base di quanto rappresentato, l'erogazione dell'indennità in esame, differenziata a seconda dello stato bisogno dell'iscritto ricovero in terapia intensiva, semplice ricovero in ospedale o isolamento domiciliare , costituisce prestazione di tipo assistenziale riconducibile tra quelle previste dal regolamento dell'Ente. Più precisamente, detta indennità, che trova il suo presupposto nello stesso regolamento dell'Ente, è corrisposta in presenza di uno stato di bisogno, derivante dal contagio da Covid-19, indipendentemente dalla retribuzione dell'iscritto e senza funzione sostitutiva di alcuna categoria di reddito. Ne consegue che l'indennità che l'Ente erogherà una tantum ai propri iscritti non rilevi sotto il profilo fiscale, non essendo riconducibile ad alcuna categoria di reddito.

Risposta_n._395_del_23_settembre_2020