Bonus locazioni nelle ipotesi di sublocazione di una stanza del professionista

L'AE ha fornito un chiarimento in tema di applicabilità del bonus alla sublocazione di una stanza del professionista, ipotesi non trattata nei precedenti documenti di prassi Risp. AE 15 settembre 2020 n. 356 .

Può accedere al credito d'imposta per i canoni di locazione dello studio professionale, previsto dal Decreto Rilancio art. 28 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020 , anche il professionista conduttore in sublocazione di una stanza di un immobile, sempreché sussistano tutte le altre condizioni previste dalla norma agevolativa. Nel caso di specie, come evidenziato dal documento di prassi, il contratto di sublocazione stipulato dall'Istante contiene una clausola di rinvio , in virtù della quale, per quanto non previsto nel contratto, le parti richiamano espressamente la L. 392/78, ove applicabile. Tale legge è quella a cui far riferimento, unitamente agli artt. 1571 e ss. c.c., per individuare i contratti di locazione ammissibili ai fini del beneficio Circ. AE 6 giugno 2020 n. 14/E . Al riguardo l'AE ritiene che, ancorché il rapporto di sublocazione risulti collegato al contratto di locazione da un vincolo di reciproca dipendenza, lo stesso conservi, ai fini che qui rilevano, una autonoma rilevanza economica . Di conseguenza, considerata anche la finalità della norma agevolativa - quella di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza Covid-19 che hanno determinato una riduzione dei ricavi o dei compensi delle attività economiche a fronte dell'incidenza dei costi fissi quali, ad esempio, il canone di locazione - è stata riconosciuta la possibilità di accedere al beneficio anche al professionista che abbia stipulato un contratto di sublocazione disciplinato dalla L. 392/78, sempreché sussistano tutte le altre condizioni previste dalla norma agevolativa. Ciò non pregiudica la fruizione del beneficio da parte del conduttore principale ai fini del calcolo della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento, in ogni caso, sarà necessario considerare anche il canone relativo alla sublocazione al lordo del credito d'imposta. Fonte mementopiù.it

RispostaAE356