Prima casa: adempimenti sospesi fino al 2021

In ipotesi di acquisto di appartamento, da adibire ad abitazione principale, con fruizione dei benefici prima casa , il termine di un anno per l'alienazione dell'abitazione prima posseduta è sospeso per tutto il 2020 risposta dell’Agenzia delle Entrate del 4 settembre 2020, n. 310 .

Tra gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio prima casa e ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa , sospesi a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19 nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, rientra anche il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso, purché quest'ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici prima casa. La sospensione portata e ambito Con lo scopo di impedire la decadenza dal beneficio, attese le difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, dovute all'emergenza epidemiologica da Covid-19, è stata disposta la sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, dei termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio prima casa e ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa art. 24 d.l. n. 23/2020 . I predetti termini sospesi inizieranno o riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2021. Le nuove indicazioni dell’AE Tra i termini oggetto di sospensione, secondo quanto precisato dall’amministrazione finanziaria in sede di risposta a interpello, è compreso il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso , purché quest’ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici prima casa. Nel caso preso in analisi, l’l’immobile è stato acquistato in data 29 aprile 2019 e il termine per l’alienazione dell’immobile pre-posseduto sarebbe scaduta in data 29 aprile 2020 applicando la sospensione, tale termine riprenderà a decorrere dal 1° gennaio 2021. Fonte mementopiu.it

RispostaInterpello310AE