Superbonus del 110%: sempre necessaria l'attestazione

La nuova Guida dell'Agenzia delle Entrate sull'utilizzo del bonus richiede l'attestazione della congruità delle spese sostenute anche per l'utilizzo diretto della detrazione Guida Superbonus 110% AE 24 luglio 2020 .

L'attestazione della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati deve essere acquisita anche ai fini del Superbonus 110%, indipendentemente dall'esercizio dell'opzione, da parte del contribuente, per lo sconto in fattura o per la cessione della detrazione. È quanto emerge dalla Guida al Superbonus 110% , pubblicata dall'Agenzia delle Entrate e dedicata all'agevolazione introdotta dal DL Rilancio che prevede una detrazione del 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi che aumentano l'efficienza energetica degli edifici e per quelli antisismici art. 119 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020 . La Guida passa in rassegna i vari aspetti del bonus, dall'individuazione dei beneficiari, degli immobili agevolati e degli interventi ammessi, alla possibilità di cedere la detrazione o di richiedere al fornitore uno sconto immediato con la possibilità per quest'ultimo di cederlo ulteriormente. Si riassumono, in questa sede, i chiarimenti più significativi contenuti nella nuova pubblicazione dell'AE. Attestazione di congruità La disciplina contenuta nel DL Rilancio prevede che, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le c.d. detrazioni casa”, ai fini dell'esercizio dell'opzione, per lo sconto o cessione, del Superbonus 110% il contribuente deve acquisire anche - il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro nonché dai CAF - la asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, – da parte, rispettivamente, dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche e dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico - che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, in accordo ai previsti decreti ministeriali. In ordine a tale ultima attestazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, la Guida precisa che la medesima deve essere acquisita anche ai fini del Superbonus, indipendentemente dall'esercizio dell'opzione, da parte del contribuente, per lo sconto in fattura o per la cessione della detrazione”. Ne deriva, pertanto, che è necessaria anche per l'utilizzo diretto della detrazione. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ENEA , per gli interventi di efficienza energetica, effettua controlli, sia documentali che attraverso sopralluoghi, per verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per usufruire delle detrazioni. Fruibilità e beneficiari La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. Si tratta, in particolare di - proprietario - nudo proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento usufrutto, uso, abitazione o superficie -detentore dell'immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario nonché dei familiari del possessore o detentore dell'immobile. I titolari di reddito d'impresa o professionale rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni. Interventi di efficientamento energetico Ai fini del Superbonus, gli interventi di efficientamento energetico, trainanti e gli eventuali trainati art. 14 DL 63/2013 conv. in L. 90/2013 , devono assicurare, nel loro complesso, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici con eventuali sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, nonché i requisiti degli interventi ammessi al Superbonus. Fotovoltaico Il limite di spesa per l'installazione dell'impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nel caso in cui sia contestuale ad un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica art. 3 comma 1 lett. d e ed f DPR 380/2001 . Fonte mementopiu.it

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