Disciplinato l'accesso agli atti dell'AE

Definiti i criteri e le modalità per l'esercizio dei diritti di accesso documentale, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato provvedimento AE 4 agosto 2020, n. 280693 .

L'AE ha disciplinato i criteri e le modalità per l'esercizio, dei seguenti diritti - accesso documentale - accesso civico semplice - accesso civico generalizzato . L'accesso è esercitato con riguardo ai dati e ai documenti formati o detenuti dall'AE al momento della richiesta. ACCESSO DOCUMENTALE È il diritto, riconosciuto agli interessati, di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi detenuti dall'AE. Soggetti legittimati Legittimati all'esercizio del diritto di accesso sono tutti i soggetti privati , compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale , corrispondente ad una situazione giuridicamente rilevante e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. L'accesso è, altresì, consentito alle pubbliche amministrazioni e, più in generale, ai soggetti pubblici interessati all'acquisizione di documenti amministrativi necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali ad essi attribuite. Istanza di accesso documentale La richiesta di accesso è presentata alla Struttura dell'AE che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. La richiesta presentata ad una Struttura diversa da quella nei cui confronti va esercitato l'accesso è da quest'ultima trasmessa a quella competente, informando della trasmissione il richiedente. L'istante deve motivare la richiesta di accesso documentale e indicare nella domanda - i propri dati identificativi e, laddove agisca su delega dell'interessato, quelli del delegante - l'interesse diretto concreto ed attuale, sotteso alla richiesta, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è chiesto l'accesso - in caso di persone non fisiche, i dati identificativi del soggetto cui sono attribuiti i poteri di rappresentanza - gli estremi del documento oggetto della richiesta di accesso e/o gli elementi che ne consentono l'individuazione. Al momento della presentazione dell'istanza, il richiedente deve sempre indicare il canale di risposta prescelto che, di norma, può essere alternativamente costituito - dalla posta elettronica o posta elettronica certificata - dalla sede o dallo sportello dell'amministrazione deputati alla consegna dei documenti ed alla riscossione dei relativi diritti di riproduzione . L'interessato può presentare all'AE una richiesta informale o formale. Accesso informale Qualora, in base alla natura del documento richiesto, non risulti l'esistenza di controinteressati , il diritto di accesso può essere esercitato, in via informale, mediante presentazione di domanda, anche verbale , all'ufficio competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente. Dell'operazione di accesso informale è redatto apposito verbale sottoscritto anche dall'interessato o da un suo delegato. La domanda, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante l'indicazione della pubblicazione contenente le notizie, l'esibizione del documento, l'estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale oppure sorgano, alla stregua delle informazioni e della documentazione fornite, dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse, sull'accessibilità del documento ovvero sull'esistenza di controinteressati, la Struttura competente invita l'interessato a presentare richiesta di accesso formale come di seguito illustrato , rilasciando ricevuta della relativa presentazione. In tale ultima ipotesi, i termini di evasione dell'istanza decorrono dalla presentazione della richiesta di accesso formale. Accesso formale La richiesta può essere formulata utilizzando l' apposito modello , reperibile presso gli uffici o sul sito internet dell'Agenzia, all'interno della sezione Istanze - Accesso documentale”. La richiesta può essere trasmessa alla struttura dell'Agenzia che ha formato e detiene il documento - per via telematica - a mezzo posta e fax - a mano. Qualora risulti palese che il diritto di accesso debba essere esercitato nei confronti di Amministrazione diversa dall'Agenzia , quest'ultima trasmette tempestivamente la richiesta all'Amministrazione competente, dando comunicazione all'interessato dell'avvenuta trasmissione e specificando che il termine di conclusione del procedimento decorre dalla data di ricevimento della richiesta da parte di quest'ultima. Ove la domanda sia irregolare o incompleta , la Struttura competente, entro dieci giorni dalla relativa ricezione, è tenuta a darne comunicazione all'interessato con mezzo idoneo a comprovarne il ricevimento. Il termine del procedimento decorre dalla presentazione della richiesta corretta Il procedimento di accesso deve concludersi entro il termine di trenta giorni , decorrenti dalla ricezione della domanda, trascorso tale termine la domanda d'accesso deve intendersi respinta . Notifica ai controinteressati La Struttura competente, se individua controinteressati, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, inviando copia della richiesta di accesso. Dell'avvenuta notifica ai controinteressati è data immediata comunicazione al richiedente. Accoglimento della richiesta Nell'atto di accoglimento della richiesta sono indicati il Responsabile del procedimento , l'unità organizzativa e la sede presso cui rivolgersi per prendere visione dei documenti ovvero per ottenerne copia - anche in via telematica -, il termine , comunque non inferiore a quindici giorni, entro il quale deve essere esercitato il diritto di accesso, nonché gli eventuali costi da sostenere. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta, altresì, la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati, fatte salve le eccezioni normativamente previste. L'esame dei documenti si svolge presso la sede indicata nell'atto di accoglimento della domanda, nelle ore di ufficio, alla presenza del personale addetto, che redige apposito verbale. L'esame del documento è effettuato dall'interessato ovvero da persona dallo stesso delegata e, nel caso di persone giuridiche, società, associazioni ed enti collettivi in genere, dal legale rappresentante, ovvero da persone dallo stesso incaricate, munite di delega. Le deleghe vanno acquisite agli atti. Le generalità del soggetto che esegue l'esame devono essere registrate, a cura del personale addetto, in calce alla domanda di accesso. Il richiedente può essere, eventualmente, accompagnato da altra persona della quale vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta. L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione. La copia dei documenti è rilasciata, anche tramite invio all'indirizzo di posta PEL o PEC eventualmente indicato, subordinatamente al pagamento degli importi dovuti art. 25 L. 241/90 . Rifiuto, limitazione e differimento dell'accesso Il rifiuto, la limitazione ovvero il differimento dell'accesso formale sono motivati . Il differimento dell'accesso è disposto quando è necessario ad assicurare una tutela agli interessi dei soggetti coinvolti ovvero a salvaguardare esigenze di riservatezza dell'Agenzia in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa. Il differimento è stabilito per il tempo necessario alla tutela dei predetti interessi. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato qualora sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. L'atto che dispone il differimento dell'accesso deve stabilire la durata dello stesso ed è comunicato per iscritto al richiedente entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della domanda. Documenti sottratti al diritto di accesso Sono sottratti all'accesso art. 24 comma 1 L. 241/90 - i documenti coperti da segreto di Stato e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge - i documenti dei procedimenti tributari , per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano - la documentazione relativa all'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione - i documenti dei procedimenti selettivi e i documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale, riferiti a terzi. Sono, altresì, sottratti all'accesso determinate categorie di documenti amministrativi art. 8 DPR 352/92 - quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 39 L. 124/2007, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, nonché all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione - quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria - quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonché all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini - quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. È comunque garantito l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici a chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso. Costi e modalità di pagamento L'esame dei documenti è gratuito , fatto salvo il rimborso dei costi di riproduzione , ricerca e visura secondo gli importi indicati nella Tabella allegata al Provvedimento Allegato 1 e pubblicati sul sito internet dell'Agenzia, all'interno della sezione Istanze - Accesso documentale”. Il rilascio di copie – anche se parziali – è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, oltre che degli eventuali costi di ricerca e visura. Impugnazioni Contro il diniego all'accesso, espresso o tacito, e contro i provvedimenti di limitazione e differimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. ACCESSO CIVICO SEMPLICE E ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO Accesso civico semplice È il diritto di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l'AE abbia omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo art. 5 comma 1 D.Lgs. 33/2013 . Chiunque può chiedere dati, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, ove la stessa sia stata omessa. L'accesso è gratuito . La richiesta, che non necessita di motivazione, deve consentire l'individuazione dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e può essere redatta utilizzando l'apposito modello presente nella sezione Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Accesso civico – Accesso civico semplice” del sito internet dell'Agenzia. La richiesta può essere inoltrata all'indirizzo di posta elettronica entrate.accesso.civico@agenziaentrate.it, oppure può essere presentata anche a mezzo posta, fax o a mano. Accesso civico generalizzato È il diritto, esercitabile da chiunque indipendentemente dalla cittadinanza o dalla residenza nel territorio dello Stato , di accedere a dati e documenti detenuti dall'AE, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione , nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti art. 5 comma 2 D.Lgs. 33/2013 . La richiesta è presentata per via telematica o a mezzo posta, fax o a mano all'Ufficio che detiene i dati o i documenti o alla Direzione regionale nel cui ambito territoriale ha sede l'ufficio. Fonte mementopiu.it

Provvedimento_AE_numero 280693