Non è affetta da invalidità la notifica via PEC della cartella esattoriale contenente file con estensione .pdf anziché .p7m poiché il rinvio delll’articolo 60 del d.p.r. numero 600/1973d alle norme sulle notificazioni previste per il processo civile comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, l’applicazione dell’istituto della sanatoria del vizio dell’atto per raggiungimento dello scopo.
Così ha deciso la Cassazione con l’ordinanza numero 15096/20, depositata il 15 luglio. La CTR Campania, in una controversia relativa all’impugnazione avverso il preavviso di fermo amministrativo relativo a due cartelle di pagamento, rigettava l’appello dell’agenzia delle Entrate-Riscossione ritenendo che la notifica della cartella esattoriale non fosse valida poiché avvenuta tramite messaggio PEC contenente il file della cartella con estensione .pdf anziché .p7m. Infatti, solo la seconda versione garantisce l’integrità e l’immodificabilità del documento informatico e, quanto alla firma digitale, la paternità dell’atto. Avverso la decisione popone ricorso l’Ente della Riscossione lamentando violazione di legge ove la CTR ha rilevato che l’immodificabilità del file si associ alla sola estensione .p7m La Cassazione, nel ritenere fondato il ricorso, ricorda che la giurisprudenza ha chiarito che secondo cui «la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all’applicazione di istituti appartenenti la diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall’articolo 26, comma 5, d.p.r. numero 602/1973 all’articolo 60 del d.p.r. numero 600/1973, il quale a sua volta rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, l’applicazione dell’istituto della sanatoria del vizio dell’atto per raggiungimento dello scopo articolo 156 c.p.c. in ragione dell’avvenuta trasmissione di un file con estensione .pdf e non .p7m». Inoltre, proseguono i Giudici, le firme digitali di tipo CAdES e PAdES sono entrambe ammesse ed equivalenti, nonostante abbiano le diverse estensioni .p7m e .pdf. Alla luce di tali considerazioni, risulta chiaro che la CTR ha errato nel ritenere che solo l’estensione .p/m può attestare la certificazione della firma. Chiarito questo, la Cassazione accoglie il ricorso e cassa con rinvio la sentenza impugnata.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile - T, ordinanza 27 febbraio – 15 luglio 2020, numero 15096 Presidente Mocci – Relatore La Torre Rilevato che L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione avverso il preavviso di fermo amministrativo relativo a due cartelle di pagamento per IRPEF e IRAP, anno 2011, ha rigettato l’appello dell’Ufficio ritenendo che la notifica della cartella esattoriale non è valida se essa è avvenuta tramite messaggio di posta certificata contenente il file della cartella con estensione .pdf anziché .p7m , atteso che soltanto quest’ultima estensione garantisce l’integrità e l’immodificabilità del documento informatico e, quanto alla firma digitale, l’identificabilità del suo autore e conseguentemente la paternità dell’atto. La Società è rimasta intimata. Considerato che Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione del D.P.R. numero 602 del 1973, articolo 26, del D.P.R. numero 68 del 2005, articolo 4, 5, 6 e 11, nonché dell’ articolo 2697 c.c. e articolo 2712 e 2719 c.c., per aver la CTR rilevato che l’immodificabilità del file si associasse alla sola estensione .p7m . Il ricorso è fondato. Questa Corte Cass. numero Sez. 6 - 5, Ord. numero 6417/2019 , ha affermato, in analoga fattispecie, che la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dal D.P.R. numero 602 del 1973, articolo 26, comma 5, al D.P.R. numero 600 del 1973, articolo 60, il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, l’applicazione dell’istituto della sanatoria del vizio dell’atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’articolo 156 c.p.c., in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione .pdf anziché .p7m . È stato sul punto precisato che le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES , a norma dell’articolo 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, di cui al D.M. numero 44 del 2011, articolo 34 - Ministero della Giustizia - ed in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE numero 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione numero 1506 del 2015, sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni .p7m e .pdf . Cass. 27 aprile 2018, numero 10266 . Ebbene, in applicazione dei superiori principi, nel caso di specie ha errato la CTR nel ritenere nel ritenere che solo l’estensione .p7m può attestare la certificazione della firma. In accoglimento del ricorso la sentenza va conseguentemente cassata, con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.