Bonus vacanze: nuovi chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

Pubblicata una circolare che fornisce dettagli sull'ambito oggettivo e soggettivo, sui requisiti d'accesso e sul funzionamento del bonus previsto dal DL Rilancio circ. AE 3 luglio 2020 n. 18/E .

L'AE ha fornito alcuni chiarimenti ai fini della fruizione del cd. Bonus vacanze ” il contributo fino a 500 euro da utilizzare, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & amp breakfast in Italia Circomma AE 3 luglio 2020 n. 18/E art. 176 DL 34/2020 . Si riepilogano i chiarimenti più importanti. Bonus vacanze ambito soggettivo Possono accedere al bonus i nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 40.000 euro. Per nucleo familiare si intende quello definito dal regolamento per la determinazione dell'ISEE, da non confondere con la nozione di familiare a carico . Più precisamente, il nucleo familiare è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatte salve le eccezioni art. 3 DPCM 159/2013 . Il bonus è utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare. Il nucleo avrà, quindi, diritto al credito una sola volta, sulla base della propria composizione, indipendentemente dal numero dei componenti del nucleo stesso che fruiscono dei servizi turistici. Ciò significa che se nel nucleo familiare, come risultante dalla DSU, sono presenti tre persone, un solo componente del nucleo avrà diritto al contributo per i servizi fruiti da tutto o parte del nucleo familiare. Per avere diritto al bonus, i servizi dovranno essere offerti in ambito nazionale da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed & amp breakfast. Tali soggetti dovranno essere in possesso dei titoli prescritti dalle norme nazionali o regionali per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva. Per individuare le strutture presso le quali è possibile utilizzare il bonus, occorre fare riferimento ai soggetti che – indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato – svolgono effettivamente le attività previste dalla norma. A titolo indicativo e non esaustivo, tali attività sono riconducibili alla sezione 55 di cui ai codici ATECO . Per attività agrituristica , si intende la struttura che svolge l'attività di cui alla L. 96/2006 e alle relative norme regionali. Sono inclusi tra i soggetti che erogano i servizi che danno diritto al bonus coloro che svolgono un' attività alberghiera o agrituristica cd. stagionale mentre sono esclusi i soggetti che svolgono un'attività alberghiera o agrituristica non esercitata abitualmente , producendo conseguentemente redditi diversi art. 67 comma 1 lett. i TUIR . Bonus vacanze ambito oggettivo Il bonus è utilizzabile per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale da parte di imprese turistiche e ricettive, nonché di bed & amp breakfast dal 1° luglio al 31 dicembre 2020. L'agevolazione spetta esclusivamente in relazione a soggiorni di cui almeno un giorno ricada nel suddetto periodo di riferimento. Inoltre, spetta in relazione ad un unico soggiorno e deve essere utilizzato in relazione al pagamento effettuato a favore della struttura turistica fornitrice del servizio. Bonus vacanze requisiti Il contributo è riconosciuto alle seguenti condizioni l' importo del bonus riconosciuto sotto forma di sconto deve essere utilizzato in unica soluzione in relazione ai servizi resi da un singolo fornitore del servizio. Il contributo non può essere oggetto di rimborso in caso di mancata fruizione del soggiorno. Pertanto nel caso in cui, per la prestazione del servizio turistico, sia emessa una fattura in acconto e una fattura a saldo, con i relativi pagamenti, il bonus potrà essere utilizzato solo in relazione ad uno dei due pagamenti il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale e la fattura o il documento devono riportare il codice fiscale del soggetto richiedente il credito. Per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica, si considera valida anche l'emissione di una fattura, di un documento commerciale non elettronico o di uno scontrino o ricevuta fiscale pertanto, anche i forfettari - che non emettono fattura - possono applicare lo sconto in commento il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator. Il bonus non può essere utilizzato, inoltre, sulle prestazioni rese da più fornitori, ad eccezione di quelle per servizi accessori indicati nella medesima fattura dall'unico fornitore. Esempio Nel caso di soggiorno presso una struttura alberghiera con fattura emessa da ALFA, è possibile includere, ai fini del credito d'imposta Vacanze, i costi per la fruizione dei servizi balneari da parte di BETA solo se gli stessi sono indicati nell'unica fattura emessa da ALFA. Il componente del nucleo familiare ISEE, che effettua il pagamento, può non coincidere con il soggetto che intende fruire del bonus, a nulla rilevando quale dei soggetti del nucleo sostiene la spesa. Inoltre, non è necessario che sia l'intero nucleo a fruire del servizio. Qualora la fattura sia intestata a un familiare fiscalmente a carico di un altro soggetto, la detrazione spetta a quest'ultimo solo se risulta appartenere al medesimo nucleo familiare ISEE. Inoltre, in caso di genitori separati con un figlio a carico fiscalmente di entrambi, la detrazione per il bonus potrà essere fruita in dichiarazione dei redditi solo dal genitore che ha, nel nucleo familiare ai fini ISEE, il soggetto minore a carico fiscalmente, che ha fruito del servizio ed a cui la fattura è intestata. Esempio 1 Un nucleo familiare a cui è stato riconosciuto il bonus, per un importo massimo di 500 euro, si rivolge a un'agenzia di viaggi per prenotare una vacanza presso un albergo, il cui costo complessivo è pari a 700 euro IVA inclusa . Il pagamento viene effettuato con le seguenti modalità per 200 euro, a titolo di acconto, mediante l'agenzia di viaggi, che emette la relativa fattura in nome e per conto dell'albergo la restante parte, direttamente presso la struttura turistica, 400 euro come sconto e 100 euro con altre modalità. L'albergo dovrà emettere una fattura a saldo di 500 euro, comprensiva dello sconto applicato, inserendo nell'apposita procedura web i dati richiesti corrispettivo totale, pari a 700 euro, codice univoco e codice fiscale dell'intestatario della fattura . Esempio 2 Nel caso in cui, invece, l'intero corrispettivo dovuto all'albergatore sia pagato tramite l'agenzia di viaggi, la stessa emetterà la fattura in nome e per conto dell'albergo, operando secondo quanto precedentemente descritto comunicando all'albergo i dati da inserire nella procedura web per la verifica e conferma dello sconto ovvero operando direttamente, in nome e per conto dell'albergo, nella medesima procedura web . Bonus vacanze importo Il contributo non può eccedere il corrispettivo dovuto per la fornitura del servizio turistico alberghiero. Esempio Se un nucleo di tre persone, per un soggiorno di due notti, sostiene un costo di 400 euro, il credito a cui ha diritto è pari alla spesa sostenuta 400 euro, di cui 320 euro da utilizzare come sconto presso il fornitore e 80 euro da portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi e non al credito massimo spettante 500 euro . Se, invece, per lo stesso soggiorno, il nucleo sostiene un costo di 600 euro, il credito a cui ha diritto è pari a 500 euro da utilizzare per 400 euro sotto forma di sconto presso il fornitore e per 100 euro in detrazione nella dichiarazione dei redditi . Il diritto alla detrazione del 20% del bonus spettante, da far valere in dichiarazione, non viene meno se il fornitore del servizio non accorda lo sconto in fattura, a condizione che la fattura, documento commerciale, scontrino/ricevuta fiscale emessa dal fornitore sia intestata al soggetto che intende fruire della detrazione. Bonus vacanze rimborso al fornitore Il fornitore recupera lo sconto effettuato mediante un credito d'imposta di pari importo fruibile esclusivamente in compensazione , dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell'applicazione dello sconto. In alternativa all'utilizzo in compensazione, a decorrere dallo stesso termine, il credito d'imposta può essere ceduto , anche parzialmente, a soggetti terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari, comunicando la cessione attraverso la piattaforma disponibile in un'apposita sezione dell'area riservata del sito internet dell'AE. Il cessionario può, a sua volta, cedere il credito d'imposta ovvero utilizzare il credito d'imposta, non ulteriormente ceduto, con le stesse modalità previste per il soggetto cedente, previa conferma della cessione da comunicare attraverso la medesima piattaforma. Bonus vacanze controlli L'AF svolge i seguenti controlli in capo al soggetto che fruisce dello sconto e della relativa detrazione in dichiarazione, verificherà l'esistenza dei presupposti, delle condizioni previste dalla legge per usufruire dell'agevolazione, la corretta determinazione dell'ammontare del credito e il suo esatto utilizzo. Nel caso in cui si riscontri la mancata sussistenza dei requisiti, si procederà al recupero dello sconto e della detrazione fruita in capo al cessionario , verificherà l'utilizzo irregolare in misura maggiore rispetto all'ammontare ricevuto in sede di cessione. Fonte mementopiu.it

Circolare_Entrate_18_del_3_luglio_2020