La moglie può impugnare la cartella di pagamento notificata al marito per la rettifica della dichiarazione congiunta dei redditi?

In caso di dichiarazione congiunta da parte dei coniugi, opera la responsabilità solidale anche nel caso in cui il coniuge co-dichiarante sia estraneo alla produzione dei redditi accertati nei confronti del dichiarante e anche laddove detti redditi siano provento di illecito penale da esso commesso.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7803/20, depositata il 14 aprile. Il caso. L’Agenzia delle Entrate notificava ad un uomo alcuni avvisi di accertamento, in rettifica delle dichiarazioni congiunte presentate con la moglie, per l’accertamento di maggiori redditi di partecipazione da parte sua ad alcune società di persone. A seguito del passaggio in giudicato delle sentenze che accertavano la legittimità di tali avvisi, veniva emessa cartella di pagamento che veniva però impugnata dalla moglie. La CTR e la CTP respingevano l’impugnazione. La questione è dunque giunta all’attenzione della Suprema Corte. Dichiarazione congiunta. Il Collegio conferma la decisione impugnata essendosi la CTR conformata al consolidato orientamento secondo cui l’art. 17 l. n. 114/1977 nella versione ratione temporis applicabile , nel prevedere che i coniugi hanno facoltà di presentare su un unico modello la dichiarazione unica dei redditi, prevede a che le somme dovute vanno iscritte a ruolo a nome del marito e che la conseguente cartella va a questi notificata nonché che gli accertamenti in rettifica sono effettuati a nome di entrambi i coniugi con notifica eseguita nei confronti dei marito ed, altresì b che i coniugi sono responsabili in solido per il pagamento dell’imposta, soprattasse, pene pecuniarie ed interessi iscritti a ruolo a nome del marito . Secondo la lettura consolidata della giurisprudenza con la libera scelta di presentare la dichiarazione congiunta, i coniugi dichiaranti accettano anche i rischi inerenti alla disciplina propria dell’istituto e, specificamente, sia quelli inerenti alla previsione della notifica degli atti impositivi al solo marito sia quelli concernenti le conseguenze sostanziali e processuali proprie delle obbligazioni solidali . Resta comunque salva la possibilità per la moglie di contestare nel merito l’obbligazione del marito entro i termini decorrenti dalla notifica dell’atto con il quale venga per la prima volta a conoscenza della pretesa tributaria. Concludendo, la responsabilità solidale dei coniugi che abbiano presentato dichiarazione congiunta opera anche nel caso in cui il coniuge co-dichiarante sia estraneo alla produzione dei redditi accertati nei confronti del dichiarante ed, addirittura, quando detti redditi siano provento di illecito penale da esso commesso .

Corte di Cassazione, sez. V Civile, sentenza 14 gennaio – 14 aprile 2020, n. 7803 Presidente Sorrentino – Relatore Guida Fatti di causa C.M.B. impugnò una cartella di pagamento di Euro 3.135.359,00 emessa a seguito del passaggio in giudicato delle sentenze che avevano confermato la legittimità degli avvisi di accertamento, per le annualità 1991 e 1992, in rettifica delle dichiarazioni congiunte presentate dal marito S.C. , ai sensi della L. 13 aprile 1977, n. 114, art. 17 nella formulazione vigente ratione temporis , che accertavano maggiori redditi di partecipazione di quest’ultimo ad alcune società di persone. Il giudice di prossimità respinse il ricorso, con decisione che, in esito all’appello della contribuente, è stata confermata dalla Commissione regionale, la quale ha ritenuto a infondata l’eccezione di nullità della notificazione della cartella di pagamento, posto che l’Agenzia aveva prodotto in giudizio il documento estratto dal sistema informativo dell’anagrafe tributaria attestante che l’iscrizione a ruolo era avvenuta nei confronti di S. , in qualità di intestatario, e di C. in qualità di coobbligata, la quale aveva ricevuto la notificazione della cartella non come debitrice principale, ma come coobbligata b che la dedotta violazione del diritto di difesa sarebbe stata riferibile, ipoteticamente, al giudizio d’impugnazione degli avvisi di accertamento, ma non poteva essere trasferita nel presente giudizio, testualmente ostandovi il principio della impugnabilità di ciascuno atto per vizi propri stabilito dal D.P.R. n. 546 del 1992, art. 18, comma 3. c infondata la censura di erronea interpretazione, da parte del giudice di primo grado, della L. n. 114 del 1977, art. 17, comma 5, in quanto, secondo la prospettazione dell’appellante, già disattesa dal primo giudice, la responsabilità solidale dei coniugi co-dichiaranti dovrebbe intendersi limitata alle obbligazioni tributarie derivanti direttamente dal contenuto della dichiarazione congiunta e non si estenderebbe alle maggiori imposte accertate in capo ad uno solo dei coniugi. La contribuente ricorre per la cassazione di questa sentenza, sulla base di sei motivi l’Agenzia resiste con controricorso. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso I. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 , la ricorrente si duole che la sentenza impugnata poggi su una norma - l’art. 18, cit. - del tutto inconferente rispetto alla fattispecie concreta ed estranea rispetto alla ratio decidendi della stessa pronuncia d’appello. 1.1. Il motivo è infondato. Dalla lettura della sentenza qui impugnata si evince con chiarezza che la CTR ha fatto riferimento al principio di impugnabilità degli atti impositivi per vizi propri, sancito dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, e che, per un mero refuso, privo di conseguenze sul piano giuridico, è stato indicato come art. 18 anziché correttamente come art. 19 . 2. Con il secondo motivo II. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 , la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere qualificato l’allegata lesione del diritto di difesa quale eccezione processuale, insuscettibile di essere apprezzata nel merito, perché proposta nel giudizio d’impugnazione della cartella esattoriale. 2.1. Il motivo è inammissibile. Il vizio di motivazione, secondo la formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vigente ratione temporis, consiste nella omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio . Questa Corte, anche di recente Cass. 3/10/2018, n. 24035 , ha chiarito che il fatto ivi considerato è un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza in senso storico-naturalistico Cass. n. 21152/2014 . Il fatto in questione deve essere decisivo per potersi configurare il vizio è necessario che la sua assenza avrebbe condotto a diversa decisione con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, in un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data Cass. n. 28634/2013 Cass. n. 25608/2013 Cass. n. 24092/2013 Cass. n. 18368/2013 Cass. n. 3668/2013 Cass. n. 14973/2006 . Ciò premesso, in punto di diritto, nella fattispecie concreta non viene allegato alcun fatto , secondo l’accezione storico-naturalistica delineata dai succitati principi di diritto, ma si sollecita la Corte, in modo non consentito, alla revisione della soluzione giuridica adottata dalla Commissione regionale, che ha escluso che, nel giudizio d’impugnazione della cartella di pagamento, fosse configurabile una lesione del diritto di difesa della parte privata. 3. Con il terzo motivo III. Violazione e falsa applicazione della L. n. 114 del 1977, art. 17, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 , la ricorrente censura la sentenza impugnata per essersi posta in contrasto con il dettato dell’art. 17, cit., laddove ha considerato corretta l’intestazione della cartella a carico della stessa contribuente. 3.1. Il motivo è infondato. In disparte la prospettabile inammissibilità della doglianza in esso contenuta perché formulata in termini poco chiari, nella specie non è ravvisabile alcuna violazione di legge, ascrivibile alla Commissione regionale e, prima ancora, all’Amministrazione finanziaria che, oltre a notificare la cartella al debitore principale S. , l’ha notificata alla moglie odierna ricorrente , quale condebitore solidale. 4. Con il quarto motivo IV. Violazione e falsa applicazione della L. n. 114 del 1977, art. 17, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 , la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere affermato, dissentendo dalla prospettazione dell’appellante, che la responsabilità dei coniugi, in caso di dichiarazione congiunta, sussista anche in ordine alla maggiore imposta, accertata a carico di uno di essi, e non soltanto in ordine all’imposta dovuta in base alla dichiarazione congiunta. 5. Con il quinto motivo VI. recte V, ndr Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 , si censura la sentenza impugnata con specifico riferimento al profilo sanzionatorio in quanto l’attribuzione, alla ricorrente, della responsabilità per le sanzioni irrogate in conseguenza della rettifica dei redditi di partecipazione societaria dichiarati dal coniuge, sarebbe lesiva del principio di personalità della sanzione. 5.1. Il quarto e il quinto motivo, da esaminare congiuntamente per connessione, sono infondati. La decisione della CTR è conforme al c. dato orientamento di questa Sezione tributaria, al quale il Collegio intende dare continuità, secondo cui la L. n. 114 del 1977, art. 17 nella versione applicabile ratione temporis - nel prevedere che i coniugi non separati hanno la facoltà di presentare su unico modello la dichiarazione unica del redditi di ciascuno di essi - dispone a che le somme dovute vanno iscritte a ruolo a nome del marito e che la conseguente cartella va a questi notificata nonché che gli accertamenti in rettifica sono effettuati a nome di entrambi i coniugi con notifica eseguita nei confronti dei marito ed, altresì b che i coniugi sono responsabili in solido per il pagamento dell’imposta, soprattasse, pene pecuniarie ed interessi iscritti a ruolo a nome del marito . Tale normativa è consolidatamente letta nel senso che, con la libera scelta di presentare la dichiarazione congiunta, i coniugi dichiaranti accettano anche i rischi inerenti alla disciplina propria dell’istituto e, specificamente, sia quelli inerenti alla previsione della notifica degli atti impositivi al solo marito sia quelli concernenti le conseguenze sostanziali e processuali proprie delle obbligazioni solidali ciò, fatta, tuttavia, salva cfr. C. Cost., ord. 215/04 la possibilità per la moglie di contestare, nel merito, l’obbligazione del marito, entro i termini decorrenti dalla notifica dell’atto con il quale venga per la prima volta a conoscenza della pretesa tributaria nei confronti del coniuge, cui non è attribuita la legittimazione ad agire anche per il coniuge cfr., tra le altre Cass. ord., 17160/14, 20857/10, 20709/07, 19896/06 . Da tale premessa conseguono due corollari . In primo luogo, il corollario secondo cui la responsabilità solidale dei coniugi, che abbiano presentato dichiarazione congiunta , opera anche nel caso in cui il coniuge co-dichiarante sia estraneo alla produzione dei redditi accertati nei confronti del dichiarante cfr. Cass. 9209/11 ed, addirittura, quando detti redditi siano provento di illecito penale da esso commesso cfr. Cass. 19026/14 . Cass. 27/01/2016, n. 1463 . 6. Con il sesto motivo VII recte VI ndr Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 602 del 1973, art. 11, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 , la ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere considerato che l’iscrizione a ruolo delle imposte e degli interessi a carico del marito era avvenuta a titolo provvisorio - per i 2/3 del tributo - in seguito alla sentenza di primo grado, mentre a carico del coobbligato poteva essere iscritta solamente una pretesa fiscale accertata in via definitiva. 6.1. Il motivo è inammissibile. La doglianza in esso contenuta non risulta essere stata dedotta nel giudizio di merito al riguardo è opportuno ricordare che, secondo l’orientamento pacifico di questa Corte, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito e non rilevabili d’ufficio Cass. 26/03/2012, n. 4787 . Il contribuente, per evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito Cass. 16/06/2017, n. 15029 31/01/2006, n. 2140 . 7. Ne consegue il rigetto del ricorso. 8. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 14.000,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.