Riscossione IVA e termine di decadenza per eseguire la notifica della cartella

In tema di riscossione IVA, il termine di decadenza previsto per eseguire la notifica della cartella di pagamento relativa alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001, scade il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Lo ribadisce l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 7589/20, depositata il 30 marzo. La vicenda. La contribuente, socia di una s.a.s., propone ricorso per cassazione nei confronti di Equitalia avverso la sentenza della CTR di reiezione dell’appello dalla stessa proposto contro la sentenza di primo grado che aveva respinto il gravame proposto per l’annullamento della cartella di pagamento IVA relativa all’anno di imposta 1996. Con il motivo di ricorso, la contribuente deduce violazione dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo la perentorietà del termine per la notifica della cartella di pagamento. La notifica della cartella esattoriale. Occorre, innanzitutto, sottolineare che, nella vicenda in esame, la notificazione della cartella era stata eseguita nei confronti del curatore fallimentare nel settembre 2000, ossia in un periodo in cui non era contemplato alcun termine di decadenza. E al riguardo, va ribadito che, sulla base della disciplina dettata dal codice civile con riferimento alla solidarietà fra coobbligati, applicabile anche alla solidarietà tra debitori d’imposta, l’avviso di accertamento validamente notificato solo ad alcuni dei condebitori spiga nei loro confronti tutti gli effetti, mentre, nei rapporti tra l’Amministrazione finanziaria e gli altri condebitori, cui non sia stato notificato o sia stato invalidamente notificato, esso, inidoneo a produrre effetti che possano comportare pregiudizio di posizioni soggettive dei contribuenti, determina sempre l’effetto conservativo di impedire la decadenza per l’Amministrazione dal diritto all’accertamento, consentendo ad essa di procedere alla notifica o alla sua rinnovazione anche dopo lo spirare del termine stabilito. E, nel merito, il ricorso risulta infondato per i Supremi Giudici, posto che, in tema di riscossione IVA, il termine di decadenza previsto per eseguire la notifica della cartella di pagamento relative alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001, scade il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, non potendosi invocare il più breve termine quadriennale previsto dall’art. 57 d.P.R. n. 633/1972, poiché il rinvio ad esso, non previsto dalla legge, determinerebbe una consumazione anticipata del termine di decadenza che il legislatore del 2005 ha inteso evitare. Pertanto, il ricorso presentato dalla contribuente deve essere rigettato, perché correttamente la notifica era avvenuta entro il termine quinquennale di cui sopra la dichiarazione ra avvenuta nel 1996 e la notifica poteva essere effettuata entro il 31 dicembre 2001 in realtà essa è stata fatta nel settembre 2000 .

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza 11 dicembre 2019 – 30 marzo 2020, n. 7589 Presidente Manzon – Relatore Novik Rilevato che - M.M. , socio di Grafica 90 di M.M. & amp C. S.a.s. di seguito, la contribuente , propone ricorso per cassazione nei confronti di Equitalia Centro S.p.A. e Equitalia Marche S.p.A. avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche CTR , depositata il 6 dicembre 2012, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto per l’annullamento della cartella di pagamento Iva e accessori relativa all’anno di imposta 1996, emessa in base a ruolo reso esecutivo il 23/12/1999 - dall’esame della sentenza di appello si evince che la contribuente aveva proposto plurimi motivi di nullità della cartella tra cui quello relativo alla decadenza dei termini per la notificazione ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, nella formulazione in vigore all’epoca della formazione della consegna del ruolo al concessionario - nel rigettare i motivi di ricorso, in relazione al profilo sopra dedotto la CTR riteneva che il termine previsto dall’art. 25 cit., nella formulazione vigente ratione temporis, avesse natura ordinatoria e che la cartella fosse stata correttamente notificata al curatore fallimentare il 26/9/2000 - il ricorso è affidato ad un motivo, cui resiste con controricorso Equitalia Centro S.p.A. subentrata a Equitalia Marche S.p.A. . Considerato che - Con l’unico motivo di ricorso la contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, ratione temporis applicabile, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 ribadendo la tesi, proposta nei precedenti gradi di giudizio della perentorietà del termine per la notifica della cartella di pagamento e, con richiami alla giurisprudenza costituzionale e di legittimità sul punto, insta per la declaratoria di decadenza della pretesa tributaria - il motivo è infondato - occorre premettere, al fine di una corretta disamina della vicenda, che nella sentenza impugnata - pag. 11 - è riportato che la notificazione della cartella è stata eseguita nei confronti del curatore fallimentare in data 26/9/2000, in un periodo in cui non era contemplato alcun termine di decadenza - di conseguenza, nessuna efficacia sulla controversia spiega la circostanza che la cartella sia stata notificata alla contribuente, nel 2009, dopo la chiusura della procedura concorsuale, nella sua qualità di socia della società fallita, ritornata in bonis per ottenere il pagamento del credito tributario, ammesso al passivo fallimentare, ma rimasto insoluto - sul punto, va ribadito che Alla stregua della disciplina dettata dal codice civile con riguardo alla solidarietà fra coobbligati, applicabile - in mancanza di specifiche deroghe di legge - anche alla solidarietà tra debitori d’imposta, l’avviso di accertamento validamente notificato solo ad alcuni condebitori spiega, nei loro confronti, tutti gli effetti che gli sono propri, mentre, nei rapporti tra l’Amministrazione finanziaria e gli altri condebitori, cui non sia stato notificato o sia stato invalidamente notificato, lo stesso, benché inidoneo a produrre effetti che possano comportare pregiudizio di posizioni soggettive dei contribuenti, quali il decorso dei termini di decadenza per insorgere avverso l’accertamento medesimo, determina pur sempre l’effetto conservativo d’impedire la decadenza per l’Amministrazione dal diritto all’accertamento, consentendole di procedere alla notifica, o alla sua rinnovazione, anche dopo lo spirare del termine all’uopo stabilito Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13248 del 25/05/2017, Rv. 644935 - 01 - pur riferendosi all’ipotesi dell’emanazione di un atto impositivo, il principio di diritto di cui a tale arresto giurisprudenziale è evidentemente riferibile anche alla diversa ipotesi, quale quella in esame, del termine decadenziale previsto per l’emissione della cartella esattoriale dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 evidente ne è infatti l’eadem ratio legis et juris Cass. n. 2545/18 - pacifico, e comunque accertato in fatto dal giudice tributario di appello, che nel caso di specie la notifica è avvenuta nei confronti dell’obbligato principale il curatore fallimentare , volendo dare seguito ed estensione all’arresto giurisprudenziale citato, deve affermarsi giuridicamente irrilevante la successiva notifica della cartella esattoriale impugnata alla ricorrente, quale coobbligata d’imposta, nel 2009 - nel merito, si osserva che il motivo è infondato dal momento che in tema di riscossione dell’IVA, il termine di decadenza previsto per eseguire la notifica delle cartelle di pagamento relative alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001 scade il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in quanto deve applicarsi la disciplina generale dettata dal D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, commi 5 bis e 5 ter, come introdotti dalla Legge di Conversione del 31 luglio 2005, n. 156, anche al dichiarato fine di conseguire la necessaria uniformità del sistema di riscossione mediante ruolo delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto , mentre non può invocarsi il più breve termine quadriennale così come deciso da Cass. 4 dicembre 2015, n. 24767 , previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57, per la notifica degli avvisi di rettifica e di accertamento in materia di IVA, giacché il rinvio ad esso, non previsto dalla legge, determinerebbe un’anticipata consumazione del termine di decadenza che il legislatore del 2005 ha inteso evitare, con disposizioni ritenute compatibili con la Costituzione dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 11 del 2008 e nell’ordinanza n. 178 del 2008, ed in linea con l’esigenza posta dalla sesta Direttiva 77/388/CEE di evitare forme di rinuncia generale ed indiscriminata al potere di verifica e di rettifica da parte dell’Amministrazione finanziaria in materia di IVA Cass. 9 agosto 2017, n. 19870 Cass. 18 gennaio 2017, n. 1109 Cass. 9 luglio 2014, n. 15661 - dunque le norme che la contribuente assume siano state violate sono state invece correttamente applicate e il ragionamento svolto dalla sentenza è corretto in quanto la dichiarazione era avvenuta nell’anno di imposta 1996 e pertanto la notifica andava effettuata entro il 31 dicembre 2001 in realtà essa è stata effettuata il 26/9/2000, ossia in una data antecedente rispetto al 31 dicembre 2001 - le spese del giudizio devono essere compensate fra le parti, considerati gli specifici aspetti della materia ancora discussi in sede di legittimità - sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 quater al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, dell’obbligo di versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata successivamente alla data del 30 gennaio 2013 Cass., Sez. 6-3, sentenza n. 14515 del 10 luglio 2015 . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso compensa le spese tra le parti. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.