Decreto Liquidità: la sospensione di versamenti tributari e contributivi

Il Decreto Liquidità approvato dal Governo in data 6 aprile 2020 d.l. n. 23/2020 , sospende tasse e contributi per altri due mesi aprile e maggio . Ma a differenza del Decreto Cura Italia, la sospensione è valida per tutte le imprese, anche sopra il limite dei 2 milioni fissato in precedenza.

Premessa Il Decreto Liquidità approvato dal Governo in data 6 aprile 2020 d.l. n. 23/2020 , sospende tasse e contributi per altri due mesi aprile e maggio . Ma a differenza del Decreto Cura Italia, la sospensione è valida per tutte le imprese, anche sopra il limite dei 2 milioni fissato in precedenza. La sospensione interessa sia i contribuenti con ricavi o compensi inferiori a 50 milioni di euro, sia quelli con ricavi o compensi sopra tale soglia, a condizione che si sia subita una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% per i primi e del 50% per i secondi nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto a quelli conseguiti rispettivamente nei mesi di marzo e aprile 2019. Viene prorogata anche la possibilità per i contribuenti con ricavi e compensi non superiori a 400.000 euro, di non assoggettare alla ritenuta alla fonte i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 data di entrata in vigore del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e il 31 maggio 2020 in luogo del 31 marzo 2020 . Principi generali L'art. 18 d.l. n. 23/2020 prevede la sospensione dei versamenti delle ritenute e dei contributi assistenziali e previdenziali e premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente e dell'IVA per i mesi di aprile e maggio 2020 a favore degli esercenti attività di impresa, arte e professione, per i quali le vigenti misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 hanno inciso sulla liquidità. Criterio selettivo Il Decreto adotta il seguente criterio selettivo. Contribuenti con ricavi e compensi fino a 50 milioni di euro Al comma 1 dell'art. 18 sono indicati i contribuenti che esercitano attività d'impresa, arte o professioni, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiore a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto 2019 e che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto a quelli conseguiti rispettivamente nei mesi di marzo e aprile 2019. Tali soggetti beneficiano della sospensione rispettivamente per i mesi di aprile e maggio 2020 dei versamenti in autoliquidazione delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24, d.P.R. n. 600/1973, delle trattenute relative all'addizionale regionale o comunale, che gli stessi operano in qualità di sostituti d'imposta e dell'IVA. Il comma 2 dell'art. 18 d.l. n. 23/2020 dispone per i soggetti i di cui al comma 1, la sospensione dei termini relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria. Contribuenti con ricavi e compensi superiori a 50 milioni di euro Nel comma 3 dell'art. 18, è prevista la medesima sospensione per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, a condizione che i ricavi o i compensi siano diminuiti almeno del 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nella stessa percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta. Il comma 4 dell'art. 18 d.l. n. 23/2020, dispone per i soggetti i di cui al coma 3, la sospensione dei termini relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria. Con tale disposizione è superata la soglia limite di euro 2 milioni di cui al Decreto Cura Italia d.l. n. 18/2020 , il quale delimitava la sospensione dei termini relativi ai versamenti di ritenute, contributi e IVA, con scadenza compresa tra l'8 e il 31 marzo 2020, esclusivamente per i contribuenti di minori dimensioni. Il riferimento era costituito dall'ammontare dei ricavi o dei compensi conseguiti o percepiti nel periodo di imposta precedente, il quale non doveva superare la soglia di due milioni di euro. Conseguentemente, se tale limite era superato, l'IVA, le ritenute e i contributi avrebbero dovuto essere versati entro il 20 marzo scorso. In questo caso troverà applicazione la rimessione in termini di cui all'art. 21 d.l. n 23/2020, a mente del quale i versamenti dei tributi con scadenza 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo 2020, si considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile. Conseguentemente non saranno dovute né le sanzioni, né gli interessi. Ad ogni buon conto, il comma 3 dell'art. 18 del decreto Liquidità cancellato” l'elemento dimensionale, quale condizione per fruire della sospensione dei termini di versamento. Ne consegue che per effetto della novella, la sospensione potrà essere applicata, per i mesi di aprile e di maggio, indipendentemente dal volume di ricavi o di compensi dell'anno precedente. Resta invece l'obbligo di versare le altre ritenute alla fonte, in particolare quelle operate sui redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 25 d.P.R. n. 600/73. Ripresa dei versamenti Al comma 7 dell'art. 18 è disposto che i versamenti sospesi devono essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020, o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate di pari ammontare a decorrere dal mese di giugno 2020 . Per ciò che attiene a quanto eventualmente già versato, non è applicabile alcun rimborso. Contribuenti che hanno intrapreso l'attività dopo il 31 marzo 2020 Le sospensioni di cui sopra si è detto, inoltre, competono a tutti i soggetti economici che hanno intrapreso l'esercizio dell'impresa, arte o professione dopo il 31 marzo 2020 v. art. 18 comma 5 e che, come tali non presentano, il parametro storico per verificare il calo dei ricavi o compensi. Per tali soggetti, quindi, il differimento spetta in ogni caso. Il secondo periodo del comma 5 dell'art. 18 dispone, altresì, la sospensione dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria, per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilisticamente riconosciuti, che svolgano attività di interesse generale non in regime d'impresa. Contribuenti che operano nelle zone maggiormente colpite dall'emergenza sanitaria Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, il comma 6 del DL 23/2020, dispone per i mesi di aprile e maggio la sospensione dei versamenti Iva. Unica condizione per fruire del beneficio è che i contribuenti abbiano subito una diminuzione del fatturato dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta. Particolari settori Il comma 8 dell'art. 18 è destinato a settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica. Invero, per le imprese turistico-recettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, restano valide le previsioni recate dall'art. 8, comma 1, D.L. n. 9/2020, ossia la sospensione fino al 30 aprile 2020 dei versamenti delle ritenute alla fonte sui cui agli artt. 23 e 24 del d.P.R. n. 600/1973 e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. Per le imprese operanti in specifici settori di cui all'art. 61 del D.L. n. 18/2020 federazioni sportive, ristoranti, teatri, asili, terme, parchi divertimento, musei, biblioteche, etc. , resta valida - per i mesi di mesi di aprile e maggio 2020 - la sospensione fino al 30 aprile 2020 solo per il settore dello sport, fino al 31 maggio 2020 dei versamenti delle ritenute alla fonte sui cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. Forme di cooperazione tra PA Infine, al comma 9 del citato art. 18 sono previste forme di cooperazione tra Agenzia delle Entrate, INPS, l'INAIL e gli altri enti previdenziali e assistenziali, ai fini della verifica del rispetto del requisito della diminuzione dei ricavi e compensi tra marzo, aprile 2019 e marzo e aprile 2020, necessario per fruire della sospensione dei versamenti di cui sopra. Sospensione ritenute alla fonte per contribuenti con ricavi/compensi fino a 400.000 euro di cui all'art. 19 del DL Liquidità L'art. 19 d.l. n. 23/2020 amplia, sotto il profilo temporale le previsioni contenute nel comma 7 dell'art. 62 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 disposizione conseguentemente abrogata , prevedendo in favore dei soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto legge, il non assoggettamento dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 data di entrata in vigore del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e il 31 maggio 2020 in luogo del 31 marzo 2020 , alle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo e ritenute d'acconto sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari , di cui agli artt. 25 e 25-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta. Condizione per poter fruire del beneficio, è che il contribuente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato nel mese precedente. I contribuenti, che si avvarranno della predetta agevolazione, provvederanno a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 in luogo del 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 in luogo di maggio 2020 , senza applicazione di sanzioni e interessi. In conclusione È evidente lo sforzo dell'esecutivo, il quale posticipa alcuni versamenti fiscali e ciò, al fine di non privare di liquidità le aziende e i professionisti, garantendo a questi la provvista per ripartire. Da più parti, ci si aspettava provvedimenti più coraggiosi o incisivi, come ad esempio il rinvio al 30 settembre di tutti i versamenti, compresi non solo i versamenti periodici di IVA, ritenute, contributi previdenziali e premi assicurativi, ma anche quelli relativi alle dichiarazioni dei redditi e IRAP che scadono il 30 giugno. Ma allo stato, l'esecutivo ha fatto il possibile in piena situazione emergenziale, trovandosi a fronteggiare una crisi sanitaria prima e reddituale/finanziaria poi, senza eguali. Tuttavia, come già anticipato, la sospensione prevista dal nuovo Decreto non opera a prescindere”, poiché è richiesto di verificare una contrazione del volume di ricavi o compensi nei predetti mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019. È bene sottolineare che ciascun mese è autonomo, e quindi vi potranno essere molteplici situazioni contrazione dei ricavi in entrambi i mesi del 2020 rispetto ai mesi di marzo ed aprile 2019 , nel qual caso il differimento riguarda i tributi dovuti per entrambi i mesi, oppure contrazione in uno solo dei due mesi interessati marzo ed aprile con conseguente sospensione dei versamenti dovuti per il solo mese in cui si è verificato il calo dei componenti positivi. Ancora, il riferimento ai ricavi o compensi complica la verifica del requisito. Invero, come evidenziato con un comunicato stampa diramato in data 07 aprile 2020 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, tale soluzione normativa obbliga i soggetti in contabilità ordinaria che determinano i ricavi in base al principio di competenza, a effettuare le scritture di assestamento si pensi a un ricavo di competenza di più mensilità per entrambi i mesi di osservazione, con un aggravio di costi e incertezze poco comprensibili. Peraltro, le stesse difficoltà dovrebbero essere affrontate dall'Agenzia delle Entrate in sede di eventuale controllo, per cui la scelta normativa appare ancora di più irrazionale. Sarebbe stato più opportuno riferirsi al volume d'affari Iva , facilmente desumibile dalla stessa Amministrazione finanziaria tramite il flusso delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio e delle liquidazioni periodiche inviate. Ma a parte questa criticità, il provvedimento mira a garantire liquidità agli operatori commerciali, non privando i contribuenti di quelle provvista finanziaria, assolutamente necessaria in questo specifico momento storico. Fonte iltributario.it Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus