Delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio: regime fiscale

L'Agenzia delle Entrate specifica sul trattamento, ai fini dell'imposta di registro, da riservare alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio religioso risposta Agenzia delle Entrate 1° luglio 2020 n. 199 .

La delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio determina la cessazione degli effetti civili prodotti dalla trascrizione nei registri di stato civile del matrimonio concordatario e rientra tra tutti gli atti” relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio esenti dall' imposta di bollo , di registro e da ogni altra tassa risposta Agenzia delle Entrate 1° luglio 2020 n. 199 . La Risposta concerne il trattamento da riservare, ai fini dell'imposta di registro, ai provvedimenti di delibazione delle sentenze ecclesiastiche che dichiarano la nullità del matrimonio concordatario. Le sentenze ecclesiastiche, infatti, non producono effetti nell'ordinamento italiano se non a seguito del giudizio di delibazione, atto che munisce la decisione ecclesiastica di efficacia esecutiva anche nel nostro ordinamento. L'Agenzia delle Entrate ha ricordato che l'art. 19 l. n. 74/1987 dispone che tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa . Tale disposizione ricomprende nell'alveo dell'agevolazione tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare i rapporti giuridici ed economici relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso. Tuttavia , tale disposizione è stata oggetto di interpretazione da parte della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l' incostituzionalità di quella parte dell'art. 19 che non estende l'esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi C. Cost. 10 maggio 1999 n. 154 . L'agevolazione prevista dalla norma deve essere estesa alla totalità dei tributi afferenti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle diverse fasi della crisi del matrimonio. Infatti, la ratio dell'art. 19 risiede nell'esigenza di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale, evitando che l'imposizione fiscale possa gravare pesantemente sui coniugi, rendendo ancora più difficile il superamento della crisi che stanno vivendo. Nel raffronto tra gli interessi in gioco il legislatore sacrifica le entrate erariali a favore dei diritti fondamentali della persona, prevedendo un regime impositivo speciale accordato in ragione dei suddetti interessi superiori. Anche la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio determinando, nell'ordinamento statuale italiano, la cessazione degli effetti civili prodotti dalla trascrizione nei registri di stato civile del matrimonio concordatario potrebbe rientrare tra Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa. La genericità dell'espressione cessazione degli effetti civili del matrimonio , di cui all'art. 19, comporta che la stessa possa riferirsi sia alla delibazione, in sede di Corte d'Appello, della sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità del matrimonio canonico, sia alla pronuncia, ad opera dell'autorità giudiziaria ordinaria, di nullità del matrimonio civile e di nullità del matrimonio contratto in forma canonica e trascritto. In tal senso, potrebbe non assicurare una parità di trattamento un eventuale trattamento fiscale della sentenza di delibazione diverso rispetto a quello della sentenza pronunciata all'esito del giudizio di separazione o divorzio ciò anche alla luce dell'interpretazione promossa dalla Corte Costituzionale, secondo cui la ratio della norma è rinvenibile nella tutela economico-patrimoniale alla famiglia nel momento in cui il vincolo si scioglie o si attenua. La Corte, infatti, ha ritenuto applicabile il regime di favore dell'art. 19 non solo agli atti relativi al procedimento di separazione personale ma anche alle obbligazioni assunte negli stessi procedimenti e, infine, ai provvedimenti di condanna al pagamento di assegni di mantenimento a favore dei figli. Fonte mementopiu.it

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