Rinvio delle udienze e sospensione dei termini processuali, specifiche dell'AE

L'Agenzia delle Entrate pubblica un nuovo documento di prassi nel quale chiarisce i dubbi sulla sospensione dei termini processuali, prevista dal DL 18/2020 Circ. AE 16 aprile 2020 n. 10/E .

L'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in materia di sospensione dei termini processuali, prevista dal DL 18/2020 Circ. AE 16 aprile 2020 n. 10/E . Rinvio delle udienze L'art. 83 DL 18/2020 dispone che dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 inoltre, le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare . Il Decreto Liquidità ha differito il termine del 15 aprile all'11 maggio 2020. Pertanto, in riferimento al processo tributario, le udienze che avrebbero dovuto tenersi nel periodo dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 non sono celebrate. Eccezioni La disciplina prevede alcune eccezioni, per il contenzioso tributario, rappresentate dalle fattispecie agli artt. 283 351 e 373 c.p.c. e dai procedimenti la cui ritardata applicazione può gravemente recare pregiudizio alle parti. Costituiscono ulteriore eccezione alla disciplina sul rinvio d'ufficio delle udienze fissate nel periodo tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020 i procedimenti cautelari finalizzati alla sospensione degli effetti dell'atto impugnato infine, l'ultima eccezione è rappresentata dal procedimento finalizzato all'adozione delle misure cautelari dell'iscrizione di ipoteca o dell'esecuzione del sequestro conservativo. Sospensione dei termini In merito all'ambito di applicazione della sospensione dei termini processuali e con riferimento al processo tributario, dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020, può considerarsi sospesa, tra l'altro, la decorrenza dei termini concernenti - la proposizione dell'atto di appello - la proposizione del ricorso per Cassazione e del controricorso - la proposizione dell'atto di riassunzione innanzi alla CTP o CTR - la costituzione in giudizio del ricorrente e dell'appellante - la costituzione in giudizio del resistente e dell'appellato, nonché la proposizione dell'appello incidentale - l'integrazione dei motivi di ricorso - la proposizione del reclamo contro i provvedimenti presidenziali - la trasmissione, da parte dell'Ufficio, delle osservazioni al ricorso per ottemperanza presentato dal contribuente. Si possono considerare altresì sospesi, per il medesimo periodo che va dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020, i termini contemplati nei confronti degli organi giurisdizionali e degli uffici di segreteria, quali ad esempio quelli inerenti alla pubblicazione della sentenza. La sospensione non opera, invece, per i termini relativi ai procedimenti cautelari, dei quali si è già detto al paragrafo 1 con riferimento al rinvio delle udienze. Sospensione del termine per la proposizione del ricorso di primo grado e del termine per la conclusione del procedimento di mediazione Il Decreto Cura Italia prevede che, dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020, è sospeso il termine per la proposizione del ricorso, da parte del contribuente, alla CTP territorialmente competente ed alle Commissioni di primo grado di Trento e Bolzano. Sempre per espressa previsione normativa, è sospeso il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento di mediazione, riguardante le controversie di valore non superiore a 50.000 euro. Termini che iniziano durante il periodo di sospensione Il Decreto Cura Italia dispone che ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo . Pertanto, nelle ipotesi in cui il termine cominci a decorrere nel periodo temporale compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020, l'inizio di tale stesso termine è automaticamente posticipato al 12 maggio 2020. Termini computati a ritroso Lo stesso art. 83 DL 18/2020 afferma che quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto . La sospensione riguarda, dunque, anche i termini cosiddetti a ritroso, quali il termine per il deposito di documenti e memorie. Fonte mementopiu.it Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus

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