In Gazzetta il decreto legislativo sullo scambio automatico obbligatorio di informazioni fiscali

Nella G.U. n. 200 dell’11 agosto 2020 è presente il decreto legislativo riguardante lo scambio automatico obbligatorio di informazioni di natura fiscale sui meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica, in attuazione della Direttiva europea in materia.

Nella G.U. n. 200 dell’11 agosto 2020 è stato pubblicato il d. lgs. n. 100 del 30 luglio 2020 , teso all’attuazione della Direttiva UE 2018/822 del Consiglio relativa alla modifica della Direttiva 2011/16/UE sullo scambio automatico obbligatorio di informazioni in ambito fiscale circa i meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica. Nello specifico, il decreto prevede norme e procedure finalizzate all’adempimento di obblighi di comunicazione all’Agenzia delle Entrate da parte dei contribuenti e degli intermediari art. 3 con le altre autorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea e con le altre giurisdizioni estere per via degli accordi con esse stipulati. L’obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero all’Agenzia delle Entrate prevede una serie di casi di esonero per gli intermediari , presenti ai commi 4 e 5, per cui essi hanno l’obbligo di informare ogni altro intermediario coinvolto nel meccanismo transfrontaliero di cui siano a conoscenza ovvero, in caso di assenza, il contribuente interessato in merito alla sussistenza dell’obbligo di comunicazione a suo carico. Il contribuente , invece, ai sensi dell’art. 3, è esonerato da tale obbligo nei soli casi in cui dalle informazioni trasmesse possa emergere una sua responsabilità penale comma 9 ovvero qualora provi l’avvenuta comunicazione delle stesse da parte di altro contribuente all’Agenzia delle Entrate ovvero all’autorità competente di altro Stato membro dell’Unione europea o di altre giurisdizioni estere con le quali sia in vigore un accordo specifico finalizzato allo scambio delle informazioni oggetto dell’art. 6.

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