Trasmissione tardiva delle fatture, l’Agenzia precisa sulle sanzioni

In tema di sanzioni applicabili in ipotesi di tardiva trasmissione della fattura, la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni soggette all'IVA che non incide sulla corretta liquidazione del tributo è inclusa tra le violazioni formali risposta delle Entrate 16 dicembre 2019 n. 528 .

La vicenda. Nell’ambito delle sanzioni per la tardiva trasmissione della fattura, la violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto non incide sulla corretta liquidazione del tributo ed è inclusa tra le violazioni formali, vale a dire tra le inosservanze di formalità e adempimenti suscettibili di ostacolare l'attività di controllo, anche solo in via potenziale risp. AE 16 dicembre 2019 n. 528 . L’Agenzia delle Entrate nel documento ha fornito un chiarimento ad una società, precisando in merito al momento in cui le prestazioni di servizi si considerano effettuate. La risposta. Il Fisco ha chiarito che l’art. 21 del decreto IVA, con riferimento alle fatture emesse dal 1° luglio 2019, dispone che - la fattura deve contenere l'indicazione della data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura - la possibilità di emettere la fattura entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione , fermo restando che In deroga a quanto previsto nel primo periodo per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime . Con riferimento alle operazioni interne , che intervengono tra soggetti stabiliti in Italia, ovvero alle operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, rese nei confronti di privato consumatore, la regola generale relativa al momento in cui le prestazioni di servizi si considerano effettuate è contenuta nel terzo comma dell'art. 6 Decreto IVA, che individua come momento di effettuazione dell'operazione quello in cui viene pagato il corrispettivo, indipendentemente dalla circostanza che la prestazione sia o meno già stata resa o ultimata, fermo restando che, in base al quarto comma dell’art. 6, Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento . Restano impregiudicati i di momenti di effettuazione dell'operazione e la documentazione - qualora non sia contestuale entro le ore 24 del medesimo giorno essa può avvenire nei 12 giorni successivi, indicando comunque in fattura la data di effettuazione dell'operazione - in caso di fattura riepilogativa differita può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Nel caso prospettato dall'istante non era corretto parlare di fatturazione riepilogativa differita, da intendersi come la documentazione cumulativa di prestazioni di servizi rese nel mese per cui si è verificata l'esigibilità dell'imposta , posto che il pagamento del corrispettivo avviene solo successivamente all'emissione della fattura e, dunque, la prestazione non si considera ancora effettuata, né l'imposta è quindi esigibile, al momento della fatturazione. Si è, invece, in presenza di una fattura che documenta più prestazioni rese nel mese, il cui momento impositivo ossia quello nel quale la prestazione si considerata effettuata e, di conseguenza, l'imposta si rende esigibile coincide con l'emissione della fattura stessa, che costituisce anche la data da indicare nel relativo campo del file . La fattura va, quindi, trasmessa allo SdI entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione, momento che coincide con la data riportata sulla stessa fattura. Fonte mementopiu.it

RispostaEntrate_16_dicembre_2019_n._528