Al via il bonus per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda

Forniti i chiarimenti dalle Entrate e istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione. Forfettari ed enti non commerciali possibili beneficiari del credito d'imposta risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 6 giugno 2020 n. 32/E circolare dell’Agenzia delle Entrate del 6 giugno 2020 n. 14/E .

Con l'istituzione dell'apposito codice tributo, diventa utilizzabile il credito d'imposta , previsto dal Decreto Rilancio, pari al 60% del canone mensile per la locazione, il leasing o la concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole art. 28 d.l. n. 34/2020 . Il rilascio del codice tributo è stato accompagnato dai primi chiarimenti sull'utilizzo della misura agevolativa risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 6 giugno 2020 n. 32/E circolare dell’Agenzia delle Entrate del 6 giugno 2020 n. 14/E . Bonus canoni locazione codice tributo per la compensazione Il codice tributo che permette di utilizzare in compensazione il credito d'imposta, tramite Mod. F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici delle Entrate, è il seguente - 6920 ” denominato Credito d'imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d'azienda - art. 28 d.l. 19 maggio 2020, n. 34”. Bonus canoni locazione beneficiari Sono beneficiari del credito d'imposta canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione , con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio. Sono inclusi nella platea dei beneficiari - le strutture alberghiere e agrituristiche , prescindendo dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente - gli enti non commerciali , compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti relativamente al costo sostenuto per il canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale . L'eventuale svolgimento di attività commerciale in maniera non prevalente rispetto a quella istituzionale non pregiudica la fruizione del credito d'imposta anche in relazione a quest'ultima attività. Non essendo prevista alcuna distinzione tra le attività, devono ritenersi inclusi nell'ambito soggettivo, fermo restando il limite dei ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto - i soggetti in regime forfettario art. 1 comma 54 ss. l. 190/2014 - gli imprenditori e le imprese agricole , sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d'impresa. Sono esclusi dalla fruizione del credito d'imposta coloro che svolgono attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente , producendo conseguentemente redditi diversi art. 67 comma 1 lett. i e l TUIR . Bonus canoni locazione importi Il credito d'imposta ammonta - al 60 % del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo - al 30 % del canone nei casi contratti di affitto d'azienda. Il bonus è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo , aprile e maggio . Per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale, invece sarà commisurato con riferimento all'importo versato per ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. È necessario che il canone sia stato corrisposto per poter fruire del credito. Nel caso in cui il canone non sia stato corrisposto la possibilità di utilizzare il credito d'imposta resta sospesa fino al momento del pagamento. Esempio il canone relativo al mese di aprile è stato pagato a maggio in tale ipotesi, il credito – fermi restando gli ulteriori requisiti – risulta fruibile successivamente al pagamento. Bonus canoni locazione requisiti Il credito d'imposta spetta a condizione che i soggetti esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo , aprile e maggio di almeno il 50 % rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo, aprile e maggio del 2019 e del 2020, da confrontare al fine di verificare la riduzione percentuale, va eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite nei mesi di marzo, aprile e maggio fatturate o certificate , e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 rispetto a marzo 2020 , aprile 2019 rispetto ad aprile 2020 e maggio 2019 rispetto a maggio del 2020 , cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA. La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell'operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2 Ad esempio, nel calcolo dell'ammontare del fatturato del mese di marzo 2020 e 2019, rilevante per il controllo del requisito della riduzione, andranno escluse le fatture differite emesse nei citati mesi entro il giorno 15 relative ad operazioni effettuate nel corso dei mesi di febbraio 2020 e 2019, mentre andranno incluse le fatture differite di marzo 2020 e 2019 emesse entro il 15 aprile 2020 e 2019. Il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese . Quindi può presentarsi il caso, ad esempio, che spetti il credito d'imposta solo per uno dei mesi elencati. Per gli enti non commerciali non è prevista tale verifica con riferimento all'attività istituzionale. Per questi soggetti, quindi, il requisito da rispettare ai fini della fruizione del credito d'imposta oltre al non aver conseguito nell'anno precedente flussi reddituali in misura superiore a 5 milioni di euro è che l'immobile per cui viene corrisposto il canone abbia una destinazione non abitativa e sia destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale. Il credito spetta a prescindere dalla categoria catastale dell'immobile, rilevando l'effettivo utilizzo dello stesso nelle attività sopra menzionate. Bonus canoni locazione soglia ai ricavi e compensi Ai fini del calcolo della soglia di 5 milioni di euro, occorre tener presente che il Decreto rilancio è entrato in vigore il 19 maggio 2020 , pertanto, per i soggetti con periodo d'imposta corrispondente all'anno solare occorre fare riferimento al periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 2019. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, occorre fare riferimento al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2019. Si pensi, ad esempio, ad un soggetto con periodo d'imposta 1° giugno 2019-31 maggio 2020 in tal caso la soglia dei ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro relativi al periodo precedente a quello in corso al 19 maggio 2019 è da riferire, nel caso specifico, all'esercizio 1° giugno 2018-31 maggio 2019. Bonus canoni locazione modalità di utilizzo Il credito è utilizzabile in compensazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o, in alternativa , può essere ceduto al locatore o al concedente ovvero ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. Nell'ipotesi in cui il credito d'imposta sia oggetto di cessione al locatore o concedente il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione, nei confronti dell'amministrazione finanziaria. In altri termini, in questa particolare ipotesi è possibile fruire del credito anche in assenza di pagamento, fermo restando, però, che deve intervenire il pagamento della differenza dovuta rispetto all'importo della cessione pattuita. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione del credito d'imposta saranno definite nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate previsto per le altre misure emanate per fronteggiare l'emergenza da Covid-19. Bonus canoni locazione divieto di cumulo Al fine di evitare la sovrapposizione in capo ai medesimi soggetti e per le medesime spese, è espressamente previsto il divieto di cumulo con cd. Credito d'imposta per botteghe e negozi ” in relazione ai canoni di locazione pagati relativi al mese di marzo art. 65 DL 18/2020 . Nell'ipotesi in cui non sia ancora stato utilizzato il credito d'imposta per botteghe e negozi – ad esempio, nell'ipotesi di pagamento non avvenuto del canone di locazione – è possibile optare per il credito d'imposta in commento. Fonte mementopiu.it Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus

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