Sospensione dei termini e trattazione delle istanze di interpello

L'Agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni operative sulla modalità di trattazione delle istanze di interpello alla luce delle disposizioni governative del Decreto Cura Italia circ. AE 20 marzo 2020 n. 4/E .

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti e indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di interpello nel periodo di sospensione dei termini previsto dal DL 18/2020, recante misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori, e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid19 circ. AE 20 marzo 2020 n. 4/E . Le norme del Cura Italia dispongono la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio del 2020 dei termini per fornire risposta alle istanze di interpello presentate dai contribuenti, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa. Per quanto concerne la sospensione dei termini delle istanze di interpello, si tratta, in particolare, di quelle riguardanti - l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle stesse e la corretta qualificazione della fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza e non siano comunque attivabili le procedure di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale - la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti - l'applicabilità della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie - la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario. La disposizione, inoltre, riguarda anche le istanze di interpello presentate dai contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo e le istanze di interpello sui nuovi investimenti. Sempre per il periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, inoltre, è prevista la sospensione del termine per la regolarizzazione delle istanze di interpello sopra menzionate Per tutte le istanze di interpello presentate nel periodo di sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 , i termini per la notifica della risposta previsti dalle relative disposizioni, nonché di quello previsto per la relativa regolarizzazione, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione ossia, 1° giugno 2020 . Durante il periodo di sospensione dei termini delle istanze di interpello, le strutture competenti dell'Agenzia delle Entrate, compatibilmente con la situazione emergenziale in corso e previa adozione delle opportune misure organizzative, potranno inviare richieste di regolarizzazione o di documentazione integrativa, fornire pareri ai contribuenti o svolgere le interlocuzioni formali. La circ. AE in commento precisa anche l'inibizione della formazione del silenzio assenso in tutto l'arco temporale in cui opera la sospensione. Interpelli e richieste di consulenza giuridica possono essere presentati esclusivamente per via telematica tramite Pec, oppure - per i non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato -tramite invio alla cartella di posta elettronica ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it. Fonte mementopiu.it Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus

Entrate_circolare_del_20_marzo_2020_n._4