Rinvio delle udienze e sospensione dei termini processuali, specifiche dell'AE

L'Agenzia delle Entrate pubblica un nuovo documento di prassi nel quale chiarisce i dubbi sulla sospensione dei termini processuali, prevista dal DL 18/2020 Circ. AE 16 aprile 2020 numero 10/E .

L'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in materia di sospensione dei termini processuali, prevista dal DL 18/2020 Circ. AE 16 aprile 2020 numero 10/E . Rinvio delle udienze L'articolo 83 DL 18/2020 dispone che «dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020» inoltre, «le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare». Il Decreto Liquidità ha differito il termine del 15 aprile all'11 maggio 2020. Pertanto, in riferimento al processo tributario, le udienze che avrebbero dovuto tenersi nel periodo dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 non sono celebrate. Eccezioni La disciplina prevede alcune eccezioni, per il contenzioso tributario, rappresentate dalle fattispecie agli articolo 283 351 e 373 c.p.c. e dai procedimenti la cui ritardata applicazione può gravemente recare pregiudizio alle parti. Costituiscono ulteriore eccezione alla disciplina sul rinvio d'ufficio delle udienze fissate nel periodo tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020 i procedimenti cautelari finalizzati alla sospensione degli effetti dell'atto impugnato infine, l'ultima eccezione è rappresentata dal procedimento finalizzato all'adozione delle misure cautelari dell'iscrizione di ipoteca o dell'esecuzione del sequestro conservativo. Sospensione dei termini In merito all'ambito di applicazione della sospensione dei termini processuali e con riferimento al processo tributario, dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020, può considerarsi sospesa, tra l'altro, la decorrenza dei termini concernenti - la proposizione dell'atto di appello - la proposizione del ricorso per Cassazione e del controricorso - la proposizione dell'atto di riassunzione innanzi alla CTP o CTR - la costituzione in giudizio del ricorrente e dell'appellante - la costituzione in giudizio del resistente e dell'appellato, nonché la proposizione dell'appello incidentale - l'integrazione dei motivi di ricorso - la proposizione del reclamo contro i provvedimenti presidenziali - la trasmissione, da parte dell'Ufficio, delle osservazioni al ricorso per ottemperanza presentato dal contribuente. Si possono considerare altresì sospesi, per il medesimo periodo che va dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020, i termini contemplati nei confronti degli organi giurisdizionali e degli uffici di segreteria, quali ad esempio quelli inerenti alla pubblicazione della sentenza. La sospensione non opera, invece, per i termini relativi ai procedimenti cautelari, dei quali si è già detto al paragrafo 1 con riferimento al rinvio delle udienze. Sospensione del termine per la proposizione del ricorso di primo grado e del termine per la conclusione del procedimento di mediazione Il Decreto Cura Italia prevede che, dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020, è sospeso il termine per la proposizione del ricorso, da parte del contribuente, alla CTP territorialmente competente ed alle Commissioni di primo grado di Trento e Bolzano. Sempre per espressa previsione normativa, è sospeso il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento di mediazione, riguardante le controversie di valore non superiore a 50.000 euro. Termini che iniziano durante il periodo di sospensione Il Decreto Cura Italia dispone che «ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo». Pertanto, nelle ipotesi in cui il termine cominci a decorrere nel periodo temporale compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020, l'inizio di tale stesso termine è automaticamente posticipato al 12 maggio 2020. Termini computati a ritroso Lo stesso articolo 83 DL 18/2020 afferma che «quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto». La sospensione riguarda, dunque, anche i termini cosiddetti a ritroso, quali il termine per il deposito di documenti e memorie. Fonte mementopiu.it Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus

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