Compensi da corrispondere ai giudici di pace: trattamento fiscale

L'Agenzia ha chiarito sul regime da applicare, fino al 15 agosto 2021, alle somme percepite per l'attività di giudice di pace risp. AE 6 luglio 2020 n. 202 .

Le somme percepite per l'attività di giudice di pace, già in servizio alla data del 15 agosto 2017, sono soggette al regime transitorio previsto ex D.Lgs. 116/2017 e pertanto devono essere considerate redditi assimilati a quello di lavoro dipendente fino al quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto menzionato 15 agosto 2021 , anche se le prestazioni sono rese da un soggetto che esercita un'arte o professione Risp. AE 6 luglio 2020 n. 202 . L'AE ha evidenziato che l'art. 26 D.Lgs. 116/2017 regola il trattamento fiscale, ai fini IRPEF, dei compensi da corrispondere ai giudici di pace. Tale articolo modifica gli artt. 50, c.1 lett. f , e 53, comma 2 TUIR. L'art. 32 prevede un periodo transitorio per l'applicazione delle nuove disposizioni ai magistrati onorari. Il Fisco ha spiegato che il legislatore ha inteso riservare un trattamento particolare ai compensi percepiti dalle categorie di giudici onorari espressamente individuate dalla norma tra cui, i giudici di pace diverso da quello riservato alla generalità dei compensi corrisposti per l'esercizio di pubbliche funzioni. Invero, mentre i compensi percepiti in relazione all'esercizio di pubbliche funzioni in genere, qualora siano svolte da soggetti che esercitano un'arte o professione, possono concorrere alla formazione del reddito di lavoro autonomo, quelli percepiti dai soggetti elencati nella seconda parte dell'art. 50 TUIR, lettera f tra cui i giudici di pace , rilevano comunque come redditi assimilati al lavoro dipendente, ancorché tali soggetti esercitino un'arte o professione. Sulla base di ciò, l'Agenzia ritiene che le somme percepite per l'attività di giudice di pace, in servizio alla data del 15 agosto 2017, sono soggette al regime transitorio previsto dal decreto e pertanto devono essere considerate redditi assimilati a quello di lavoro dipendente fino al quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto 15 agosto 2021 , anche se le prestazioni sono rese da un soggetto che esercita un'arte o professione. Ciò comporta, peraltro, che all'atto del pagamento di tali somme dovrà essere operata la ritenuta di acconto IRPEF. Fonte mementopiu.it

Risposta_Entrate_202_del_6_luglio_2020