Benefici prima casa e acquisto di ulteriore unità immobiliare

In ipotesi di acquisto di un'unità immobiliare adiacente rispetto alla propria abitazione, l'aliquota agevolata dell'imposta di registro è ammessa solo a determinate condizioni funzionali e catastali risp. AE 21 aprile 2020 n. 113 .

I benefici prima casa , nell'ipotesi di acquisto di ulteriore unità immobiliare adiacente rispetto all'abitazione principale, vengono riconosciuti solo quando l'acquirente si impegni, in sede di acquisto, a fondere la propria abitazione preposseduta con la porzione immobiliare acquistata. L'unica unità abitativa derivante dall'opera edificatoria non deve, inoltre, rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Le agevolazioni oggetto del chiarimento dell'AE sono quelle indicate all'art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al DPR 131/86 TUR , dove alla nota II-bis si riportano le condizioni necessarie per la fruizione dell'acquisto con l'aliquota agevolata al 2% per l'imposta di registro, in luogo di quella ordinaria del 9%. I benefici non possono invece essere riconosciuti se, successivamente all'acquisto dell'ulteriore unità immobiliare, si procede a demolire l'intero fabbricato - nel quale sono accorpate la propria prima casa di abitazione e la nuova unità acquistata - per edificare sull'area un villino monofamiliare. Secondo l'AE tale operazione di abbattimento e la successiva ricostruzione non costituiscono, neanche da un punto di vista catastale, una fusione. Sul tema, l'AE aveva già precisato che l'applicazione del beneficio per l'acquisto di un'abitazione contigua a quella già acquistata con il beneficio fosse condizionata al fatto che l'immobile risultante dall'unione dei due preesistenti fabbricati non potesse essere qualificato come di lusso” in base all'indicazione preesistente all'art. 10 D.Lgs. 23/2011 , o comunque non rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 Circ. AE 21 febbraio 2014 n. 2/E, Circ. AE 7 giugno 2010 n. 31/E . Fonte mementopiu.it

Entrate_rispsota_del_21_aprile_2020_n._113