Acquisizione di fabbricati e non utilizzabilità del plafond IVA

Viene confermato il divieto di utilizzare il plafond IVA per l'acquisizione di fabbricati, anche in dipendenza di contratti di appalto aventi per oggetto la loro costruzione o di leasing Risp. AE 3 settembre 2020 n. 304 .

L'AE ha ribadito che deve ritenersi inteso per l'esportatore abituale il divieto di utilizzare il plafond IVA per l'acquisizione di fabbricati, in dipendenza di contratti di appalto aventi per oggetto la loro costruzione o di leasing ancorché la norma escluda espressamente dal beneficio solo le cessioni di fabbricati, l'esclusione è da estendersi a tali modalità di acquisizione dei fabbricati stessi, dato che realizzano un effetto equivalente. L'art. 8 comma 1 lett. c DPR 633/72 stabilisce che costituiscono cessioni all'esportazione non imponibili le cessioni , anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili , e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all'esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta . Secondo la normativa vigente, il plafond può essere utilizzato per acquistare o importare, senza pagamento dell'IVA, tutti i beni e servizi inerenti all'attività, con la sola eccezione dei fabbricati e delle aree fabbricabili. Ovviamente, questo non vale per il plafond vincolato commissionari o promotori delle triangolazioni , che è utilizzabile solo per acquistare beni da esportare allo stato originario. Tale interpretazione è confermata dalla Circomma AE 10 giugno 1998 n. 145/E, che chiarisce la portata della norma attualmente in vigore, secondo cui poiché nelle attuali disposizioni non si riscontra più alcun riferimento all'intento, da parte dell'operatore economico, di esportare i beni o di inviarli in altro stato comunitario, ne consegue che, rispetto al passato, l' agevolazione si rende applicabile anche ai beni ammortizzabili , ai beni acquisiti in leasing ed all'acquisto delle spese generali, a nulla rilevando, per queste ultime, la loro inerenza o meno con l'attività agevolata chiarimento ripreso dal Princomma Dir. AE 9 aprile 2019 n. 14 . In relazione all'esclusione dell'agevolazione per le cessioni dei fabbricati e delle aree edificabili, nella stessa Circomma 145/E/1998 è stato affermato che essa si rende operante non solo in caso di acquisto , ma anche nelle ipotesi in cui il fabbricato venga realizzato in proprio o mediante contratto d'appalto , oppure venga utilizzato in forza di un contratto di locazione finanziaria . In particolare, deve ritenersi inteso il divieto di utilizzare il plafond per l'acquisizione di fabbricati, in dipendenza di contratti di appalto aventi per oggetto la loro costruzione o di leasing e ciò in quanto, ancorché la disposizione di cui all'art. 8 lett. c DPR 633/72 escluda espressamente dal beneficio solo le cessioni di fabbricati, l'esclusione è evidentemente da estendere a tali modalità di acquisizione dei fabbricati stessi, che realizzano un effetto equivalente . Fonte mementopiù.it

Risposta_all_interpello_n._304_del_2020