Credito d'imposta per sanificazione e acquisto dispositivi di protezione: chiarimenti sulle spese ammissibili

L'AE ha fornito chiarimenti sulle spese ammissibili al credito d'imposta per sanificazione e acquisto dispositivi di protezione risposta dell’Agenzia delle Entrate del 16 settembre 2020, n. 363 .

Secondo l'AE le spese sostenute per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, progettazione degli ambienti di lavoro, addestramento e stesura di protocolli di sicurezza, non rientrano tra quelle ammissibili al credito d'imposta per sanificazione e acquisto dispositivi di protezione. Si ricorda che, a causa del Covid-19, il credito d'imposta in questione spetta a imprese, professionisti, enti non commerciali e strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale per le seguenti spese sostenute nel 2020 a sanificazione degli ambienti in cui è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale es. uffici, sala d'attesa, sala riunioni, sala di rappresentanza e degli strumenti utilizzati in tali attività. Può essere svolta direttamente dalle imprese, tramite dipendenti o collaboratori. Vi rientrano le spese per la pulizia degli impianti di condizionamento diverse da quelle ordinarie che aumentano la capacità filtrante del ricircolo es. sostituzione dei filtri esistenti con altri di classe superiore b acquisto di -dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea -prodotti detergenti e disinfettanti -dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, incluse le eventuali spese di installazione -dispositivi che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione. Fonte mementopiu.it

Risposta_n._363_del_16_settembre_2020