Decreto Liquidità: primi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

L'AE chiarisce quali sono le misure volte a salvaguardare le imprese da una potenziale e grave crisi di liquidità dovuta alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 Circolare Agenzia delle Entrate 13 aprile 2020 n. 9/E .

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato diversi chiarimenti in materia di Decreto Liquidità DL 23/2020 con la Circ. AE 13 aprile 2020 n. 9/E. Nel documento di prassi, organizzato come sempre più spesso accade in un elenco di quesiti, sono toccati numerosi aspetti del Decreto. In modo particolare, il testo analizza la sospensione e la proroga dei versamenti tributari, la proroga della sospensione delle ritenute sui redditi di lavoro gli acconti IRPEF, IRES ed IRAP, i termini per la consegna e la trasmissione telematica della certificazione unica 2020, la proroga dei certificati in materia di appalti, i termini delle agevolazioni prima casa, l'assistenza fiscale a distanza, la semplificazione per il versamento dell'imposta di bollo sulle e-fatture, il processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato, il credito di imposta per le spese di sanificazione e per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro. Sintesi di alcuni chiarimenti. Sospensione e la proroga dei versamenti tributari Secondo l'Agenzia, ai fini della sospensione dei versamenti da eseguire nei mesi di aprile e maggio 2020, va valutata rispettivamente la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi - del mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 relativamente ai versamenti da eseguire ad aprile 2020 - del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 relativamente ai versamenti da eseguire a maggio 2020 . Proroga della sospensione delle ritenute sui redditi di lavoro Tale sospensione opera al verificarsi di una triplice condizione riferita ai soggetti percipienti sostituiti”. In particolare, i beneficiari di tale misura i sostituiti” non devono aver conseguito, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, un ammontare di ricavi o compensi superiore a 400.000 euro non devono aver sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato e, infine, devono avere il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. Acconti IRPEF, IRES ed IRAP Al fine di agevolare i contribuenti che, a causa degli effetti della crisi sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19, potrebbero registrare una diminuzione dell'imponibile fiscale ai fini dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, l'art. 20 del Decreto favorisce la possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti utilizzando il metodo previsionale” anziché il metodo storico”. La previsione di cui all'art. 20 del Decreto si applica anche - all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari - alla cedolare secca sul canone di locazione, all'imposta dovuta sul valore degli immobili situati all'estero IVIE o sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero IVAFE . Consegna e trasmissione telematica della CU 2020 L'effettuazione della trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, ordinariamente fissato al 31 ottobre di ciascun anno e, per il 2020, prorogato a lunedì 2 novembre 2020, essendo il giorno 31 ottobre sabato. Proroga dei certificati in materia di appalti La proroga si riferisce ai certificati emessi fino al 29 febbraio 2020 prorogandone la validità fino al 30 giugno 2020, al fine di evitare, in considerazione della situazione connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, accessi da parte di contribuenti agli uffici dell'Agenzia. Termini agevolazioni prima casa La norma, con lo scopo di impedire la decadenza dal beneficio prima casa”, attese le difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone dovute all'emergenza, dispone la sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, dei termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio prima casa” e ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa. Assistenza fiscale a distanza La norma, con riferimento al periodo d'imposta 2019, intende agevolare la tempestiva presentazione della dichiarazione mediante il modello 730, facilitando le modalità di rilascio della delega all'accesso alla dichiarazione precompilata e della relativa documentazione da parte dei soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati. L'autorizzazione all'accesso alla dichiarazione precompilata 730/2020 può quindi essere trasmessa, anche in forma libera, in via telematica ad esempio, tramite e-mail o sistemi di messaggistica istantanea o mediante il deposito nel cloud del CAF o del professionista abilitato . Imposta di bollo e-fatture La norma prevede che, nel caso in cui l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia di importo inferiore a 250 euro ma l'importo complessivo dell'imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a 250 euro , il versamento possa essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno. Processo tributario In materia di processo tributario, viene specificato che è consentito agli Uffici giudiziari notificare gli atti sanzionatori derivanti da omesso o parziale pagamento del contributo unificato tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, in mancanza di tale indicazione, mediante il deposito presso l'ufficio di Segreteria delle Commissioni tributarie o la cancelleria competente. Credito di imposta per spese di sanificazione Viene esteso il credito di imposta alle spese per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro, in favore degli esercenti attività d'impresa, arte e professione, per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, sostenute nell'anno 2020. L'ambito oggettivo è poi esteso alle spese sostenute, nel 2020, per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari . Fonte mementopiu.it Clicca qui per consultare la sezione dedicata al Decreto Coronavirus

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