Effetti della sospensione dei termini su istanze per accordi preventivi e patent box

L'Agenzia delle Entrate torna ad occuparsi degli effetti della sospensione dei procedimenti fiscali dall'8 marzo al 31 maggio 2020 ex art. 67 d.l. n. 18/2020 , concentrando la propria attenzione sulla trattazione delle istanze relative alle procedure di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale e di determinazione del reddito agevolabile ai fini del patent box circ. AE 27 marzo 2020 n. 7/E .

Indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale e di determinazione del reddito agevolabile ai fini del c.d. patent box, a seguito della sospensione dei termini stabilita dal Decreto Cura Italia” DL 18/2020 . Con una nuova Circolare circomma AE 27 marzo 2020 n. 7/E , l'AE torna ad occuparsi degli effetti della sospensione dei procedimenti fiscali dall'8 marzo al 31 maggio 2020 stabilita dall'art. 67 DL 18/2020, concentrando la propria attenzione sulla trattazione delle istanze relative alle procedure di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale e di determinazione del reddito agevolabile ai fini del patent box. Oggetto. Nello specifico, si tratta delle disposizioni che disciplinano gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale art. 31 ter DPR 600/73 si tratta della possibilità di accedere ad una procedura finalizzata alla stipula di accordi preventivi, con principale riferimento ai seguenti ambiti a preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale dei prezzi di trasferimento ai sensi dell'art. 110 comma 7 TUIR e dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza, rispettivamente, ai sensi degli artt. 166 e 166 bis TUIR b applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un'impresa o un ente residente o alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente c valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i criteri previsti dall'art. 162 TUIR, nonché dalle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia d applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'erogazione o la percezione di dividendi, interessi e royalties e altri componenti reddituali a o da soggetti non residenti le rettifiche in diminuzione del reddito in applicazione della disciplina sui prezzi di trasferimento di cui all'art. 110 comma 7 secondo periodo TUIR la sospensione dei termini riguarda la procedura contenuta nell'art. 31 quater lett. c DPR 600/73 che prevede il riconoscimento della rettifica in diminuzione a seguito di istanza da parte del contribuente, a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una Convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni procedura di accordo preventivo connessa all'utilizzo di determinati beni immateriali c.d. patent box ” di cui all'art. 1 comma 37-43 L. 190/2014 si tratta della procedura per la determinazione in via preventiva e in contradditorio con l'AE alternativa all'autoliquidazione nella dichiarazione dei redditi dell'ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l'individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi, in caso di utilizzo diretto dei beni o nel caso in cui i redditi siano realizzati nell'ambito di operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. Modalità di invio delle istanze. In linea con quanto previsto per le istanze di interpello presentate durante il periodo di sospensione Circomma AE 20 marzo 2020 n. 4 , anche le domande di accordo preventivo – unilaterali, bilaterali o multilaterali – possono essere inviate online, esclusivamente tramite PEC, all'indirizzo dc.acc.accordi@pec.agenziaentrate.it. I soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato possono utilizzare la posta elettronica ordinaria, inviando le istanze ai seguenti indirizzi - istanze di accordo preventivo unilaterali, dc.gc.accordi@agenziaentrate.it - quelle di accordo preventivo bilaterali o multilaterali, dc.gc.controversieinternazionali@agenziaentrate.it. Allo stesso modo, nel periodo di sospensione è possibile presentare istanze di patent box solo per via telematica mediante l'utilizzo PEC della Direzione Centrale, Regionale o Provinciale territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente. In tutti i casi, i termini per la notifica delle risposte da parte dell'Agenzia delle entrate, previsti dalle relative disposizioni, partiranno dal 1° giugno 2020. Effetti della sospensione. La sospensione esplica i suoi effetti non soltanto per le attività degli uffici, ma anche per gli adempimenti demandati al contribuente ad esempio, richieste di documentazione integrativa . Conseguenze sugli accordi in corso. I termini di sospensione valgono sia per le istanze di accordo preventivo presentate prima che per quelle trasmesse in corso di sospensione. La sospensione coinvolge tutti i termini, pertanto il termine di 30 giorni entro il quale deve essere comunicata l'ammissibilità, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'istanza, eventualmente non scaduto alla data dell'8 marzo ricomincia a decorrere dal 1° giugno 2020. Ad esempio, se il contribuente ha presentato istanza ai sensi dell'art. 31 ter DPR 600/73 il giorno 11 febbraio 2020 prima dell'inizio del periodo di sospensione essendo decorsi ventisei giorni al giorno 8 marzo, l'AE dovrà rispondere entro il 4 giugno 2020. Se, invece, la domanda è stata presentata nel periodo di sospensione, il termine di 30 giorni entro il quale deve essere comunicata l'ammissibilità, l'inammissibilità ovvero l'improcedibilità dell'istanza inizierà a decorrere dal 1° giugno. E questo anche per le richieste delle rettifiche in diminuzione in applicazione del transfer pricing. La sospensione dei termini riguarda anche la scadenza dei 120 giorni per la presentazione di documentazione integrativa, tramite raccomandata o direttamente in ufficio, da allegare alle domande di accesso al patent box, se il termine scade nel periodo di sospensione. Caso particolare dei soggetti con esercizio a cavallo d'anno. I contribuenti con esercizio a cavallo d'anno, qualora la chiusura del periodo d'imposta si verifichi durante il periodo di sospensione, avranno la possibilità di ottenere il riconoscimento degli effetti dell'accordo unilaterale o bilaterale per tale periodo d'imposta in chiusura, anche se l'istanza è stata presentata dopo la chiusura dell'esercizio, ma nel rispetto del periodo di sospensione. Ad esempio, un soggetto con periodo d'imposta 1° aprile – 31 marzo beneficia di un periodo di sospensione compreso tra l'8 e il 31 marzo ventiquattro giorni pertanto, potrà presentare istanza ex art. 31 ter entro il 24 giugno 2020 ottenendo il riconoscimento degli effetti dell'accordo, con le diverse modalità previste dall'art. 31 ter comma 2 e 3 DPR 600/73 in relazione alla natura unilaterale o bilaterale dell'accordo, per il periodo d'imposta 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020. Inoltre, per i contribuenti ammessi alla procedura di accordo preventivo unilaterale che hanno la chiusura del periodo d'imposta nell'intervallo sospensivo, in caso tale procedura sia giunta nella fase conclusiva dell'istruttoria, già prima della sospensione, l'accordo sottoscritto entro 85 giorni tale è la durata del periodo di stand-by dal termine del periodo di sospensione, è efficace dal periodo d'imposta che si è chiuso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020. Il contradditorio a distanza. Premesso che, fino alla fine del periodo emergenziale, è inibita la possibilità di accedere presso le sedi di svolgimento dell'attività dell'impresa, le strutture operative dell'AE, compatibilmente con la situazione emergenziale in corso e previa adozione delle opportune misure organizzative, possono svolgere le attività tipicamente connesse alla lavorazione delle istanze. In particolare, i contribuenti e gli uffici possono fornire le risposte o compiere gli atti previsti dalla specifica procedura, senza che ciò comporti in generale la rinuncia ai benefici della sospensione dei termini. Inoltre, sarà possibile proseguire l'interlocuzione tra gli uffici competenti e i contribuenti, nell'ottica della collaborazione e buona fede. A tal fine, viene delineata indicativamente la procedura di gestione dei procedimenti attraverso contraddittori a distanza” che, accordando priorità all'esigenza di tutelare la salute dei dipendenti e dei cittadini, consente di dare seguito al dialogo con i contribuenti privilegiando, laddove disponibile per il contribuente, l'impiego di PEC, in luogo della posta elettronica ordinaria 1. identificazione del contribuente o del suo rappresentante mediante invio, da parte dello stesso, tramite PEC o e-mail, della copia del documento di identità nonché della procura, qualora non in possesso dell'Ufficio . Ancorché il documento possa essere già in possesso dell'Ufficio, la richiesta è necessaria per garantire, anche in questa fase, l'identificazione del contribuente o rappresentante che parteciperà alla sessione 2. indicazione nella PEC o e-mail del numero e dell'intestazione dell'utenza telefonica o dell'eventuale strumento di videoconferenza laddove disponibile da utilizzare per il contraddittorio 3. effettuazione del contraddittorio telefonico o per videoconferenza 4. redazione del verbale del contraddittorio, dando atto delle modalità con cui lo stesso si è svolto e indicando gli indirizzi PEC o e-mail che saranno utilizzati per il successivo scambio del file 5. invio tramite PEC o e-mail del file del verbale di contraddittorio ed eventuali allegati al contribuente o suo rappresentante per la formale condivisione. La condivisione ha la finalità di rilevare eventuali errori presenti nella bozza di verbale e, di norma, sarebbe preferibile che l'intera procedura di contraddittorio a distanza, redazione del verbale e sottoscrizione dello stesso da parte del contribuente e dell'Ufficio si concludesse nello stesso giorno 6. dopo la formale condivisione, stampa del file condiviso e sottoscrizione con una sigla su tutte le pagine da parte del contribuente o del suo rappresentante 7. scannerizzazione del verbale sottoscritto e rinvio tramite PEC o e-mail all'Ufficio, con allegata copia del documento di identità di chi ha sottoscritto il verbale 8. stampa del file ricevuto e sottoscrizione da parte dei verbalizzanti dell'Ufficio 9. invio via PEC o e-mail al contribuente o al suo rappresentante del verbale sottoscritto e a cui è attribuito un numero di protocollo 10. le operazioni di sottoscrizione di cui ai punti 6 e 8 possono anche avvenire mediante utilizzo della firma digitale. La medesima procedura potrà essere utilizzata anche per la stipula degli accordi preventivi. Fonte mementopiu.it Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus

Circolare_Entrate_del_27_marzo_2020_n._7