Cessata materia del contendere e compensazione delle spese processuali

La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l’obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale.

Così ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 14939/20, depositata il 14 luglio. La CTR dichiarava estinto il giudizio proposto da una contribuente per l’ ottemperanza di una sentenza con cui la CTR aveva condannato Roma capitale al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio. Il Giudice dell’ottemperanza, preso atto del pagamento dovuto da Roma capitale, dichiarava estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, compensando le spese di giudizio . Avverso la sentenza propone ricorso la contribuente censurando la sentenza impugnata per aver la Commissione tributaria disposto la compensazione delle spese del giudizio, in violazione dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992. La Cassazione, ritenendo il ricorso fondato , osserva che la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l’obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale , salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale. Rilevano i Giudici che, nel caso di specie, trova applicazione l’art. 15, c.2, d.lgs. n. 546/1992 , non essendovi soccombenza reciproca, la CTR avrebbe dovuto, al fine di esercitare legittimamente la facoltà di compensazione delle spese di lite, valutare la ricorrenza nel caso in esame di gravi ed eccezionali ragioni, espressamente indicate nella motivazione . Il giudice dell’ottemperanza, invece, si è limitato a disporre la compensazione delle spese processuali a seguito della cessazione della materia del contendere, senza indicare le ragioni che avevano determinato la statuizione di compensazione delle spese di lite. Alla luce di questo il ricorso viene accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - T, ordinanza 27 febbraio – 14 luglio 2020, n. 14939 Presidente Greco – Relatore Esposito Rilevato che Con sentenza in data 25 luglio 2018 la Commissione tributaria regionale del Lazio dichiarava estinto il giudizio proposto da R.C. per l’ottemperanza della sentenza n. 1336/10/2017 con la quale la CTR del Lazio aveva condannato Roma Capitale al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio. Il giudice dell’ottemperanza, preso atto del pagamento del dovuto da parte di Roma Capitale, dichiarava estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, compensando le spese del giudizio. Avverso la suddetta sentenza, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Resiste con controricorso Roma Capitale. Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. La ricorrente ha depositato memoria. Considerato che Con unico mezzo la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la CTR disposto la compensazione delle spese del giudizio in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, comma 10. Il ricorso è fondato. La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l’obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale cfr. Cass. n. 3148 del 2016 . Posto che, nella specie, trova applicazione il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9, comma 1, lett. f , n. 2, non essendovi soccombenza reciproca, la CTR avrebbe dovuto, al fine di esercitare legittimamente la facoltà di compensazione delle spese di lite, valutare la ricorrenza nel caso in esame di gravi ed eccezionali ragioni, espressamente indicate nella motivazione. Il giudice dell’ottemperanza, invece, si è limitato a disporre la compensazione delle spese processuali a seguito della cessazione della materia del contendere, senza indicare le ragioni che avevano determinato la statuizione di compensazione delle spese di lite. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.