Troppi coperti e pochi piatti: sanzionato il ristorante-pizzeria

Certificata l’evasione compiuta dalla società proprietaria della struttura, che comprende anche un albergo. A inchiodare i due soci anche l’eccessivo quantitativo di cartoni per la pizza da asporto a fronte delle pizze risultanti dagli scontrini rilasciati ai clienti.

Numero di coperti molto superiore ai piatti ufficialmente consumati, ed eccessivo quantitativo di cartoni per la pizza da asporto a fronte delle pizze risultanti dagli scontrini rilasciati ai clienti. Inevitabile il controllo del Fisco, che consente di ricalcolare – in aumento – i ricavi effettivi della struttura commerciale – albergo con ristorante e pizzeria –. Significativo, comunque, anche il dato costituito da bilanci e dichiarazioni dei redditi sempre in perdita, dato non compatibile con la sostenibilità economica per i due componenti della società. Cassazione, ordinanza n. 7695/20, sez. Tributaria, depositata il 6 aprile . Ricavi. Riflettori puntati su un’attività alberghiera in Liguria. A insospettire il Fisco sono i dati economici costantemente negativi, cioè le perdite dichiarate sia nei bilanci che nelle dichiarazioni dei redditi. Consequenziale per l’anno di imposta 2006 l’avviso di accertamento che consente di rideterminare i ricavi della società – composta da due persone – proprietaria della struttura. La linea tracciata dall’Agenzia delle Entrate è ritenuta corretta dai giudici tributari, che, però, in secondo grado rivedono i calcoli fatti dagli agenti del Fisco. In sostanza, l’Ufficio ha rettificato i corrispettivi dichiarati per l’attività di albergo e ristorante-pizzeria da euro 467.110 a euro 596.650, e il reddito di impresa da perdita pari a euro 21.483 a un utile di euro 108.072 . Ciò alla luce di discordanze tra fatture emesse, scontrini e ricevute fiscali e i Pos incassati discordanze tra i cartoni contenitori per pizza da asporto e le pizze indicate delle ricevute degli scontrini e di ricevute fiscali in cui risultavano indicate quantità di coperti molto superiore rispetto ai piatti indicati . In primo grado i ricavi accertati sono stati ridotti del 30 per cento mentre in secondo grado i giudici hanno ritenuto non dirimente la mancata concordanza tra Pos e ricevute fiscali , aggiungendo, però, che gli elementi forniti dall’ufficio rendevano comunque inattendibili i ricavi ed il reddito dichiarato e che le giustificazioni dei contribuenti non erano sufficienti a superare la presunzione di evasione . Ecco spiegato l’ulteriore ricalcolo in secondo grado, con i ricavi omessi determinati nella misura riferibile al compenso minimo di sostentamento per ciascuno dei soci che operano in azienda euro 42.000 per 2 uguale euro 84.000 costo medio di un dipendente del settore euro 30.000, maggiorato del rischio d’impresa 40% . Evasione. Inutili i ricorsi proposti in Cassazione dai titolari della struttura alberghiera, da un lato, e dall’Agenzia delle Entrate, dall’altro. In particolare, viene ritenuto logico l’operato della Commissione tributaria regionale nella rideterminazione del reddito d’impresa, partendo, ovviamente, dalla conferma della evasione ipotizzata dal Fisco. Dall’Agenzia delle Entrate contestano i calcoli dei giudici di secondo grado, ponendo sul tavolo un elemento l’assenza totale di utili di gestione nel triennio 2004/2006, pur a fronte di un volume di affari in crescita . Dal Palazzaccio, però, ribattono che correttamente la Commissione tributaria regionale ha ritenuto invalido l’avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, riconosciuta l’incongruenza dell’accertamento dell’Ufficio e ha poi accertato la maggiore imposta dovuta dalla società, alla luce della incongruità dei ricavi e dei redditi dichiarati, sulla base degli elementi acquisiti dall’ufficio, ritenuti sufficienti a supportare l’evasione addebitata , cioè acquisto di cartoni contenitori per la pizza da asporto in misura eclatante e molto superiore rispetto alle pizze fatturate indicazione di coperti molto superiore rispetto ai piatti consumati impossibilità di sostentamento dei soci in presenza di perdite consistenti e ricorrenti .

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza 12 dicembre 2019 – 6 aprile 2020, n. 7695 Presidente Manzon – Relatore Novik Rilevato che Albergo Aurora s.a.s. di Va. G. & amp c., nonché i soci Va. Gi., Va. Da. e Va. Ma., e l'Agenzia delle entrate propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata il 9 maggio 2012, con cui, in accoglimento parziale dell'appello dei medesimi proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva a sua volta accolto parzialmente il ricorso da essi proposto per l'annullamento dell'avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2006 per Iva, Irpef e Irap, sono stati determinati in Euro 84.000 i maggiori ricavi accertati in capo alla società Irap e Iva di conseguenza dall'esame della sentenza di appello si evince che l'Ufficio aveva rettificato i corrispettivi dichiarati per l'attività di albergo e ristorante/pizzeria da Euro 467.110 a Euro 596.650, e il reddito di impresa rettificato da perdita pari a Euro 21.483 a un utile di Euro 108.072, in relazione a discordanze tra fatture emesse, scontrini e ricevute fiscali e i Pos incassati discordanze tra i cartoni contenitori pizza di asporto e le pizze indicate delle ricevute degli scontrini ricevute fiscali nelle quali risultavano indicate quantità ricoperti molto superiore rispetto ai piatti indicati la società, inoltre, aveva sempre redatto bilanci in perdita e ugualmente in perdita veniva dichiarato il reddito a fini fiscali il giudice di primo grado aveva ridotto del 30% i ricavi accertati la sentenza era stata impugnata dai contribuenti e, con ricorso incidentale, dall'agenzia la CTR riteneva non dirimente la mancata concordanza tra Pos e ricevute fiscali -che gli elementi forniti dall'ufficio rendevano comunque inattendibili i ricavi ed il reddito dichiarato che le giustificazioni dei contribuenti non erano sufficienti a superare la presunzione di evasione in conseguenza riteneva di determinare i ricavi omessi nella misura riferibile al compenso minimo di sostentamento per ciascuno dei soci che operano in azienda Euro 42.000 x 2 uguale Euro 84.000 costo medio di un dipendente del settore Euro 30.000 maggiorato del rischio d'impresa 40% entrambi i ricorsi sono affidati a un motivo Considerato che preliminarmente si rileva che il ricorso dei contribuenti è stato notificato a mezzo ufficiale giudiziario all'Agenzia delle entrate, direzione provinciale di Genova, in data 17/12/12 quello dell'Avvocatura generale dello Stato è stato consegnato per la notifica all'UNEP della Corte di appello di Roma il 18/12/12 pertanto, il principio dell'unicità del processo d'impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione nella specie quella di Albergo Aurora , tutte le altre devono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso, con la conseguenza che ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale Sez. 5, Sentenza n. 16221 del 2014 . Con il proprio motivo, i contribuenti deducono la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed e il pronunciato, ai sensi dell'articolo 360, comma primo, n. 4 c.p.c. per essersi il giudice di appello sostituito all'ufficio tributario e formulato un suo proprio accertamento di presunta evasione fondato su criteri inediti e non razionali l'Agenzia delle entrate, a sua volta, deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 41 bis del D.P.R. n. 600/73, dell'art. 54 del D.P.R. 633/72, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. per aver la CTR, nella determinazione del reddito d'impresa, adottato un criterio di accertamento in violazione delle norme sopra richiamate e non in base agli elementi probatori forniti dall'ufficio, che aveva evidenziato l'assenza totale di utili di gestione nel triennio 2004/2006, pur a fronte di un volume di affari in crescita il motivo formulato dai contribuenti in termini di omessa pronuncia è inammissibile in quanto l'eventuale violazione da parte del giudice del merito dei limiti posti dall'art. 112 c.p.c. non determina nullità assoluta della sentenza, ma può integrare i vizi di motivazione o di violazione di legge, denunciabili come tali ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 o 5 c.p.c la doglianza dell'Agenzia è infondata il giudizio tributario non si connota come un giudizio di impugnazione annullamento , bensì come un giudizio di impugnazione-merito , in quanto non è finalizzato soltanto ad eliminare l'atto impugnato, ma è diretto alla pronuncia di una decisione di merito sul rapporto tributario, sostitutiva dell'accertamento dell'Amministrazione finanziaria, previa quantificazione della pretesa erariale, peraltro entro i limiti posti da un lato, dalle ragioni di fatto e di diritto esposte nell'atto impositivo impugnato e, dall'altro lato, sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell'accertamento dell'ufficio discende che ove il giudice tributario ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, riconosciuta l'incongruenza dell'accertamento dell'Ufficio, ha il dovere di decidere sul merito ed accertare la maggiore imposta dovuta la CTR ha adempiuto a questo obbligo in quanto, valutata la incongruità dei ricavi e dei redditi dichiarati, sulla base degli elementi acquisiti dall'ufficio, ritenuti sufficienti a supportare l'evasione addebitata acquisto di cartoni contenitori per pizza di asporto in misura eclatante e molto superiore rispetto alle pizze fatturate indicazione di coperti molto superiore rispetto ai piatti consumati impossibilità di sostentamento dei soci in presenza di perdite consistenti e ricorrenti , senza invertire i criteri dell'onere probatorio, ha svolto un ragionamento, non di equità, ma di merito, utilizzando parametri fondati sulla concreta situazione aziendale la reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di legittimità. P.Q.M. La Corte rigetta i ricorsi spese compensate.