Le disposizioni in tema di giustizia tributaria del d.l. “Cura Italia” sull’emergenza covid-19

Applicate al processo tributario solo in quanto compatibili le disposizioni del d.l. n. 18/2020, il quale all’art. 83, prevede un articolo intitolato Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare .

Premessa Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, intitolato Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 , all’art. 83, prevede una disposizione intitolata Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare . Tuttavia questo decreto, come anche i precedenti atti normativi che si sono occupati di disciplinare anche le ricadute sulle varie giurisdizioni dell’emergenza COVID-19, non si è occupato specificamente della giustizia tributaria, come invece fatto per quella civile, penale, amministrativa e contabile, prevedendo unicamente che le disposizioni stabilite per queste ultime si applichino ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie se ed in quanto compatibili. Rimane, quindi, da verificare come le disposizioni dell’art. 83 possano applicarsi alle attività processuali tributarie, in virtù del rinvio del comma 21 dello stesso. Rinvio d'ufficio delle udienze La norma riproduce, aggiornandone i termini, quella già prevista nel decreto legge 8 marzo 2020, n. 11 le udienze innanzi alle Commissioni tributarie di primo e secondo grado sono, pertanto, ulteriormente rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020. Occorre prestare attenzione al tenore letterale della disposizione, poiché non solo tutte le udienze con data fissata in tale arco temporale saranno rinviate d’ufficio, ma i Presidenti di Commissione e di sezione potranno decidere a quale successiva data stabilire il nuovo ruolo d’udienza, anche a distanza di settimane o mesi da quello rinviato. Il mantenimento di termini di differimento ragionevoli sarà, quindi, rimesso al buon senso dei capi degli uffici. Sospensione dei termini Il secondo comma dell’art. 83 prevede, in via generale, che fino al 15 aprile è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti, e, quindi per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Leggendo tale comma sembrerebbe che la sospensione operi per tutti i termini delle attività procedurali, se non fosse che l’ultimo periodo dello stesso opera un brusco ridimensionamento per quelle del processo tributario, precisando che per quest’ultimo si intendono sospesi unicamente i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all’articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546. Quindi, a parte che per la presentazione del ricorso in primo grado e del reclamo-mediazione, tutti i termini delle attività processuali per il grado di appello sono da intendersi non rientranti nella sospensione. Seppure tale differente trattamento dei due gradi di giudizio possa sembrare giustificato dalla gestione completamente informatizzata del processo tributario e, quindi, tale da apparire che l’effettuazione delle attività processuali non sia vincolata dalla limitazione agli spostamenti degli individui derivante dalla emergenza sanitaria COVID 19, ciò non trova nessuna logica nel fatto che lo stesso ragionamento non sia stato applicato anche al primo grado di giudizio, parimenti svolto in modalità telematica. Misure obbligatorie e facoltative a carico dei capi degli uffici giudiziari In ogni caso, a prescindere dal diseguale trattamento riservato ai due gradi di giudizio del processo tributario, l’art. 83 prevede, ai commi 5, 6 e 7, che i capi degli uffici giudiziari siano onerati di adeguate iniziative per contener gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Per il periodo fino al 15 aprile, tali iniziative sono facoltative, mentre diventano obbligatorie per quello successivo a tale data e fino al 30 giugno 2020. Partendo da queste ultime, il comma 6 dispone che per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, verificate le misure adottate dall’autorità sanitaria regionale, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d’intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. I Presidenti di tutte le commissioni tributarie di ogni ordine e grado, d’intesa con i Direttori delle segreterie delle stesse, dovranno, pertanto, impartire adeguate disposizioni per regolamentare tutte le attività di sportello delle segreterie di commissione, nei rapporti con l’utenza, delle segreterie di sezione e per i collegi per lo svolgimento delle udienze, facendo in modo che vengano rispettate le norme utili ad evitare il contagio dal virus o la sua diffusione. Più difficile è l’interpretazione delle iniziative a carattere facoltativo previste dal comma 5, in quanto, esso dispone che, limitatamente al periodo di sospensione dei termini e limitatamente all’attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a a f e h . Orbene, poiché, come abbiamo visto al punto 3 che precede, la sospensione dei termini processuali fino al 15 aprile è prevista unicamente per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e per il termine di cui all’articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, ciò significa che l’attività giudiziaria non sospesa sarà diversa per le Commissioni di primo grado provinciali rispetto alle Commissioni di secondo grado regionali. In particolare, le seguenti iniziative, richiamate dal comma 7 dell’articolo, saranno applicate dai Presidenti delle commissioni provinciali limitatamente all’attività non sospesa, mentre i Presidenti delle commissioni regionali le potranno disporre per tutte le attività degli uffici cui sono preposti. In particolare, sarà per essi possibile adottare iniziative volte a a limitare l’accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l’accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti b limitare, sentito il dirigente amministrativo, l’orario di apertura al pubblico degli uffici ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico c regolamentare l’accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica del portale della Giustizia Tributaria, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché adottare ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento d adottare linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze. Fin qui la parte compatibile, mentre, in considerazione della diversa modalità di svolgimento del processo tributario, prevista dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, rispetto a quello civile cui si riferiscono le disposizioni indicate alle lettere e, f ed h del comma 6, si ritiene che queste ultime non possano trovare applicazione analogica. Difatti le udienze del processo tributario non si svolgono a porte aperte o chiuse, ma in camera di consiglio o in pubblica udienza, ai sensi degli articoli 33 e 34 del citato decreto n. 546/92, su istanza di una delle parti ed il disconoscimento della partecipazione all’udienza si configurerebbe come una diminuita capacità difensiva per la parte che la avesse richiesta. Per quanto alla possibilità di celebrare udienze con collegamenti da remoto, anche questa non può trovare applicazione in quanto non sono ancora stati messi a punto i procedimenti strumentali e normativi a ciò utili per le commissioni tributarie, previsti dall’art. 16 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119. La notifica ed il deposito telematico A prescindere dalle disposizioni esaminate del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, si rammenta che a decorrere dal 1 luglio 2019, la notifica e il deposito degli atti nel processo tributario avvengono esclusivamente con modalità telematica, sulla base delle modifiche apportate all’articolo 16-bis, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 dall’articolo 16, comma 1, lettera a , numero del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. Pertanto, tale modalità non risulta assolutamente influenzata dalle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in quanto essa elimina qualunque necessità di contatto fisico e di notifica o deposito cartaceo della documentazione processuale, e consente al ricorrente di continuare ad effettuare gli adempimenti necessari senza alcuna limitazione utilizzando la posta certificata PEC e l’applicativo S.I.Gi.T. del Processo Tributario Telematico. Per il corretto utilizzo della piattaforma del Processo Tributario Telematico si rinvia alle bussole del presente portale ed alla specifica rubrica di carattere pratico-operativo Istruzioni per l’uso . Fonte ilprocessotelematico.it Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus