Bonus facciate o ecobonus ristrutturazioni: scelta del singolo condòmino

Laddove gli interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio rientrino nell'ambito applicativo di più detrazioni, ciascun condomino può stabilire, per la parte di spesa imputabile, di quale detrazione fruire indipendentemente dalla scelta degli altri comproprietari risposta dell’Agenzia delle Entrate del 1° settembre 2020, n. 49/E .

Al condòmino spetta la scelta se fruire del bonus facciate o dell' ecobonus . Gli adempimenti da porre in essere ai fini del bonus facciate e ai fini dell'ecobonus sono, di fatto, identici e possono essere effettuati dall' amministratore di condominio il quale dovrà, ai fini della comunicazione finalizzata all'elaborazione della dichiarazione precompilata, suddividere la spesa complessiva sostenuta dal condominio in base alle scelte operate dai singoli condòmini, tenuto conto che gli interventi hanno limiti e percentuali di detrazione diverse risposta dell’Agenzia delle Entrate del 1° settembre 2020, n. 49 . L'AE ha risposto all'interpello posto da un amministratore e legale rappresentante di un condominio, il quale rappresentava che i condòmini intendevano realizzare un cappotto termico esterno sul loro edificio, accedendo ad un bonus fiscale bonus facciate o ecobonus . In particolare, chiede se ciascun condòmino possa decidere di usufruire dell'ecobonus, con la finalità di avvalersi della facoltà di cessione del credito per ridurre l'esborso economico connesso all'intervento, oppure del bonus facciate o se, invece, la scelta debba essere fatta dall'assemblea condominiale vincolando tutti i condomini. La risposta in oggetto ha chiarito che nella comunicazione all’elaborazione della dichiarazione precompilata, l’amministratore di condominio dovrà indicare le due distinte tipologie di interventi e, per ciascuno di questi, le spese sostenute, i dati delle unità immobiliari interessate, i dati relativi ai condòmini a cui sono attribuite le spese per ciascun tipo di intervento, con le relative quote di spesa, specificando quali condòmini hanno esercitato l’opzione per la cessione del credito. Se la scelta di alcuni condomini di non fruire del bonus facciate ma dell’ecobonus è funzionale solo alla possibilità di poter cedere il credito corrispondente a tale ultima detrazione, la norma stabilisce, tra l’altro, che i soggetti che sostengono spese per gli interventi ammessi al bonus facciate possono optare , in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari sconto in fattura . In alternativa, i contribuenti possono optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi di successiva cessione. Fonte mementopiu.it

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