Regime forfettario, rilevano soltanto i redditi percepiti in via ordinaria

L'AE ha fornito un chiarimento in merito alla percezione di redditi di pensione dell'anno 2019 inferiore a 30mila euro e ad un emolumento arretrato relativo a redditi dell'anno 2018 erogato dall'INPS.

L'Agenzia delle Entrate , in merito alla causa ostativa al regime forfettario , ha evidenziato che, ai fini della determinazione del limite di 30mila euro , rilevano solo i redditi percepiti in via ordinaria Risp. AE 14 aprile 2020 n. 102 . L'istante rappresentava di aver percepito un reddito da pensione riferito al periodo di imposta 2019 inferiore a 30mila euro. In via straordinaria, nell'anno 2019 aveva ricevuto a titolo di arretrato per l'anno 2018 un pagamento da parte dell'INPS e tale arretrato è stato assoggettato a tassazione separata. Tuttavia l'istante rappresentava che sommando l'importo predetto, cioè l'arretrato riferito al 2018, al reddito da pensione del 2019, il reddito complessivamente percepito nel 2019 era superiore a 30mila euro. L'istante riteneva di poter continuare ad applicare nell'anno 2020 il regime di favore forfettario, risultando il reddito da pensione percepito nel 2019 inferiore a 30mila euro, e che l'arretrato percepito nel 2019, ma riferito all'anno 2018, non dovesse essere cumulato al reddito 2019. In merito alla percezione di redditi di pensione dell'anno 2019 inferiore a 30mila euro e ad un emolumento arretrato relativo a redditi dell'anno 2018 erogato dall'INPS, l'AE ha precisato che tali emolumenti sono disciplinati dall'art. 17 TUIR e che, in presenza di determinati requisiti , è riservato a detti redditi il beneficio della tassazione separata. Secondo l'AE, ai fini della determinazione del limite di 30mila euro, rilevano solo i redditi percepiti in via ordinaria, senza tener conto di fattori errati che potrebbero falsare la determinazione di tali importi ai fini della predetta soglia. L'AE ha dunque ritenuto non integrata la causa ostativa, osservando che l'istante potrà applicare il regime forfettario nel periodo d'imposta 2020. Fonte mementopiu.it

Agenzia_Entrate_risposta_102_2020