Accertamento con adesione: applicabilità ratione temporis dell’obbligo di prestare garanzia fideiussoria

L’art. 23, commi 17 e 18, d.l. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/2011 nell’apportare le modifiche alla disciplina di cui agli artt. 8 e 9, d.lgs. n. 218/1997 ha eliminato l’obbligo di prestare la garanzia fideiussoria, nel caso di somme dovute, per effetto dell’accertamento con adesione, con versamento rateale e per importi superiori a 50.000 euro, solo dalla sua data di entrata in vigore.

È il principio affermato dalla Suprema Corte con l’ordinanza n. 16646/20, depositata il 3 agosto. Equitalia aveva notificato ad una S.r.l. in liquidazione una cartella di pagamento per il recupero di IVA, IRES e IRAP anno 2004 dovute a seguito del mancato perfezionamento dell’accertamento con adesione , non avendo la società provveduto a prestare la garanzia fideiussoria per il pagamento rateale. La Società ha proposto ricorso invocando le modifiche introdotte dal d.l. n. 98/2011, conv. in l. n. 111/2011, con le quali è stato eliminato l’obbligo di prestare la suddetta garanzia. La CTP e la CTR rigettavano il ricorso. La questione è dunque giunta all’attenzione della Corte di Cassazione. L’art. 23 d.l. n. 98/2011, conv. in l. n. 111/2011 ha modificato la disciplina di cui agli artt. 8 e 9 d.lgs. n. 218/1997 recante disposizioni in materia di accertamento con adesione e conciliazione giudiziale , eliminando l’obbligo di prestare garanzia in caso di versamento rateale di importi superiori a 50mila euro ai fini del perfezionamento dell’accertamento con adesione. Nel regolare la disciplina transitoria , l’art. 20 ha previsto che le disposizioni in parola non si applicano agli atti di adesione e alle definizioni già perfezionate anche con la prestazione della garanzia, alla data di entrata in vigore del decreto stesso. Per il precedente periodo dunque, la normativa non ha fatto venir meno l’obbligo di prestare la garanzia e le previsioni conseguenti. In conclusione la pronuncia afferma che l’art. 23, commi 17 e 18, d.l. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/2011 nell’apportare le modifiche alla disciplina di cui agli artt. 8 e 9, d.lgs. n. 218/1997 ha eliminato l’obbligo di prestare la garanzia fideiussoria, nel caso di somme dovute, per effetto dell’accertamento con adesione, con versamento rateale e per importi superiori a 50.000 euro, solo dalla sua data di entrata in vigore, sicchè, per il periodo anteriore, ove non sia versata, nei termini previsti, la prima rata e presentata la garanzia fideiussoria, il procedimento non può dirsi perfezionato con conseguente legittima iscrizione a ruolo dell’intero importo dovuto . Il ricorso viene in conclusione rigettato e le spese di lite compensate.

Corte di Cassazione, sez. V Civile, sentenza 13 dicembre 2019 – 4 agosto 2020, n. 16646 Presidente Bruschetta – Relatore Triscari Rilevato Che dall'esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che Equitalia Nord s.p.a. aveva notificato a T.R. Group s.r.l., in liquidazione, una cartella di pagamento per il recupero dell'Ires, Irap e Iva, anno 2004, dovute a seguito del mancato perfezionamento dell'accertamento con adesione, non avendo la società provveduto a prestare la gai-anzia fideiussoria per il pagamento rateale dell'importo la società aveva proposto ricorso avverso la cartella di pagamento, evidenziando l'applicabilità in proprio favore delle modifiche apportate al D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 8, dal D.L. n. 98 del 2011, art. 23, comma 17 e ss., convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, che, fra l'altro, aveva eliminato l'obbligo di prestare la suddetta garanzia la Commissione tributaria provinciale di Torino aveva rigettato il ricorso avverso la pronuncia del giudice di primo grado la società aveva proposto appello la Commissione tributaria regionale del Piemonte ha rigettato l'appello, in particolare ha ritenuto che l'omessa prestazione della garanzia aveva comportato il mancato perfezionamento della procedura di accertamento con adesione, sicchè legittimamente l'amministrazione finanziaria aveva provveduto all'iscrizione a ruolo delle somme dovute sulla base del precedente atto di accertamento non risultavano, inoltre, applicabili le previsioni introdotte, solo a far data dal 6 luglio 2011, dal D.L. n. 98 del 2011, che aveva eliminato l'obbligo di prestazione la garanzia, poichè alla suddetta data risultava già attivata e di fatto formalizzata la richiesta dell'ufficio finanziario di quanto dovuto in base all'originario avviso di accertamento avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso la società affidato a un unico motivo, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate depositando controricorso il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Visonà Stefano, ha deposito le proprie osservazioni scritte, con le quali ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con l'unico motivo di ricorso si censura la sentenza per violazione o falsa applicazione del D.L. n. 2011 del 1998, art. 23, commi 17 e ss., , per avere erroneamente ritenuto che l'iscrizione a ruolo, avvenuta prima della entrata in vigore del suddetto decreto-legge, che aveva soppresso l'obbligo di prestare la garanzia fideiussoria, costituisse formalizzazione del mancato perfezionamento dell'accertamento con adesione il motivo è infondato il D.L. n. 98 del 2011, art. 23 convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 , ai commi 17 e 18, ha apportato delle modifiche alla disciplina di cui al D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, artt. 8 e 9, recante disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, eliminando l'obbligo di prestare la garanzia in caso di versamento rateale per importi superiore a 50.000,00 e di far pervenire all'ufficio la documentazione relativa alla prestazione di garanzia, nonchè l'obbligo, per l'ufficio, di notificare apposito invito motivato al garante, in caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, prima di iscrivere le somme dovute a carico del contribuente e del garante la previsione normativa in esame, dunque, ha eliminato la precedente disciplina che imponeva, ai fini del perfezionamento dell'accertamento con adesione, l'obbligo di prestare la garanzia fideiussoria, nonchè i conseguenti obblighi o poteri connessi nel regolare la disciplina transitoria, il suddetto decreto-legge comma 20 del ha previsto che Le disposizioni di cui ai commi da 17 a 19 non si applicano agli atti di adesione, alle definizioni ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 15, ed alle conciliazioni giudiziali già perfezionate, anche con la prestazione della garanzia, alla data di entrata in vigore del presente decreto diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente, la previsione transitoria in esame non ha fatto venire meno, per il periodo precedente alla sua entrata in vigore, l'obbligo di prestare la garanzia e le previsioni ad esse conseguenti, sopra indicate, avendo previsto che, qualora prima della entrata in vigore l'accertamento con adesione si era perfezionato, anche mediante la prestazione della garanzia, la precedente disciplina continua a trovare applicazione, nel senso che della prestazione di garanzia prestata può avvalersi l'amministrazione finanziaria al fine di esigere anche nei confronti del garante il pagamento di quanto dovuto, il che implica, correlativamente, che le modifiche apportate, quindi il venire meno dell'obbligo di prestare la garanzia, trova applicazione solo a seguito dell'entrata in vigore delle previsioni normative in esse contenute la mancata incidenza, dunque, delle previsioni normative per gli accertamento con adesione prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto-legge comporta che la prestazione di garanzia costituiva condizione necessaria per il perfezionamento del procedimento in esame, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 9, nel testo previgente alle modifiche introdotte, che prevedeva che la definizione si perfeziona con il versamento di cui all'art. 8, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia, prevista dall'art. 8, comma 2 con riferimento alla fattispecie, non avendo parte ricorrente provveduto alla prestazione della garanzia, trova applicazione il consolidato principio espresso da questa Corte da ultimo, Cass. civ., 25 gennaio 2019, n. 2161 secondo cui l'esecuzione di entrambi i previsti adempimenti, pagamento della prima rata e prestazione della garanzia, rappresenta il presupposto fondamentale ed imprescindibile per l'efficacia della procedura, e non una mera modalità esecutiva cfr. Cass. n. 26681/2009 e, pertanto, quando sia stata omessa la prestazione della garanzia prevista dalla legge, la procedura del concordato con adesione non può dirsi perfezionata, e dunque permane, nella sua integrità, l'originaria pretesa tributaria cfr. Cass. n. 13750/2013, n. 8628/2012 deve dunque essere affermato il seguente principio di diritto il D.L. n. 98 del 2011, art. 23, commi 17 e 18, convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 , nell'apportare le modifiche alla disciplina di cui al D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, artt. 8 e 9, ha eliminato l'obbligo di prestare la garanzia fideiussoria, nel caso di somme dovute, per effetto dell'accertamento con adesione, con versamento rateale e per importi superiori a 50.000 Euro, solo dalla sua data di entrata in vigore, sicchè, per il periodo anteriore, ove non sia versata, nei termini previsti, la prima rata e prestata la garanzia fideiussoria, il procedimento non può dirsi perfezionato con consegue legittima iscrizione a ruolo dell'intero importo dovuto pertanto, il mancato perfezionamento dell'accertamento con adesione per non avere la contribuente onorato i termini dello stesso, ha quindi restituito piena efficacia all'originario accertamento ne consegue che nessuna censura può essere espressa nei confronti della sentenza impugnata avendo la CTR rilevato la legittima iscrizione a ruolo delle intere somme dovute in conseguenza del mancato assolvimento dell'obbligo di garanzia in conclusione, il motivo è infondato, con conseguente rigetto del ricorso con riferimento alle spese di lite del presente giudizio, attesa la novità della questione, sussistono giusti motivi per la compensazione delle stesse. si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite del presente giudizio. Dà atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.