Ricorso tramite spedizione postale in busta chiusa, termine di decadenza dalla data di invio

Qualora si scelga di notificare il ricorso mediante spedizione postale in busta chiusa, e non in plico senza busta, per il computo del termine di decadenza occorre far riferimento alla data di spedizione e non a quella di ricezione Cass. 4 febbraio 2020 n. 2490 .

Respinto dalla Cassazione il ricorso di una società di riscossione. I giudici di legittimità hanno ricordato che la regola secondo cui la notificazione a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, alla data di spedizione dell'atto, anziché a quella della sua ricezione da parte del destinatario, trova applicazione anche nell'ipotesi in cui la spedizione avvenga in busta anziché in piego poiché, infatti, la prescrizione relativa all'invio in piego è volta esclusivamente a conferire certezza in ordine all'individuazione dell'atto notificato, ove nessuna contestazione sia sollevata dal destinatario circa l'effettiva corrispondenza tra l'atto contenuto nella busta e l'originale depositato, non vi è ragione di discostarsi dalla predetta regola, che costituisce espressione di un principio generale applicabile anche al processo tributario. La prescrizione relativa all'invio in piego senza busta è dunque volta esclusivamente a conferire certezza, in ordine all'individuazione dell'atto notificato. Per cui, ove nessuna contestazione sia sollevata dal destinatario circa l'effettiva corrispondenza tra l'atto contenuto nella busta e l'originale depositato, non vi è ragione per non applicare il principio del doppio termine di notifica, individuando il perfezionamento della stessa, per quanto concerne il decorso dei termini per il notificante, alla data di spedizione anziché a quella di ricezione. Fonte mementopiu.it

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza 5 dicembre 2019 – 4 febbraio 2020, numero 2490 Presidente Chindemi – Relatore Balsamo Esposizione dei fatti La società Riscossione Sicilia s.p.a.- agente della riscossione per la Provincia di Enna - propone ricorso per cassazione, con due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia numero 783/7/2017, che, respingendo sia l'appello dalla stessa proposto, che l'appello incidentale, ha dichiarato ammissibile il ricorso originario della contribuente avverso il preavviso di fermo e le sottese cartelle esattoriali afferenti a crediti diversi, notificato il 14.11.2012, nonostante fosse stato spedito in busta chiusa. In particolare, la CTR ha confermato la decisione della CTP di Caltanisetta, la quale aveva affermato che qualora si scelga, come nella specie, di notificare il ricorso mediante spedizione postale in busta chiusa, e non in plico senza busta, per il computo del termine di decadenza occorre far riferimento, a norma dell'articolo 20 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, numero 546, alla data di spedizione e non a quella di ricezione come affermato dalla società di riscossione, per cui, il ricorso risultava spedito per la notifica nel termine. La contribuente non ha svolto difese. Motivi della decisione 2. Con il primo motivo del ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 16, 20, coma 2, e 21 del D.Lgs. numero 546 del 1992, la ricorrente censura la decisione di appello per aver ritenuto determinante, ai fini della decadenza dal termine per la notifica del ricorso introduttivo, la data di spedizione del ricorso introduttivo inviato con raccomandata in busta chiusa, anziché quella della ricezione della raccomandata, nella specie successiva al termine di decadenza. 3. Con la seconda censura, la società deduce nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 16, 20 e 21 del cit. D.Lgs. ex articolo 360 numero 4 c.p.c. nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ricezione del ricorso da parte dell'ufficio in data 15.03.2013 in relazione all'articolo 360 numero 5 c.p.c. svolgendo analoghe difese con riferimento alla intempestività del ricorso introduttivo notificato a mezzo posta in busta chiusa anziché senza busta. 4. I motivi che possono essere scrutinati congiuntamente, involgendo le medesime questioni, sono destituiti di fondamento. Questa Corte ha chiarito come ne processo tributario la regola secondo cui la notificazione a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, alla data di spedizione dell'atto, anziché a quella della sua ricezione da parte del destinatario, trova applicazione anche nell'ipotesi in cui la spedizione avvenga in busta anziché in piego, come previsto dall'articolo 20, coma secondo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, numero 546 poiché, infatti, la prescrizione relativa all'invio in piego è volta esclusivamente a conferire certezza in ordine all'individuazione dell'atto notificato, ove nessuna contestazione sia sollevata dal destinatario circa l'effettiva corrispondenza tra l'atto contenuto nella busta e l'originale depositato ai sensi dell'articolo 22, non vi è ragione di discostarsi dalla predetta regola, che costituisce espressione di un principio generale applicabile anche al processo tributario Cass. numero 915 del 2006, numero 15309 del 2014 Cass. numero 9820 del 2016 . La prescrizione relativa all'invio in piego senza busta è volta esclusivamente a conferire certezza, in ordine all'individuazione dell'atto notificato. Per cui, ove nessuna contestazione sia sollevata dal destinatario circa l'effettiva corrispondenza tra l'atto contenuto nella busta e l'originale depositato ai sensi dell'articolo 22, non vi è ragione per non applicare il principio del doppio termine di notifica, individuando il perfezionamento della stessa, per quanto concerne il decorso dei termini per il notificante, alla data di spedizione, anziché a quella di ricezione. 5. Il ricorso deve essere pertanto respinto. In mancanza di attività difensiva della contribuente, non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio. Ai sensi dell'articolo 13 comma 1 quater del D.P.R. numero 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte respinge il ricorso.