Bonus facciate e spese sostenute per le opere accessorie

Nuovo chiarimento in tema di bonus facciate rientrano nel beneficio anche le spese sostenute per le opere accessorie che servono per l'esecuzione dei lavori agevolabili, per la direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza, la sostituzione dei pluviali Risp. AE 23 giugno 2020 n. 191 .

Anche le spese sostenute per le opere accessorie rientrano nel cosiddetto bonus facciate” Risp. AE 23 giugno 2020 n. 191 . L'AE è tornata sul tema del bonus facciate ”, evidenziando che rientrano nel beneficio anche le spese sostenute per le opere accessorie che servono per l'esecuzione dei lavori agevolabili, per la direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza, la sostituzione dei pluviali. Il bonus facciate” si applica anche agli interventi di restauro dei balconi senza interventi sulle facciate. Inoltre, nel caso di interventi sulle facciate che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma siano anche influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, le spese relative all'esecuzione di tali opere rientrano nel bonus facciate” sempreché siano rispettati i requisiti indicati nel citato DM 26 giugno 2015 decreto requisiti minimi ” e i valori limite della trasmittanza termica delle strutture opache verticali componenti l'involucro edilizio indicati nell'Allegato B alla Tabella 2 del DM 11 marzo 2008. Ai medesimi fini, è necessario, altresì, che siano applicate le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti per gli interventi sull'involucro edilizio dal cosiddetto ecobonus”. Per quanto riguarda, invece, la possibilità di ammettere al bonus facciate” le spese sostenute nel 2020 per interventi già iniziati nel 2019, l'Agenzia ricorda che nella norma è utilizzata la locuzione spese documentate, sostenute nell'anno 2020”, senza altre condizioni volte a circoscrivere l'applicazione del bonus facciate” alla data di avvio degli interventi. Ciò comporta che, ai fini dell'imputazione delle spese stesse occorre fare riferimento, per le persone fisiche , compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali , al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono. Ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020, consentirà la fruizione del bonus facciate” solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020. Fonte mementopiu.it

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