Superbonus negato in assenza del condominio

Non è possibile accedere ai benefici se le unità immobiliari presenti nel medesimo edificio non siano inserite in un condominio risposta dell’Agenzia delle Entrate del 10 settembre 2020, n. 329 .

In assenza del condominio , non è possibile beneficiare della detrazione del 110% né con riferimento alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti a servizio comune delle unità immobiliari, né con riferimento alle spese sostenute per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari . Il caso L'istante è comproprietario con il coniuge e i propri figli minori, di alcune unità immobiliari autonomamente accatastate , facenti parte del medesimo edificio tre appartamenti, un locale ad uso magazzino, un locale ad uso garage e un bene comune non censibile ad uso corte esterna e scala, senza rendita e consistenza. All'interno sono rinvenibili parti comuni a tutte le citate unità immobiliari quali, ad esempio, locali per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi o per altri simili servizi in comune. All'AE è chiesto di chiarire se il Superbonus art. 119, d.l. n. 34/2020 sia applicabile alle predette unità immobiliari. Le indicazioni delle Entrate La prassi ha già avuto modo di precisare che, tenuto conto della locuzione utilizzata dal legislatore riferita espressamente ai condomìni e non alle parti comuni di edifici, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione l'edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in condominio secondo la disciplina civilistica ex artt. 1117-1139 c.c. circolare dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020, n. 24/E . Ciò premesso, nella fattispecie specifica, sono negati i benefici del Superbonus sia con riferimento alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti a servizio comune delle predette unità immobiliari, sia con riferimento alle spese sostenute per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari in quanto non inserite in un condominio. Per l'amministrazione finanziaria, il contribuente potrà fruire, se ne ricorrono i requisiti, delle ordinarie detrazioni artt. 14 e 16, d.l. n. 63/2013 . Fonte mementopiu.it

RispAe329