Premi di risultato e contratti integrativi: trattamento agevolativo

Il chiarimento riguarda l'applicazione del sistema di tassazione agevolata, previsto dalla Legge di Stabilità 2016, con un'imposta sostitutiva dell'IRPEF al 10 per cento per i premi di risultato erogati ai dipendenti del settore privato ris. AE 26 giugno 2020 n. 36 .

In caso di contratto integrativo che adegui l'accordo originario di erogazione di un premio di risultato al regime agevolativo art. 1 comma 182-189 L. 208/2015 , senza nulla disciplinare in merito all'ammontare del premio che, conseguentemente, rimarrebbe fissato in quello stabilito dal contratto originario non conforme ai requisiti richiesti dal regime, l'agevolazione può trovare applicazione sulla sola parte di premio riferibile al periodo di maturazione decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto integrativo. Solo, infatti, in tale ipotesi si renderebbe necessaria ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva la riparametrazione dell'ammontare del premio agevolabile ris. AE 26 giugno 2020 n. 36 . Il regime fiscale di favore - consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali in misura pari al 10% - può, infatti, applicarsi purché il raggiungimento degli obiettivi incrementali alla base della maturazione del premio previamente definiti nel contratto e misurati nel periodo congruo stabilito su base contrattuale , e non solo la relativa erogazione, avvenga successivamente alla stipula del contratto. Pertanto, i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi. Una diversa lettura delle norme agevolative, secondo l'amministrazione finanziaria, vanificherebbe la loro portata, comportando di fatto il riconoscimento dell'agevolazione ad una precisa voce retributiva, il premio di risultato appunto, circostanza che, invece, il legislatore ha voluto superare con il nuovo assetto normativo. Assolta tale condizione, l'ammontare del premio di risultato agevolabile, fissato nel contratto aziendale/territoriale, non subisce alcuna rideterminazione in sede di erogazione, più precisamente, la data di sottoscrizione del contratto aziendale/territoriale non interferisce in alcun modo sull'importo agevolabile. Esempio Nell'ipotesi di un contratto aziendale sottoscritto il 28 marzo 2019 che prevede, per il medesimo anno, l'erogazione di un premio di risultato annuale di euro 1.200, fermo il rispetto delle condizioni richieste dal legislatore, è applicabile il regime fiscale agevolato per l'intero importo del premio di risultato, ovvero euro 1.200, a nulla rilevando la circostanza che il contratto aziendale è sottoscritto dopo l'inizio del periodo congruo, nell'esempio, a marzo dell'anno di riferimento, in cui osservare l'incremento degli obiettivi di produttività. Ad analoghe conclusioni non si perviene, invece, qualora un contratto aziendale sottoscritto a febbraio 2019 non risponda ai requisiti richiesti dalle norme in esame e venga successivamente modificato con un contratto integrativo. Il regime fiscale in commento, non riservando il beneficio fiscale alla cosiddetta retribuzione di produttività”, impone che il raggiungimento dell'obiettivo incrementale risulti incerto al momento della sottoscrizione del contratto aziendale/territoriale. Tale circostanza è da intendersi in senso assoluto, non necessariamente ancorata ad uno specifico riferimento temporale, in ragione del quale si presumerebbero incerti gli obiettivi individuati nei contratti aziendali/territoriali sottoscritti entro una certa data del periodo congruo. Di conseguenza, qualora nel contratto aziendale/territoriale venga attestato che il raggiungimento dell'obiettivo incrementale è - anche per circostanze eccezionali - effettivamente incerto alla data della sua sottoscrizione perché l'andamento del parametro adottato in sede di contrattazione è suscettibile di variabilità, si ritiene che l'azienda, sotto la propria responsabilità, possa applicare l'imposta sostitutiva del 10% qualora al termine del periodo congruo sia conseguito il risultato incrementale. Anche in tali ipotesi l'agevolazione sarà applicata sull'intero importo stabilito nel contratto aziendale/territoriale, a nulla rilevando la data di sottoscrizione di quest'ultimo. Fonte mementopiu.it

Risoluzione_Entrate_del_26_giugno_2020_n._36