Reclamo improcedibile: non deve essere versata l'imposta di registro

Solo gli atti dell'autorità giudiziaria che intervengono nel merito del giudizio, a conclusione di una controversia, devono essere assoggettati a registrazione in termine fisso Risp. AE 21 maggio 2020 n. 6 .

Il provvedimento dell'autorità giudiziaria che dichiara l'improcedibilità del reclamo contro i provvedimenti cautelari non è soggetto a tassazione in termine fisso Risp. AE 21 maggio 2020 n. 6 . Un Tribunale chiede di conoscere quale sia la corretta tassazione , ai fini dell'imposta di registro, del provvedimento giudiziario che dichiara l'improcedibilità del reclamo contro i provvedimenti cautelari. Il dubbio sorge in quanto una Direzione Provinciale ritiene che gli atti giudiziari che dichiarano l'improcedibilità del reclamo non siano da sottoporre a registrazione, in quanto non hanno carattere definitorio, non entrando nel merito della vertenza. L'AE ricorda come la norma disponga che contro l'ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. Il collegio, convocate le parti, pronuncia ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare . Dunque, contro l'ordinanza che concede o nega il provvedimento cautelare è ammesso reclamo . Il procedimento del reclamo si conclude con ordinanza non impugnabile con la quale si conferma, modifica o revoca la domanda cautelare come da dettato ex art. 669- terdecies c.p.c. . Diversamente nell'ipotesi in cui il reclamo sia stato dichiarato dal giudice improcedibile”, per mancata notifica dello stesso alla parte reclamata, al fine di stabilire quale sia la corretta tassazione applicabile , ai fini dell'imposta di registro, l'Agenzia richiama gli artt. 37 e 8 Tariffa, Parte prima, allegata al TUR . Il combinato disposto dei due articoli consente, infatti, di individuare gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che assumono rilevanza agli effetti dell'imposta di registro, in quanto definiscono anche parzialmente il giudizio , anche se siano stati impugnati o siano impugnabili. L'art. 37, in particolare, stabilisce che Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato . L'Agenzia ricorda che non tutti gli atti dell'autorità giudiziaria devono essere assoggettati a registrazione in termine fisso , ma solo quelli che intervengono nel merito del giudizio, a conclusione di una controversia che si è instaurata e che il giudice è chiamato a risolvere. Nel caso in esame, secondo quanto rappresentato, il giudice non è entrato nel merito del giudizio, ma ha dichiarato l'improcedibilità del reclamo, preso atto della mancata notifica dello stesso alla parte reclamata. Detto provvedimento che dichiara l'improcedibilità del reclamo, dunque, non integra la fattispecie dell'atto dell'autorità giudiziaria che definisce anche parzialmente il giudizio non interviene nel merito del giudizio, ma ne dichiara l'improcedibilità. Pertanto, non è soggetto a tassazione in termine fisso. Fonte mementopiu.it

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