Fattura elettronica semplificata: elementi da indicare obbligatoriamente

La fattura elettronica semplificata, inviata tramite SdI nell'ambito di intermediazioni online, deve riportare la partita IVA o il codice fiscale del cessionario/committente non è sufficiente che siano indicati i soli dati anagrafici di quest'ultimo risposta dell’Agenzia delle Entrate del 9 settembre 2020, n. 324 .

La fattura elettronica semplificata inviata tramite SdI deve sempre indicare la partita IVA o il codice fiscale del cessionario/committente non è infatti sufficiente che siano indicati, in alternativa, i soli dati anagrafici, anche se si tratta di una semplificazione prevista dall'art. 21- bis , d.P.R. n. 633/72. Il caso esaminato dall'AE riguarda una società che offre servizi di intermediazione tramite una piattaforma online. La società ha evidenziato che, da un'interpretazione letterale della norma, emerge che il contribuente può indicare nella fattura semplificata gli elementi tradizionali ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti oppure , in alternativa, può riportare nel documento il codice fiscale o la partita IVA ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento . Il Fisco ha specificato che il servizio di intermediazione reso dall'istante dovrà necessariamente essere documentato tramite fattura ordinaria o semplificata tipicamente elettronica tramite sistema di interscambio, SdI . L'AE, alla luce della più recente evoluzione normativa e tecnico-procedurale, ha però escluso che nella compilazione delle fatture elettroniche via SdI, tanto ordinarie, quanto semplificate, possa essere omessa l'indicazione della partita IVA o del codice fiscale del cessionario/committente ovvero di qualsiasi altro dato espressamente richiesto dalle Specifiche Tecniche allegate al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, n. 89757, modificato dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 4 maggio 2020, n. 185115. Tale obbligo è funzionale alla corretta individuazione del committente/cessionario e alla possibilità di rendergli disponibile la fattura tramite i servizi telematici dell'Amministrazione finanziaria. Si precisa, da ultimo, che l' assenza dell'elemento obbligatorio genera un errore codice 00417 che comporta lo scarto del documento. Fonte mementopiu.it

Risposta_all_interpello_n._324_del_2020